Sentenza n. 175/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 87/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il
30 novembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per il
Veneto, sul ricorso proposto da Turcato Anna Maria ed altri contro
l'ENPAS ed altri, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Turcato Anna Maria ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv.to Angelo Foletto per Turcato Anna Maria ed altri e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso - con
ricorso notificato il 23 giugno 1994 da dipendenti del Ministero
della pubblica istruzione, cessati dal servizio in periodi di tempo
ricompresi tra il 1982 ed il 1986, al fine di ottenere l'accertamento
del rispettivo diritto al computo totale dell'indennità integrativa
speciale nella buonuscita - il tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, con ordinanza emessa il 30 novembre 1995, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n.
87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), nella
parte in cui esclude dall'applicazione del beneficio della
rideterminazione del computo dell'indennità di buonuscita tutti quei
soggetti che siano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984.
Secondo il rimettente, il termine decennale di prescrizione del
diritto derivante dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle disposizioni che non stabilivano "meccanismi
legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale, secondo
criteri di riequilibrio, di compensazione e di omogeneizzazione dei
trattamenti di fine rapporto che devono essere stabiliti dal
legislatore" (pronunciata con sentenza n. 243 del 1993), avrebbe
dovuto viceversa decorrere - ex art. 30 della legge 11 marzo 1953, n.
87 - retroagendo di un decennio dal giorno di cessazione di efficacia
erga omnes delle disposizioni ritenute incostituzionali (a seguito
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della menzionata sentenza,
avvenuta il 26 maggio 1993) e quindi essere fissato al 27 maggio
1983.
Ulteriore profilo di arbitrarietà del termine in questione viene
ravvisato nella sua coincidenza con la data di cessazione dal
servizio dell'interessato, anziché con quella della materiale
liquidazione dell'indennità integrativa speciale, in quanto i
termini di prescrizione di un diritto di contenuto esclusivamente
economico non possono decorrere se esso non è certo, liquido ed
esigibile, essendo irrazionale avere collegato la perdita del diritto
alla riliquidazione ad un evento (cessazione dal servizio) di per sé
inidoneo ai fini della relativa prescrizione.
Rileva, infine, il rimettente come il legislatore non abbia tenuto
conto della peculiarità del rapporto di lavoro degli insegnanti, i
quali non sono affatto liberi di scegliere il momento che essi
reputano più conveniente per lasciare il servizio, ma sono vincolati
da ben precise norme settoriali che li pongono obbligatoriamente in
quiescenza a decorrere dal 1 settembre di ogni anno. Da ciò, la
palese disparità di trattamento - rispetto a tutti gli altri
dipendenti del comparto statale - del personale docente, per il quale
non varrebbe la regola generale della prescrizione decennale dei
diritti, ma quella deteriore di una prescrizione novennale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Affermata la discrezionalità spettante al legislatore nel fissare
il limite per l'attribuzione del beneficio stabilito dalla legge n.
87 del 1994, osserva l'Avvocatura come il termine del 30 novembre
1984 risulta intimamente ricollegato alla data del 1 dicembre 1994,
momento in cui - come previsto dall'art. 1, comma 1, della stessa
legge - l'indennità integrativa speciale viene concretamente
computata nella base di calcolo della buonuscita e di analoghi
trattamenti di fine rapporto: la qual cosa comporta una ragionevole
retrodatazione del beneficio in questione, che coincide con il limite
prescrizionale di dieci anni previsto dall'art. 2, terzo comma, del
regio decreto-legge n. 295 del 1939, essendo erroneo riferire la
decorrenza del suddetto termine alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 243 del 1993.
Inoltre, l'opzione sottesa alla fissazione del limite di decorrenza
uguale per tutti, non rende affatto deteriore - secondo l'Avvocatura
- il trattamento riservato al personale docente, il quale semmai è
avvantaggiato, rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti, dal
peculiare regime di collocamento in quiescenza. Né può dirsi
contrastante con il canone di ragionevolezza il riferimento al
momento di cessazione dal servizio, anziché a quello della materiale
esazione del beneficio, poiché la scelta normativa risponde ad un
criterio logico-giuridico di carattere generale che semplifica e
rende facilmente individuabili i beneficiari del trattamento in
questione, il cui relativo diritto è sorto solo con l'emanazione
della legge n. 87 del 1994.
3. - Si sono costituite altresì le parti private del giudizio a
quo, che hanno concluso per l'accoglimento della questione in
conformità alle motivazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, che
vengono fatte proprie, nonché a quelle contenute nella sentenza n.
439 del 1994, in cui la Corte sottolinea la peculiarità del regime
di collocamento a riposo del personale docente rispetto a quello
generale valevole per i restanti comparti del pubblico impiego. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge
29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità
integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei
pubblici dipendenti), nella parte in cui esclude dall'applicazione
del beneficio del computo in misura percentuale dell'indennità
integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di
buonuscita, e di analoghi trattamenti di fine servizio, i dipendenti
che siano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984.
Secondo il collegio rimettente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione:
a) perché il termine di prescrizione decennale del diritto alla
conseguente riliquidazione dell'indennità di buonuscita avrebbe
dovuto decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- avvenuta in data 26 maggio 1993 - della sentenza n. 243 del 1993
(con la quale la Corte aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle norme che non stabilivano meccanismi di computo
dell'indennità integrativa speciale), e quindi essere fissato al 27
maggio 1983;
b) per avere stabilito la coincidenza del detto termine con la
data di cessazione dal servizio, anziché con quella della materiale
liquidazione dell'indennità integrativa speciale;
c) per non aver tenuto in considerazione le peculiari modalità
di cessazione dal servizio degli insegnanti, rispetto a quelle
previste per gli altri pubblici dipendenti, trattando in modo uguale
situazioni diverse.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Con la sentenza n. 243 del 1993 questa Corte - nel
dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme allora
censurate "nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di
fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo
dell'indennità integrativa speciale secondo i princi'pi e i tempi
indicati in motivazione" - aveva esplicitamente sottolineato come
tale decisione, pur comportando il riconoscimento della titolarità,
in capo ai soggetti, del diritto ad un adeguato computo del beneficio
ai fini della determinazione del rispettivo trattamento di fine
rapporto, lasciasse tuttavia al legislatore, secondo il suo
"discrezionale apprezzamento", la funzione di determinare "la misura,
i modi e i tempi di detto computo" onde "rendere in concreto
realizzabile il diritto medesimo".
Successivamente, investita del vaglio di costituzionalità di
alcune norme della legge n. 87 del 1994, la Corte ha ribadito come le
aspettative degl'interessati, in virtù della citata sentenza n. 243
del 1993, avessero "bensì assunto il rango di diritti, ma non
(fossero) ancora immediatamente determinabili". Da ciò
l'affermazione della natura satisfattiva della legge n. 87 del 1994,
considerata quale adeguata e sufficientemente tempestiva risposta a
quanto ritenuto non eludibile da parte del legislatore, al fine di
una graduale realizzazione delle pretese a suo tempo azionate
(sentenza n. 103 del 1995), e come tale prodromica rispetto alla
omogeneizzazione (realizzata poi con la legge 8 agosto 1995, n. 335)
dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari
comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati.
2.2. - Stante dunque l'ampia discrezionalità riconosciuta al
legislatore in materia di interventi sui trattamenti pensionistici,
ed in particolare sulla scelta del dato temporale cui necessariamente
si ricollega la decorrenza degli effetti di una riforma (v. da ultimo
sentenze n. 311 e n. 205 del 1995), a questa Corte è dato soltanto
verificare se sia stato rispettato il limite della razionalità; e la
conclusione non può essere che affermativa. Il termine del 30
novembre 1984, infatti, risulta collegato con il sistema predisposto
dalla legge n. 87 del 1994 (v. sentenza n. 401 del 1996), poiché
esso si pone - come ripetutamente sottolineato anche in sede di
lavori preparatori - quale dies a quo della decorrenza della
prescrizione decennale rispetto al nuovo regime introdotto a partire
dal 1 dicembre 1994; e dunque non è ravvisabile la dedotta
arbitrarietà nella scelta del legislatore.
2.3. - Quanto poi alla stabilita coincidenza di detto termine con
la data di cessazione dal servizio, va osservato come essa trovi una
sua plausibile spiegazione, sul piano giuridico, nel fatto stesso che
proprio in tale momento nasce il diritto a percepire il relativo
trattamento di fine rapporto. Sicché, neanche la scelta
dell'adozione di siffatta data può considerarsi viziata da quelle
manifeste ragioni di irrazionalità o discriminazioni prive di
fondamento giuridico, che sole potrebbero consentire di sindacare il
menzionato ampio potere discrezionale riservato al legislatore in
materia (cfr. sentenze n. 417 del 1996 e n. 185 del 1995).
Sembra il caso di aggiungere che tale tipo di discrimine tra il
vecchio ed il nuovo regime si dimostra fondato su un elemento univoco
- certamente più oggettivo rispetto a quello della concreta
liquidazione delle spettanze prospettato dal rimettente - valevole
nei confronti di tutti i pubblici dipendenti e, di per sé, inidoneo
a produrre il paventato vulnus all'art. 3 della Costituzione Né
rilevano le prospettate disparità di fatto che in concreto
potrebbero derivarne. Questa Corte ha infatti più volte affermato
che non danno luogo a un problema di costituzionalità le disparità
derivanti da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non
alla norma considerata nel suo contenuto precettivo, ma semplicemente
alla sua concreta applicazione: l'eventuale funzionamento patologico
della norma stessa non può costituire presupposto per farne valere
un'illegittimità riferita alla lesione del principio di uguaglianza
(sentenze n. 417 del 1996 e nn. 295 e 188 del 1995).
2.4. - La lesione all'art. 3 della Costituzione in danno dei
ricorrenti nel giudizio a quo non è ravvisabile neppure avuto
riguardo alla particolare sequenza procedurale di cessazione dal
servizio del personale della scuola, vigente all'epoca del
collocamento a riposo dei ricorrenti stessi (secondo gli artt. 15
della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 110 del d.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417) ed alle relative limitazioni della libera determinazione
degl'interessati, fondate sull'esigenza di preservare il regolare
funzionamento degli apparati scolastici.
Difatti, nel caso di specie, la peculiarità di tale sistema di
pensionamento - in base al quale il collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età ovvero la decorrenza delle dimissioni
avevano effetto dal 1 ottobre successivo - non si risolve in danno
del dipendente, poiché il meccanismo di posticipazione della data di
cessazione dal servizio allarga la sfera dei soggetti beneficiari
della nuova normativa, fino a ricomprendere nell'ambito di
operatività del termine decennale anche il personale dimessosi nel
periodo tra il 1 aprile ed il 30 novembre 1984.
Non vale in contrario, pertanto, il richiamo alla sentenza n. 439
del 1994, la quale riguarda un caso del tutto diverso, in cui il
cosiddetto "blocco" delle pensioni di anzianità sancito dal d.-l.
19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge
14 novembre 1992, n. 438, produceva una lesione al personale della
scuola proprio in ragione dello specifico regime di accettazione
delle dimissioni e della sua valenza temporale, così come allora
disciplinato dall'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme
relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella
determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte