Sentenza n. 176/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo
comma, 458 secondo comma e 441 del codice di procedura penale
promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Massenza Abele Sergio iscritta al n. 733 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo penale, dopo aver disposto il
giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano, ritenendo ammissibile la successiva richiesta
dell'imputato di celebrare il giudizio con il rito abbreviato -
richiesta sulla quale il pubblico ministero aveva espresso il proprio
consenso - ha sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1990 (r.o.
n. 733 del 1990), questione di legittimità costituzionale degli
artt. 442, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione
all'art. 76 della Costituzione, 458, secondo comma, e 441, dello
stesso codice, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102,
terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 441 del medesimo
codice per violazione dell'art. 101 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, la prima delle norme impugnate, prescrivendo che, nel giudizio abbreviato, in caso di condanna, la pena
dell'ergastolo possa essere sostituita con quella della reclusione ad
anni trenta, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, punto 53 della
legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che limita l'applicabilità
della diminuzione di un terzo delle pene ai soli reati puniti con
pena pecuniaria o con pena detentiva temporanea, così implicitamente
escludendo i delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo.
Inoltre, gli artt. 458, secondo comma, e 441 del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudizio
abbreviato si svolga dinanzi al giudice per le indagini preliminari
anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di
competenza della Corte di assise, violerebbero gli artt. 25, secondo
comma, e 102, terzo comma, della Costituzione. In seguito ad una
scelta dell'imputato si opererebbe, difatti, una deroga alla norma
generale (art. 5 lett. a) cod.proc.pen.) che attribuisce una
specifica competenza per materia ad un giudice collegiale, a
composizione mista e qualificato dalla diretta partecipazione
popolare.
Infine, il diretto controllo della collettività sulle modalità
di svolgimento del processo, che si realizza con la pubblicità
dell'udienza, verrebbe compromesso dalla norma (art. 441
cod.proc.pen.) che prescrive la celebrazione del giudizio abbreviato
in camera di consiglio. Risulterebbe in tal modo violata la regola
generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari che, come
questa Corte ha affermato nella sentenza n. 50 del 1989, deve
ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano
l'esercizio della giurisdizione, e, in particolare, nell'art. 101,
primo comma, che individua il fondamento dell'amministrazione della
giustizia nella sovranità popolare.
2. - Nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura
generale dello Stato eccependo, in via preliminare, l'irrilevanza
della questione concernente l'art. 442, comma 2, del codice di
procedura penale. Il giudice remittente, infatti, ritenuto
ammissibile il giudizio abbreviato, avrebbe impugnato la predetta
norma in via del tutto ipotetica, potendone fare applicazione solo
dopo aver ritenuto la sussitenza del reato e la sua punibilità in
concreto con la pena dell'ergastolo.
Nel merito, poi, la questione risulterebbe comunque infondata, non
emergendo dai lavori preparatori della legge delega alcun elemento
che possa far trasparire la volontà del legislatore delegante di
circoscrivere la diminuzione di pena solo ad alcune categorie di
illeciti. La norma censurata, al contrario, costituirebbe il coerente
e necessario sviluppo dell'impianto processuale prefigurato nella
legge delega, tendente a favorire l'adozione dei riti alternativi, in
funzione di contenimento del carico dibattimentale.
Per quanto attiene alla pretesa violazione, per i reati di
competenza della Corte di assise, del precetto sancito dagli artt.
25, comma 1, e 102, comma 3, della Costituzione, l'interveniente
osserva che, nell'ordinamento, deve ritenersi giudice naturale
precostituito anche quello che, in funzione di giudice per le
indagini preliminari, è chiamato a celebrare il giudizio abbreviato.
Né potrebbe sostenersi che la Corte di assise riceva una
configurazione di rango costituzionale atta ad escludere
l'ammissibilità di soluzioni anticipate del procedimento, rimesse ad
altri organi giurisdizionali funzionalmente competenti per la fase
antecedente il dibattimento.
Infine, in relazione alla lamentata violazione del principio della
pubblicità dei giudizi - direttamente riconducibile al disposto
dell'art. 101, comma 1, della Costituzione - l'interveniente osserva
che tale principio, inteso come momento di controllo della funzione
giurisdizionale, non può che riferirsi alla fase dibattimentale,
pertanto, la denunciata deroga troverebbe un obiettivo e razionale
fondamento nell'esigenza di evitare il dibattimento attraverso un
giudizio allo stato degli atti che, proprio perché tale, non
richiede quell'attività di dialettica probatoria per la quale
soltanto si pone la necessità di assicurare il controllo
dell'opinione pubblica. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Milano dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui "prevede che, in caso di
condanna, alla pena dell'ergastolo venga sostituita la pena della
reclusione di trenta anni", così estendendo agli imputati di
"delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo" la possibilità
- che si assume non prevista dall'art. 2, n. 53, della legge di
delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto questa la circoscriverebbe
"ai reati sanzionati con pena pecuniaria ovvero con pena detentiva a
termine" - di avvalersi del giudizio abbreviato, disciplinato dagli
artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale.
Altro dubbio di incostituzionalità investe, in riferimento agli
artt. 25, primo comma, e 102, terzo comma, della Costituzione, gli
artt. 458, comma 2, e 441 del codice di procedura penale, "nella
parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi
al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a
procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte
d'assise".
L'art. 441 del codice di procedura penale è sottoposto, altresì,
a scrutinio di costituzionalità, in riferimento all'art. 101 della
Costituzione, "nella parte in cui non prevede che il giudizio
abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza".
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità,
formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, relativamente alla
prima questione, in base all'assunto che il giudice a quo l'ha
sollevata in un momento in cui l'applicazione della norma denunciata
si presentava come una mera eventualità, non essendo ancora stati
accertati gli elementi idonei a verificare se, in concreto, fosse
applicabile la pena dell'ergastolo. Difetterebbe, pertanto, il
requisito dell'attualità per potersi ritenere la rilevanza della
questione.
Osserva la Corte che l'ordinanza di rimessione, pur ponendo
l'accento sul profilo della pena, mette in discussione la stessa
possibilità, alla luce della delega, di sottoporre a giudizio
abbreviato i processi relativi a delitti punibili con la pena
dell'ergastolo. Il fatto che la censura sia formulata con specifico
riferimento al comma 2 dell'art. 442, riguardante la pena, dipende
dalla circostanza che è per effetto di quanto previsto nel secondo
periodo di detto comma - cioè, la sostituzione della reclusione di
anni trenta alla pena dell'ergastolo - che questa figura di giudizio,
alternativo a quello ordinario, diventa applicabile anche ai processi
concernenti tali delitti. Difatti, la caratteristica del giudizio
abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di
una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento
del processo, a deflazione del dibattimento. Con il mettere in
discussione la possibilità di operare tale riduzione per una certa
categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione
anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento speciale. Non
è, quindi, consentito scindere i due aspetti, come, nel formulare
l'eccezione, propone l'Avvocatura generale dello Stato. Né in
proposito è superfluo ricordare che tale inscindibilità fu ben
presente nel dibattito che precedette l'emanazione del codice e che
mise appunto in evidenza come "l'assenza dell'incentivo renderebbe
l'istituto pressoché inutile" (Relazione al progetto preliminare,
Libro VI, Procedimenti speciali, sub Titolo I, Giudizio abbreviato,
"Premessa".
3. - La questione di legittimità costituzionale del giudizio
abbreviato per i processi aventi ad oggetto un delitto punibile con
la pena dell'ergastolo, sollevata ex art. 76 della Costituzione sotto
il profilo dell'eccesso di delega, è fondata.
L'art. 2, punto 53, della legge di delega legislativa al Governo
per l'emanazione del codice di procedura penale prevede il potere del
giudice di pronunciare sentenza di merito nell'udienza preliminare,
decidendo allo stato degli atti su richiesta dell'imputato e consenso
del pubblico ministero, ed indica contestualmente "che, nel caso di
condanna, le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano
diminuite di un terzo".
La direttiva, nella sua chiara formulazione, è tale da far
ritenere che la previsione del giudizio abbreviato riguardi solo i
reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la
diminuzione di un terzo concepibile solo se riferita ai reati
punibili con una pena quantitativamente determinata e non, quindi, ai
reati punibili con l'ergastolo.
Della difficoltà di comprendere nella previsione della delega
anche quest'ultima categoria di reati dovette rendersi conto la
stessa Commissione redigente che, come risulta dalla relazione al
progetto preliminare del codice (loc. cit., "Illustrazione degli
articoli"), si pose "il problema di rendere possibile la riduzione
del terzo rispetto ai reati per i quali il giudice debba infliggere
l'ergastolo" (rectius, possa infliggere l'ergastolo), riconoscendo
che "l'applicabilità del criterio di diminuzione previsto dall'art.
65 n. 2 c.p. (reclusione da venti a ventiquattro anni) è stata
scartata anche per la considerazione che la delega prevede una
diminuzione secca (di un terzo), onde è sembrato preferibile
determinare in modo fisso la pena da sostituire all'ergastolo.
L'entità della pena.. .. .. (trenta anni) è motivata da esigenze di
prevenzione generale, che giustificano il richiamo al limite massimo
della pena della reclusione consentito nel nostro ordinamento penale
(art. 66 c.p.)". Questa difficoltà di determinare il criterio in
base al quale attuare la delega nasceva proprio dalla carenza, nella
menzionata direttiva di cui al punto 53 dell'art. 2, di un'espressa
previsione: se il legislatore delegante avesse inteso estendere il
giudizio abbreviato anche ai delitti punibili con l'ergastolo,
avrebbe dovuto espressamente indicare il criterio sulla base del
quale operare la sostituzione della pena.
La sostituzione invece operata, con la pena di trent'anni di
reclusione, è stata quindi il frutto di una scelta alternativa ad
altra (reclusione da venti a ventiquattro anni), che pur era stata
presa in considerazione, senza però che entrambe trovassero
riscontro in altri principi o criteri dettati, anche se ad altri
fini, dal delegante. Scelta quindi, arbitraria rispetto alla legge di
delega, non bastando a giustificarla il riferimento ad altre ipotesi
di sostituzione della pena dell'ergastolo, quali previste nel codice
penale in relazione a profili in nessun modo collegabili alla
diminuzione di un terzo indicata dalla delega per il giudizio
abbreviato.
Una volta riconosciuta (v.punto 2) la connessione tra giudizio
abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del
primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir
meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di
illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il
giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del
codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili
con l'ergastolo.
Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative alle altre
norme denunciate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2,
ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della
reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte