Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 60

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 7 dicembre 1978 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Modena sui ricorsi proposti dalla Ditta

G.O.R.T., iscritte ai nn. 974 e 975 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno

1980;

2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria

di primo grado de L'Aquila sul ricorso proposto da D'Ippolito Oliviero,

iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Alessandria sul ricorso proposto da Passalacqua

Giorgio, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti iniziati con ricorsi

dell'impresa GORT e relativi ad accertamento per imposta sul valore

aggiunto, la Commissione tributaria di primo grado di Modena, con

ordinanze del 7 dicembre 1978, motivate in modo identico (reg. ord. n.

974 e 975 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte (secondo comma,

n. 1) in cui esso dispone che, se il contribuente propone ricorso

contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore

imposta dev'essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato

dall'ufficio entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di

accertamento;

che secondo la Commissione la norma impugnata, in quanto

sostanzialmente fondata sul principio del solve et repete - già

oggetto delle sentenze n. 21 e 79 del 1961 di questa Corte - sembrava

contrastare con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che in queste due sentenze la Corte aveva ritenuto che il detto

istituto - canonizzato negli artt. 6, secondo comma, l. n. 2248 del

1865 all. E (sent. 21/1961), 149 r.d. n. 3269 del 1923, 52; secondo

comma, l. n. 762 del 1940, 24, terzo comma, l. n. 1424 del 1940 (sent.

79/1961) - contrastasse con l'art. 3 Cost. per la disparità di

trattamento fra contribuente in grado di pagare immediatamente e

contribuente non abbiente, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost., in

quanto menomava la tutela giurisdizionale dei cittadini;

che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria

di primo grado de L'Aquila con ordinanza del 24 ottobre 1980 (reg. ord.

n. 472 del 1981), emessa nel corso del giudizio iniziato da D'Ippolito

Oliviero, nonché dalla Commissione tributaria di primo grado di

Alessandria con ordinanza del 5 dicembre 1981 (reg. ord. n. 29 del

1982), emessa nel corso del giudizio iniziato da Passalacqua Giorgio;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle tre

cause, osservando che la norma impugnata non condizionava la

proponibilità del ricorso giurisdizionale al pagamento dell'imposta, e

perciò costituiva espressione non già del principio del solve et

repete bensì di quello di esecutorietà degli atti amministrativi,

attenuato, anzi, dalla parzialità e gradualità dell'obbligazione

tributaria;

che le parti private non si costituivano.

Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi vanno

riuniti;

che l'art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo il pagamento

graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento

giurisdizionale, com'è manifesto, non pone alcuna condizione di

procedibilità all'azione giudiziaria ma costituisce espressione del

principio della normale esecutorietà dei provvedimenti amministrativi,

la cui non contrarietà agli artt. 3, 24 e 113 Cost. è stata

espressamente affermata da questa Corte con le sentenze n. 21 del 1961

e n. 63 del 1982, nonché con le ordinanze nn. 168 e 367 del 1983;

che nella sent. n. 63/1982 la Corte ha anche osservato come

l'effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e

113 Cost., non postuli la necessaria anticipazione dell'efficacia di

una sentenza eventualmente favorevole attraverso la sospensione del

provvedimento amministrativo esecutivo, ma comporti soltanto la

concreta possibilità della soddisfazione della giusta pretesa del

contribuente, che è assicurata attraverso la successiva reintegrazione

del suo patrimonio.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sollevate in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dalle Commissioni tributarie

di primo grado di Modena, L'Aquila e Alessandria con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte