Sentenza n. 176/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 824/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione,
modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici
ex combattenti ed assimilati) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal Consiglio di Stato -
Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sarti Renato contro
il Ministero della Difesa-Aeronautica, iscritta al n. 448 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 320 del 23 novembre 1977;
2) ordinanza emessa il 17 febbraio 1978 dal Consiglio di Stato -
Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto dal Ministero della
Difesa contro Palumbi Giulio, iscritta al n 339 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del
20 settembre 1978;
3) ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dal Consiglio di Stato - Sez.
IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Iannuccilli Lorenzo contro
il Ministero della Difesa-Aeronautica, iscritta al n. 883 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36 del 6 febbraio 1980;
4) ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dalla Corte dei conti - Sez.
IV giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Audano Giuseppe,
iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980.
Visti gli atti di costituzione di Sarti Renato, di Palumbi Giulio e
di Iannuccilli Lorenzo e gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi l'avv. Alessio Festa, per Iannuccilli Lorenzo e l'avvocato
dello Stato Pietro De Francisci, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre ordinanze sostanzialmente coincidenti la IV Sezione
giurisdizionale del Consiglio di Stato sottoponeva alla Corte la
possibile incostituzionalità del 1 comma dell'art. 5 della legge g
ottobre 1971, n. 824, per preteso contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
La norma richiamata, nell'estendere i benefici previsti dalla legge
24 maggio 1970, n. 336, ai militari in servizio alla data del 7 maggio
1968, ne indicava come beneficiari gli "ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in
servizio permanente e continuativo".
Nel caso esaminato con l'ordinanza di remissione in data 12
novembre 1976 (n. 448 del reg. ord. 1977) il Consiglio di Stato era
investito del ricorso di un ufficiale dell'Aeronautica Militare già in
s.p.e. e quindi collocato in ausiliaria a far tempo dal 30 giugno 1967;
questi era stato richiamato in servizio dal 1 gennaio 1965 al 1 giugno
1968, data quest'ultima in cui era stato nuovamente collocato in
congedo, con riliquidazione della pensione, nel frattempo sospesa a
norma di legge.
I1 ricorrente, il tenente colonnello Renato Sarti, aveva chiesto
l'applicazione a suo favore dei benefici previsti dalle citate leggi n.
336/1970 e 824/1971, benefici che invece gli erano stati rifiutati in
base alla considerazione secondo la quale l'espressione "servizio
continuativo" non sarebbe riferibile agli ufficiali ed ai
sottufficiali, ma soltanto ai vice brigadieri, graduati e militari di
truppa, secondo le norme del rispettivo stato giuridico.
I1 Collegio a quo sollevava questione di legittimità
costituzionale in via incidentale dell'art. 5 della legge n. 824 del
1971, in relazione all'art. 1 della legge n. 336 del 1970, per
possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Il Consiglio di Stato osservava che pur "nel presupposto comune ed
identico per tutti del rapporto d'impiego i benefici previsti sarebbero
consentiti a tutti gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di
ruolo, ma limitati ai soli ufficiali in servizio permanente effettivo
con esclusione di ogni altra categoria di ufficiali, equiparabili agli
impiegati civili non di ruolo, determinando una duplice disparità di
trattamento fra detti ultimi ufficiali da un lato, e gli ufficiali in
servizio permanente effettivo e tutti gli impiegati civili dello Stato
dall'altra".
2. - Con l'ordinanza in data 17 febbraio 1978 (n. 339 del reg.
ord. 1978) lo stesso Consiglio di Stato sollevava eguale questione di
legittimità costituzionale della surrichiamata norma. Nel caso di
specie emergeva che l'allora capitano dei carabinieri in ausiliaria
Giulio Palumbi venne collocato in congedo assoluto per inidoneità
fisica dal 1 luglio 1958 e, in pari data, iscritto al ruolo d'onore in
quanto invalido di guerra. Successivamente, quale ufficiale del ruolo
d'onore, il Palumbi venne richiamato in servizio, conseguendo varie
promozioni, sino a quella di generale di brigata; alla data del 1
gennaio 1972 ebbe termine l'ultimo provvedimento di richiamo in
servizio.
Avendo il Palumbi richiesto i benefici di cui alle leggi n. 336 del
1970 e n. 824 del 1971, il Consiglio di Stato, rifacendosi anche
all'ordinanza prima riassunta, riteneva che alla stregua della
normativa vigente i benefici combattentistici non spettano agli
ufficiali del ruolo d'onore richiamati in servizio, la cui posizione
deve essere considerata analoga a quella degli ufficiali
dell'ausiliaria o della riserva richiamati.
Ciò premesso, venivano svolti, con considerazioni analoghe, i
dubbi di costituzionalità dell'art. 5 della legge n. 824 del 1971, in
riferimento all'art. 3 Cost., già sopra riferiti; si aggiungeva che
l'art. 28 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ha esteso i benefici
combattentistici agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio,
"per i quali, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, si costituisce
rapporto di impiego ". Tale ultima disposizione, ad avviso del
Consiglio di Stato, introdurrebbe una ulteriore discriminazione,
ingiustificata ed irrazionale, nei confronti dei detti ufficiali di
complemento cui è riservato un trattamento di maggior favore. Ancora
più ingiustificata apparirebbe l'esclusione dai detti benefici degli
ufficiali in congedo, provenienti dal s.p.e. e richiamati ove si abbia
riguardo al fatto che il servizio da questi prestato è considerato
utile agli effetti della pensione, che viene riliquidata dopo la
definitiva cessazione del richiamo.
3. - Investita del ricorso dal generale dell'A.M. Lorenzo
Iannuccilli, in servizio permanente effettivo dal 13 gennaio 1930 al 26
febbraio 1967 e trattenuto in servizio in posizione di ausiliaria dal
27 febbraio 1967 al 31 ottobre 1968, la stessa IV Sezione
giurisdizionale del Consiglio di Stato, nel negare che la vigente
normativa consenta di fruire dei benefici combattentistici agli
ufficiali richiamati in servizio in posizione di ausiliaria, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n.
824 del 1971 in termini coincidenti con quelli delle ordinanze sopra
riassunte.
4. - La IV Sezione giurisdizionale della Corte dei conti era stata
investita del ricorso dal Col. pilota Giuseppe Audano, in ausiliaria
dal 23 febbraio 1968 e trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1973,
con cui esso ricorrente chiedeva l'applicazione, a suo favore, dei
benefici combattentistici, respinta in sede amministrativa. Affermata
la propria "inderogabile giurisdizione" nella dedotta materia
concernente pensioni a carico della pubblica amministrazione, la Corte
rilevava che, alla stregua della legislazione vigente, la richiesta del
ricorrente non poteva trovare accoglimento. Premesso che il rapporto
d'impiego cessa con il collocamento in ausiliaria e non si riattiva con
il richiamo in servizio da tale posizione e che l'espressione "servizio
continuativo" non concerne lo stato giuridico degli ufficiali, il
Collegio a quo poneva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge n. 824 del 1971, che avrebbe ingiustamente
discriminato la posizione degli ufficiali in ausiliaria (o della
riserva) rispetto alle altre categorie di pubblici dipendenti cui è
riconosciuto il diritto a fruire dei cennati benefici.
Né la Corte riteneva valide le argomentazioni, desumibili per un
verso dalla asserita ratio di sfollamento dei ruoli del personale, che
non potrebbe trovare applicazione per quel personale militare che non
può ovviamente essere oggetto di una siffatta operazione; e per altro
verso dal fatto che gli ufficiali richiamati non risultano legati da
rapporto di pubblico impiego, ma da rapporto di servizio. E ciò in
quanto "ove si tenga presente che si tratta di benefici collegati a
benemerenze combattentistiche, la cui preminente importanza a confronto
di un mero sfollamento di personale non può essere revocata in dubbio,
non sembra che il legislatore possa ragionevolmente sacrificare la
parità di ex combattenti, per i quali sussista lo stesso denominatore
comune, esplicitamente scelto dal legislatore medesimo, nella esistenza
di un rapporto di pubblico impiego al 7 marzo 1968, ai fini
dell'applicazione dei benefici concessi".
Né sembra sicuramente sostenibile che nei confronti degli
ufficiali in questione possa escludersi un rapporto d'impiego, se
meglio si analizza tale posizione ed in particolare l'effettività
della prestazione, l'attribuzione dello stipendio corrispondente al
grado rivestito con relativa progressione economica e la utilizzazione,
ai fini di pensione, del servizio reso; il che, nella sostanza, rende
il rapporto del richiamato, nei riguardi dello Stato, non di minor
rilievo, ai fini qui considerati, rispetto a quello del personale
civile non di ruolo al quale i benefici vengono applicati.
5. - Le ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate e in
relazione ad esse spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato; si
costituivano altresì le parti ricorrenti, relativamente alle ordinanze
nn. 448 del reg. ord. 1977, 339 del reg. ord. 1978 e 883 del reg. ord.
1979, emesse tutte dal Consiglio di Stato.
Negli atti di costituzione il ten. col. Renato Sarti sosteneva in
primis che l'impugnato art. 5 della legge n. 824 del 1971 era
chiaramente da interpretarsi nel senso che l'espressione "servizio
continuativo" ivi contenuta doveva essere estesa anche agli ufficiali e
ciò in contrasto con quanto affermato sul punto dal collegio
remittente. Ove tale ultima interpretazione, posta a base del dubbio di
costituzionalità fosse ritenuta erronea, la proposta questione sarebbe
da considerarsi inammissibile, siccome irrilevante.
Comunque, nel merito, si sostiene la fondatezza della proposta
questione di legittimità costituzionale, in adesione alle ragioni
contenute nell'ordinanza di rimessione, sottolineando la grave
disparità di trattamento, anche nei confronti degli ufficiali di
complemento e della riserva di complemento cui i benefici
combattentistici sono, ai sensi del già ricordato art. 28 della legge
n. 824 del 1973, riconosciuti a certe condizioni.
Anche il generale Giulio Palumbi, riassunti i termini essenziali
della sua carriera militare e ricordato che già l'Amministrazione gli
aveva riconosciuto i benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge n.
336 del 1970 e negato solo quello discendente dall'art. 3, con intima
contraddizione, precisa che egli era in servizio al momento in cui ha
inoltrato la domanda di applicazione dei benefici combattentistici e
che ben avrebbe potuto restarvi.
Tanto premesso, anche egli sostiene l'interpretazione dell'art. 5
impugnato secondo la quale anche agli ufficiali deve ritenersi
applicabile l'espressione " servizio continuativo" ivi contenuta.
Nel merito, si sottolinea comunque la peculiarità della posizione
degli ufficiali del ruolo d'onore, cui egli appartiene, rispetto agli
altri ufficiali provenienti dal s.p.e. e richiamati nell'ausiliaria o
nella riserva. Il in servizio del ruolo d'onore, infatti, "permane
finalizzato ad esigenze concrete dell'Amministrazione e disciplinato
con norme derogatorie rispetto a quelle relative agli ufficiali in
congedo assoluto...". In linea subordinata, si aderisce alle ragioni
addotte a sostegno della incostituzionalità della norma, e si chiede
che la proposta questione venga accolta.
Anche il generale Lorenzo Iannuccilli, nell'atto di costituzione,
sottolinea i motivi di disfavore che la normativa, così come
interpretata dal collegio remittente, riserva agli ufficiali trattenuti
in servizio provenendo dal s.p.e. rispetto agli impiegati non di ruolo
dello Stato ed evidenzia la simiglianza tra lo status dell'ufficiale in
s.p.e. e quello dell'ufficiale trattenuto in servizio. Conclude
pertanto per l'accoglimento della proposta questione così come
prospettata dal Consiglio di Stato.
L'Avvocatura dello Stato svolge un'unica tesi relativamente a tutte
le ordinanze di rimessione di cui si è detto.
A suo avviso, infatti, i giudici a quibus non avrebbero
compiutamente approfondito "gli aspetti concernenti la rilevanza della
prospettata questione, a causa di una impropria lettura delle due
espressioni "permanente" e "continuativo" contenute nella legge del
1971; mentre "il problema che il Consiglio di Stato avrebbe... dovuto
affrontare era di stabilire se la posizione dell'ufficiale (in congedo)
richiamato sia o non sia riconducibile ad un rapporto di pubblico
impiego".
Al riguardo, si osserva che il rapporto caratteristico che lega
l'ufficiale allo Stato è inerente al grado; ove il soggetto faccia del
servizio militare la propria professione, a tale rapporto può
accompagnarsi "un distinto ed ulteriore rapporto, quello di pubblico
impiego".
Ma, si assume, "questo rapporto di impiego si aggiunge al rapporto
inerente al grado solo per gli ufficiali in servizio permanente, come
testualmente è stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge n.
113 del 1954; non sussiste, invece, come è testualmente precisato nel
terzo comma, per gli ufficiali in congedo, sebbene in capo ad essi, in
ragione del diverso rapporto inerente al grado, permangano obblighi di
servizio".
Prive di pregio sarebbero le obiezioni legate all'entrata in vigore
della ricordata legge n. 824 del 1973 la quale stabilisce, per taluni
ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio per lunghi
periodi, che con il trattenimento in servizio si costituisce il
rapporto di impiego. In tal caso infatti si è tenuto presente che è
ora consentito che gli ufficiali di complemento siano ammessi "ad un
servizio... destinato a durare sino al raggiungimento di limiti di età
o di pensionabilità".
Neppure rileverebbe "che il servizio prestato come richiamato sia,
in date circostanze e a certe condizioni, considerato utile ai fini del
conseguimento del diritto a pensione o della riliquidazione della
pensione già conseguita. Tale evenienza, infatti, non è collegata
alla reviviscenza o alla costituzione ex novo di un rapporto di
impiego".
Si conclude pertanto per una dichiarazione di irrilevanza o di
manifesta infondatezza delle prospettate questioni. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze del Consiglio di Stato e quella della Corte
dei conti riassunte in narrativa propongono un'eguale questione di
legittimità costituzionale. I quattro giudizi possono quindi essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Tutti i giudici a quibus sospettano di incostituzionalità
l'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale, estendendo agli
ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate e dei Corpi di
polizia in servizio permanente o continuativo i benefici
combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, esclude da
questi, nell'interpretazione degli stessi giudici, gli ufficiali in
posizione ausiliaria (n. 448 del reg. ord. 1977, n. 883 del reg. ord.
1979, n. 297 del reg. ord. 1980) e quelli del ruolo d'onore (n. 339 del
reg. ord. 1978) che alla data del 7 marzo 1968 si trovavano in servizio
per esservi stati trattenuti o richiamati.
In tutte le ordinanze di rimessione il parametro indicato è l'art.
3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza sarebbe, infatti,
violato per il diverso trattamento che la norma impugnata riserva agli
ufficiali in ausiliaria nonché a quelli del ruolo d'onore, rispetto:
a) agli ufficiali in servizio permanente effettivo; b) agli impiegati
civili non di ruolo; c) agli ufficiali di complemento trattenuti in
servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari
grado del servizio permanente, di cui agli artt. 2, 3 e 28 della legge
20 dicembre 1973, n. 824.
3. - La questione non è fondata.
Non esiste, innanzitutto, eguaglianza o omogeneità di situazioni
giuridiche tra gli ufficiali in ausiliaria o del ruolo d'onore e quelli
in servizio permanente effettivo.
Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza n. 448 del reg. ord. 1977,
riconosce che il presupposto dell'applicazione dei benefici
combattentistici è costituito dal rapporto di pubblico impiego, ma
soggiunge che gli "ufficiali non in servizio permanente effettivo né
in servizio obbligatorio di leva" sono "soggetti anch'essi... di un
rapporto di impiego pubblico". Senonché questa affermazione è priva
di fondamento nella normativa vigente, della quale non è contestata la
legittimità costituzionale.
La fondamentale legge 16 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) stabilisce all'art. 3
che "gli ufficiali si distinguono in ufficiali in servizio permanente,
ufficiali in congedo, ufficiali in congedo assoluto"; che "gli
ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali
dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e
ufficiali della riserva di complemento"; che mentre "gli ufficiali in
servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego", invece "gli
ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego".
L'art. 55 della stessa legge definisce lo status degli ufficiali
dell'ausiliaria, cioè di quegli "ufficiali che, avendo cessato dal
servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente
legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere
all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli
ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi
regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in
ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del
Ministro per il Tesoro".
Infine l'art. 116 della stessa legge stabilisce che "in ruoli
d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio,
previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano
riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare" per
mutilazioni e invalidità riportate in servizio di guerra, o in
incidente di volo comandato, o in servizio e per causa di servizio; e
precisa che "gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati
in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace,
solo in casi particolari".
Le norme sopra riportate dimostrano che nel diritto positivo (salvo
quanto si dirà di seguito al n. 5) non esiste, per quanto riguarda gli
ufficiali, rapporto di impiego se non nel caso del servizio permanente
effettivo, situazione giuridica, questa, nettamente distinta tanto
dall'ausiliaria, quanto dal ruolo d'onore.
Nell'ordinamento militare italiano non c'è coincidenza tra
rapporto di servizio e rapporto di impiego: il secondo implica il
primo, ma non viceversa. Sicché viene meno il dato che costituisce il
fondamento del ragionamento del Consiglio di Stato.
4. - Ne è consentita l'assimilazione che, in un certo senso, opera
la Corte dei conti (n. 297 del reg. ord. 1980), ponendo a raffronto lo
status degli ufficiali in ausiliaria richiamati con quello degli
impiegati civili non di ruolo. Questi ultimi sono legati
all'Amministrazione da un "rapporto di impiego" (cfr. artt. 3, 4 e 7
del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207; 4 e 5 della legge 5 giugno 1951,
n. 376)) ne mai si è dubitato della loro qualità di impiegati.
Riferendosi agli ufficiali in ausiliaria trattenuti o richiamati in
servizio, la Corte dei conti riconosce che "da un primo esame parrebbe
escluso un rapporto di impiego", ma soggiunge che "ciò non sembra
sicuramente sostenibile se meglio si analizza tale posizione ed in
particolare quanto a tale proposito ha rilevato il pubblico ministero
(l'effettività delle prestazioni, l'attribuzione dello stipendio
corrispondente al grado con relativa progressione economica e la
utilizzazione, ai fini della pensione, del servizio reso); il che,
nella sostanza, rende il rapporto del richiamato, nei riguardi dello
Stato, non di minore rilievo, ai fini qui considerati, rispetto a
quello del personale civile non di ruolo". Ma queste osservazioni della
Corte dei conti non sono tali da capovolgere le opposte conclusioni cui
giunge questa Corte.
Innanzitutto l'art. 3 della legge n. 113 del 1954 limita lo status
di impiegati agli ufficiali in servizio permanente effettivo: e questa
norma non è stata censurata dal giudice a quo. Del pari, per quanto
riguarda il riferimento allo stipendio " corrispondente al grado", non
forma oggetto di censura l'art. 4 della citata legge, il quale
stabilisce che "il grado è indipendente dall'impiego". Del resto è
evidente che effettività della prestazione, stipendio e utilizzazione
del servizio ai fini della pensione, sono effetti collegati al rapporto
di servizio che nell'ordinamento militare italiano non coincide, come
già rilevato, col rapporto di impiego. Dovendosi escludere
quest'ultimo nel caso degli ufficiali in ausiliaria trattenuti o
richiamati, mentre esso è dichiarato dalla legge, come si è visto,
per gli impiegati civili non di ruolo, deve escludersi il presupposto
della sospettata violazione del principio di eguaglianza.
5. - Resta da esaminare se, invece, tale presupposto esista in
relazione agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio in
virtù della legge 20 dicembre 1973, n. 824, come ritiene di non
escludere il Consiglio di Stato nelle ordinanze nn. 339 del reg. ord.
1978 e 883 del reg. ord. 1979.
Ma anche in questo caso la conclusione dell'esame è negativa.
È vero, infatti, che l'art. 28 della legge n. 824 del 1973 estende
"agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti artt.
2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente art. 26" "le
norme dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824", cioè i benefici
combattentistici. Ma questo avviene in conseguenza del fatto che in
virtù delle disposizioni della stessa legge gli ufficiali " vincolati
alla ferma volontaria" al termine della ferma, "gli ufficiali di
complemento e della riserva di complemento... e i cappellani militari"
che abbiano prestato altri quattro anni e mezzo di effettivo servizio
escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva e si
trovino in servizio vi permangono, a domanda, "fino al raggiungimento
dei limiti di età stabiliti per pari grado del servizio permanente"
(art. 2: richiamato negli artt. 3 e 7). La loro posizione viene ad
assumere di diritto (non in via di fatto ipotetico) la stabilità nel
servizio che è estranea alla posizione degli ufficiali in ausiliaria,
i quali sono a disposizione del Governo "per essere all'occorrenza
chiamati (,, in temporaneo servizio,,) a prestare servizi che non siano
riservati agli ufficiali in servizio permanente" (art. 55 della legge
n. 113 del 1954). Il che vale anche per gli ufficiali iscritti nel
ruolo d'onore (art. 116 della legge citata). In ogni caso, l'art. 1
della legge n. 824 del 1973 stabilisce testualmente che per gli
ufficiali e cappellani (e sottufficiali) di cui trattasi con "il
trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego". E questa
disposizione che non è messa in discussione nella ordinanza di
rimessione, risolve ancora una volta la questione in base al diritto
positivo. Pertanto si può concludere che anche nei confronti degli
ufficiali di cui alla legge n. 824 del 1973 manca il presupposto della
eguaglianza o omogeneità delle situazioni per sostenere la irrazionale
disparità di trattamento denunciata in due delle tre ordinanze del
Consiglio di Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionate
dell'art. 5, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 sollevata,
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato
con le ordinanze 12 novembre 1976, 17 febbraio 1978, 10 aprile 1979 e
dalla Corte dei conti con l'ordinanza 27 aprile 1979 di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 25 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte