Sentenza n. 175/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 26 giugno 1995 dal Tribunale di Livorno nel procedimento penale a
carico di Berti Pasquale ed altri, iscritta al n. 728 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Berti Pasquale nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Udito l'avvocato Tullio Padovani per Berti Pasquale e l'Avvocato
dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 26 giugno 1995, ha
sollevato, su eccezione dei difensori degli imputati, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 420, terzo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede nel caso di assenza del
difensore per legittimo impedimento il rinvio dell'udienza
preliminare.
2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta come tutti i
difensori che hanno formulato l'eccezione di legittimità avevano
dedotto e documentato davanti al giudice per le indagini preliminari,
il proprio legittimo impedimento a presenziare all'udienza per
concomitanti impegni professionali e che il giudice, pur non
escludendo la legittimità degli addotti impedimenti, non aveva
concesso il rinvio per l'ostacolo derivante dalla norma denunciata;
un'interpretazione assolutamente corretta prevedendo l'art. 420,
terzo comma, in caso di assenza del difensore, la designazione di
altro difensore. Con la conseguenza che ove la Corte dovesse ritenere
illegittima la norma in contestazione il Tribunale dovrebbe
dichiarare la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che ha
disposto il giudizio, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lettera c,
del codice di procedura penale, in relazione all'art. 179, primo
comma, dello stesso codice.
3. - In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva
che l'udienza preliminare, pur assolvendo principalmente una funzione
di controllo sull'esercizio dell'azione penale, può anche svolgere
una funzione ulteriore nell'ambito della quale possono collocarsi
"ampi e significativi interventi della difesa", in relazione sia alla
scelta del rito abbreviato sia alla deduzione di nullità relative
non deducibili in giudizio, sia, infine, all'anticipata assunzione
della prova, a norma degli artt. 392 e seguenti del codice di
procedura penale (v. sentenza n. 77 del 1994).
Dunque, conclude il giudice a quo dalla mancata partecipazione
all'udienza preliminare del difensore legittimamente impedito possono
discendere gravi pregiudizi per l'imputato, così da rendere
irragionevole la mancata applicazione, anche con riferimento a tale
udienza, dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura
penale. Con conseguenti, impliciti riverberi anche quanto alla
conformità della norma denunciata all'art. 3 della Costituzione.
4. - Si è costituita la parte privata Berti Pasquale rappresentata
e difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Tullio Padovani e Natale
Giallongo, chiedendo che la questione sia dichiarata ammissibile e
fondata.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domandando il rigetto della questione.
Rileva l'Avvocatura che, conformemente all'art. 2, numero 77, della
legge-delega n. 81 del 1987, l'art. 420 del codice di procedura
penale preclude l'applicabilità, per il caso di impedimento del
difensore, dell'art. 486, quinto comma, dello stesso codice, norma
riferibile esclusivamente al dibattimento. D'altro canto, la tutela
costituzionale del diritto di difesa non si estende fino a garantire
che l'imputato debba sempre essere assistito da un difensore di
fiducia.
La diversità fra udienza preliminare e dibattimento rende, quindi,
non irragionevole la diversa misura della tutela predisposta dal
legislatore.
Tale diversità, peraltro, sembrerebbe non così evidente nel caso
in cui, attraverso l'utilizzazione dei riti di deflazione del
dibattimento, il processo venga definito davanti al giudice per le
indagini preliminari; il tutto senza che peraltro le due situazioni
abbiano a identificarsi.
Nel caso di giudizio abbreviato vi è una profonda distinzione
quanto al regime di utilizzabilità delle prove e quanto al ruolo
della difesa in relazione ad una decisione da adottarsi allo stato
degli atti senza contraddittorio.
Nel caso del patteggiamento, poi, provenendo la scelta
"esclusivamente" dall'imputato e, per giunta, nei limiti
dell'accordo, non sembra che dalla mancanza del difensore di fiducia
possa derivare alcuna lesione del diritto di difesa. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Livorno dubita, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 420,
terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede, nel caso di assoluta impossibilità del difensore di
comparire determinata da un legittimo impedimento, il rinvio
dell'udienza preliminare. Il diritto di difesa dell'imputato
risulterebbe vulnerato sotto il profilo dell'assistenza tecnica,
tenuto conto delle significative attività difensive che sono
esplicabili in tale sede, riguardanti, oltre che gli epiloghi propri
dell'udienza preliminare, rilevanti iniziative processuali per le
quali è altrettanto determinante il ruolo del difensore, quali la
scelta del rito abbreviato, la deduzione di questioni di nullità non
più proponibili dopo il rinvio a giudizio, la richiesta di incidente
probatorio. Pur non menzionando esplicitamente l'art. 3 della
Costituzione, il giudice a quo prospetta anche una possibile lesione
del principio di uguaglianza, per il diverso trattamento riservato
all'impedimento del difensore in sede dibattimentale dall'art. 486,
quinto comma, del codice di procedura penale.
A ben vedere, anzi, quest'ultimo parametro viene ad assumere nella
verifica di costituzionalità valore integrativo rispetto al primo,
non foss'altro perché il diritto di difesa risulterebbe compromesso
solo dalla mancata previsione, anche nella fase dell'udienza
preliminare, dell'applicazione dell'art. 486, quinto comma, del
codice di procedura penale.
2. - La questione non è fondata.
Poiché il giudice a quo pur denunciando l'art. 420, terzo comma,
del codice di procedura penale, ha di mira l'applicazione dell'art.
486, quinto comma, dettato per il legittimo impedimento del difensore
nella fase del dibattimento, appare necessario individuare,
anzitutto, l'esatto valore prescrittivo di tale disposizione. Il
detto precetto è stato introdotto in attuazione della direttiva di
cui all'art. 2, numero 77, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81, che prescrive l'"obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento
quando risulti che l'imputato o il difensore sono nell'assoluta
impossibilità di comparire per legittimo impedimento".
L'originaria previsione, che si riferiva al solo imputato, venne
estesa al difensore a seguito di un emendamento presentato dal Sen.
Leone nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato del 20
novembre 1986, e, come risulta dai lavori preparatori della legge di
delegazione, venne giustificata con l'esigenza di potenziamento del
ruolo della difesa in un modello processuale di tipo accusatorio (v.
in particolare l'intervento del Sen. Gallo nella seduta Ass. Senato
del 21 novembre 1986).
Già la genesi di quello che sarebbe poi divenuto l'art. 486,
quinto comma, del codice di procedura penale, dimostra, dunque, come
lo specifico rilievo attribuito all'impedimento del difensore nel
corso del dibattimento è del tutto conseguente all'autonomia che, in
un processo accusatorio, è riservata alle parti nell'attività di
individuazione ed elaborazione della prova. In un simile contesto
sistematico, le richieste di ammissione della prova, l'esame diretto
e la stessa discussione sul valore delle prove assunte nel
dibattimento presuppongono una conoscenza della vicenda processuale
che non può essere improvvisata, né potrebbe essere "supplita"
(comunque impropriamente) dai circoscritti poteri di iniziativa
probatoria del giudice, ignaro, di norma, del contenuto del fascicolo
del pubblico ministero, da cui riceve impulso l'istruzione
dibattimentale.
Il tutto secondo un'interpretazione affermata dalla Corte di
cassazione, nel senso che il nuovo sistema presuppone che il
difensore partecipi attivamente al dibattimento, ditalché
"l'effettività della difesa - non ridotta a una mera formale
presenza di un tecnico del diritto pur se non in grado, per mancanza
di significativi rapporti con le parti, di padroneggiare il materiale
di causa - è condizione per la validità dello stesso rapporto
processuale" (Cass., Sez. un., 27 marzo 1992, Fogliani).
3. - Diversa è la funzione delle parti, e quindi anche del
difensore, nell'udienza preliminare.
Questo momento processuale, infatti, è stato concepito per dare
ingresso a un contraddittorio orale sulla richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero.
Nell'udienza preliminare, le parti sono chiamate, rispettivamente,
a sostenere o contrastare la richiesta di giudizio sulla base dei
risultati dell'attività di indagine preliminare, la cui
documentazione è integralmente (v. sentenza n. 145 del 1991)
depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice
unitamente all'atto di esercizio dell'azione penale (art. 416,
secondo comma, del codice di procedura penale).
Un'attività, dunque, che si caratterizza in senso riduttivo
rispetto a quella dibattimentale, non solo perché si risolve in una
discussione sul significato e sulla concludenza di elementi di
"prova" pre-formati, ma perché, come più volte ribadito da questa
Corte, anche dopo la caduta della regola dell'"evidenza"
originariamente inserita nell'art. 425 del codice di procedura
penale, essa è funzionale a una decisione comunque di natura
"processuale" (sentenza n. 71 del 1996), la quale non esprime
"valutazioni sul merito dell'accusa", ma sulla "domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero" (ordinanza n. 24 del 1996).
4. - Non è certamente controvertibile che nell'udienza
preliminare, ed in molti altri momenti processuali, possano essere
svolti, come osserva il giudice a quo "ampi e significativi
interventi della difesa"; ma, a ben vedere, questi non sono
strettamente riferibili alla funzione propria di tale udienza,
potendo semmai trovare in essa occasione.
Ciò appare evidente per alcuni degli esempi formulati dal giudice
rimettente - peraltro, riferibili a situazioni non rilevanti nel
processo a quo - come quelli relativi alla deduzione di nullità o
alla richiesta di incidente probatorio. Ma, anche relativamente alle
scelte verso i procedimenti speciali, va detto che esse non derivano,
di norma, dagli sviluppi dell'udienza preliminare, sebbene dalla
valutazione della consistenza dei risultati delle indagini e dalle
prospettive circa l'esito di un eventuale giudizio di merito; tanto
che, mentre il patteggiamento non riceve una preferenziale
collocazione normativa in tale fase del procedimento (v. artt. 446 e
447 del codice di procedura penale), la richiesta di giudizio
abbreviato può essere proposta anche prima dell'udienza preliminare
(art. 439, primo comma, del codice di procedura penale), e, quindi,
essere espressa da un imputato posto in grado di ricevere, a tal
fine, una tempestiva consulenza dal proprio difensore. La
possibilità che sia l'attività dell'udienza preliminare a
influenzare la scelta verso il rito abbreviato si verifica
nell'ipotesi particolare della assunzione di "sommarie informazioni
ai fini della decisione" (art. 422 del codice di procedura penale),
che rappresenta però una evenienza solo possibile, e per la quale
non si applicano comunque le metodiche dell'esame diretto
dibattimentale, decisive - come si è detto - per l'introduzione nel
nostro sistema dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura
penale.
5. - L'esigenza che, nel corso del processo, all'imputato (e, ancor
prima, nei casi previsti dalla legge, alla persona sottoposta alle
indagini) sia costantemente assicurata l'assistenza difensiva non
implica che sempre e comunque tale assistenza debba essere prestata
dal difensore precedentemente nominato, essendo ragionevole che il
legislatore, in relazione alla importanza della sede processuale e ai
concreti contenuti in cui si sostanzia l'attività del difensore,
operi un bilanciamento tra l'interesse dell'assistito alla presenza
del difensore fiduciario e l'interesse pubblico alla speditezza del
processo.
Né la legge processuale né, tantomeno, la Costituzione assicurano
incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un
determinato difensore: se ciò fosse, non potrebbe farsi mai ricorso,
in qualunque fase o momento del procedimento, alla sostituzione del
difensore non comparso (art. 96, quarto comma, del codice di
procedura penale).
Perciò, fermo restando il principio, insistentemente evocato da
questa Corte, che il diritto di difesa deve essere inteso come
potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello
svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il
contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni
delle parti, così da fare assumere a tale diritto un'importanza
essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale (v., già la
sentenza n. 46 del 1957), è pacifico che le modalità del suo
esercizio sono regolate secondo le speciali caratteristiche della
struttura dei singoli procedimenti, senza che le modalità stesse
feriscano e menomino l'esistenza del diritto allorché di esso
vengano assicurati lo scopo e la funzione (v., sentenze n. 46 del
1957, n. 16 del 1970, 126 del 1971, 125 del 1972, 150 del 1972, 119
del 1974). L'effettività del diritto non comporta, quindi, che il
suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo
di procedimento o in ogni fase processuale; anzi la modulabilità
delle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa
in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle
varie fasi processuali è stata costantemente ritenuta da questa
Corte legittima espressione della discrezionalità legislativa (v.,
da ultimo, sentenze n. 220 e n. 48 del 1994).
6. - D'altra parte, il risalto dato dal legislatore al ruolo del
difensore nel dibattimento non è influenzato dalla particolare
natura - fiduciaria od officiosa - della difesa tecnica, in quanto
l'istituto disciplinato dal quinto comma dell'art. 486 del codice di
procedura penale opera quale che sia la derivazione - privata o
pubblica - della investitura difensiva. Da ciò può desumersi che la
ratio di tale istituto si identifica esclusivamente nella esigenza di
assicurare un'assistenza difensiva "informata", in relazione
all'indefettibile e insostituibile ruolo che in questa fase
processuale è assegnato, come sopra ricordato, all'iniziativa delle
parti.
7. - Ma una simile esigenza di informata difesa non è estranea ad
alcuna occasione in cui il difensore è chiamato a svolgere la sua
funzione. Questa funzione, tutelata dall'art. 24 della Costituzione,
non potrebbe dirsi veramente assolta se non fosse "effettiva", e
cioè esercitata con conoscenza di causa. È questo, certamente, il
limite invalicabile entro il quale il diritto di difesa può essere
adattato dal legislatore alle varie evenienze procedurali. Ne deriva
che, in ogni caso, e a seconda delle peculiarità delle singole
fattispecie, al difensore, sia esso quello già in precedenza
nominato sia esso quello officiato ad hoc deve essere assicurata una
adeguata possibilità di comprensione e approfondimento del thema
decidendum in modo che ogni iniziativa che valga a contrastare la
tesi accusatoria e a produrre risultati favorevoli all'assistito
possa essere concretamente ed efficacemente dispiegata.
8. - Al di fuori dello scenario dibattimentale, resta dunque fermo
che il legittimo impedimento del difensore, se non determina
necessariamente il rinvio dell'incombente processuale per il quale
sia prevista, come nell'udienza preliminare, la presenza necessaria
del difensore, impone comunque che - come già a suo tempo affermato
da questa Corte in un contesto ordinamentale in cui l'impedimento del
difensore non riceveva specifica considerazione nemmeno per il
dibattimento (sentenza n. 177 del 1972; v. anche ordinanza n. 51 del
1989) - non possa "essere negato al difensore d'ufficio" (ora,
sostituto del difensore non comparso) "nominato statim in luogo di
quello di fiducia" (o di quello precedentemente nominato d'ufficio),
"che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e
la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui
all'art. 185, numero 3, del codice di procedura penale" (art. 178,
primo comma, lettera c, del codice di procedura penale vigente). Una
simile conclusione è del tutto in linea anche con la più recente
giurisprudenza costituzionale, per la quale spetta "al giudice di
regolare le modalità di svolgimento dell'udienza preliminare anche
attraverso differimenti congrui alle singole, concrete fattispecie,
sì da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia
dell'effettività del contraddittorio" (sentenza n. 16 del 1994), di
cui è componente essenziale la difesa tecnica. Ad analoga ratio del
resto, risponde l'art. 108 del codice di procedura penale, che, tra
l'altro, nel caso di abbandono della difesa, prevede l'assegnazione
di un termine congruo (di norma non inferiore a tre giorni) al nuovo
difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne
faccia richiesta "per prendere cognizione degli atti e per informarsi
sui fatti oggetto del procedimento".
Tale considerazione da parte del giudice della esigenza di
assicurare l'effettività della difesa è, naturalmente, tanto più
doverosa quanto più la natura delle imputazioni o lo stesso
svolgimento dell'udienza preliminare (ad esempio, in relazione
all'evenienza di nuove contestazioni, o alla decisione del giudice di
procedere a sommarie informazioni) implichi un'attività defensionale
di particolare impegno.
9. - Le considerazioni sopra esposte conducono dunque a ritenere
infondata la proposta questione di costituzionalità, in riferimento
ad entrambi i parametri invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 420, terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il. 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte