Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice

di procedura civile, promosso con Ordinanza emessa l'8 luglio 1999

dal tribunale di Vigevano sull'istanza di ricusazione proposta da

Caserta Franco, iscritta al numero 489 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Vigevano, nel corso di un

procedimento di ricusazione, con Ordinanza emessa l'8 luglio 1999, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di

procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice

delegato delfallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a

promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di

responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma, della legge

fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto,

in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori

medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato,

debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa

medesima";

che, ad avviso del rimettente, il giudice delegato,

autorizzando il curatore a promuovere l'azione di responsabilità

contro gli amministratori della società fallita e disponendo, nel

contempo, il sequestro conservativo dei beni di costoro, esprimerebbe

necessariamente una valutazione "contenutistica", sia pure allo stato

degli atti, sulla illiceità e dannosità del comportamento degli

amministratori medesimi, idonea a condizionarlo, per la cosiddetta

"forza della prevenzione", nel successivo giudizio sulla fondatezza

dell'azione medesima;

che pertanto la norma denunciata - non contemplando il caso

in questione tra le ipotesi di astensione obbligatoria e, perciò, di

ricusazione del giudice - si porrebbe in contrasto con il principio

del "giusto processo", sancito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione,

in base al quale il giudice, sia civile che penale, deve non solo

essere, ma anche apparire, imparziale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione;

che, in una memoria illustrativa depositata nell'imminenza

della camera di consiglio, l'Avvocatura osserva che la stessa Corte,

in precedenti pronunce relative ad ipotesi parzialmente analoghe,

avrebbe posto in luce come il processo fallimentare sia ispirato al

principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni

controversia che ne deriva, con conseguenti inevitabili collegamenti

ed interferenze processuali, non rilevabili tuttavia agli effetti

della legittimazione del giudice, stante la prevalente esigenza di

portare davanti allo stesso organo giurisdizionale tutto il

procedimento e di ridurlo ad unità;

che in ogni caso l'autorizzazione al curatore a promuovere

l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della

società fallita non sarebbe un provvedimento giurisdizionale di

carattere decisorio e non presupporrebbe valutazioni di merito in

ordine alla responsabilità degli amministratori, cosicché esso non

potrebbe rientrare nella categoria degli atti aventi effetti

pregiudicanti per l'imparzialità del giudice;

che ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi anche per

quanto riguarda i provvedimenti cautelari che il giudice delegato

può adottare d'ufficio, ex art. 146 della legge fallimentare,

allorché autorizza il curatore a promuovere l'azione di

responsabilità contro gli amministratori della società fallita,

trattandosi di provvedimenti fondati su valutazioni sommarie, che ben

possono essere superate nel giudizio di merito, all'esito

dell'istruttoria.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale,

nell'ambito del giudizio civile, è la preesistenza di valutazioni

ricadenti sulla medesima res iudicanda (sentenze n. 387 del 1999,

n. 341 del 1998 e n. 326 del 1997, ordinanza n. 304 del 1998);

che siffatta condizione con evidenza non ricorre nel caso del

giudice delegato il quale faccia parte del collegio chiamato a

decidere sull'azione di responsabilità nei confronti degli

amministratori, da lui stesso autorizzata, atteso che

l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità non è

un provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio e pertanto

non comporta alcuna valutazione ricadente sulla res iudicanda;

che, per quanto riguarda poi la concessione, da parte del

medesimo giudice delegato, su istanza del curatore, del sequestro

conservativo dei beni degli amministratori, questa Corte ha già

affermato che non vi è identità di res iudicanda - né,

conseguentemente, duplicazione di giudizi - ove diverso sia l'ambito

della cognizione, come è appunto nel caso del giudizio cautelare

rispetto a quello di merito (sentenze n. 326 del 1997 e n. 94 del

1975, ordinanze nn. 359, 315 e 193 del 1998);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura

civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza inepigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte