Sentenza n. 177/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 177-bisd.P.R. 447/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 177
bis, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1972 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Lahcen Ben Mohamed, iscritta al n. 314
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di Bassano del
Grappa nel procedimento penale a carico di Brotto Giovanni ed altro,
iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Brotto Antonio e
altro il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza del 9 dicembre
1972 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
177 bis, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui detta norma consente
che il giudice emetta il decreto di irreperibilità nei confronti
dell'imputato all'estero, ove non risulti dagli atti notizia precisa
della sua dimora, senza disporre previamente quelle ulteriori ricerche
che sono invece richieste quando l'imputato si trovi nel territorio
dello Stato.
Ciò si risolverebbe, a giudizio del pretore, in una palese
violazione del principio di uguaglianza, nell'esercizio del diritto di
difesa, di cui agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della
Costituzione.
2. - Analoga questione è stata sollevata dal pretore di Milano con
ordinanza emessa il 10 luglio 1972 nel corso del procedimento penale a
carico del cittadino marocchino Lahcen Ben Mohamed. In questa seconda
ordinanza la questione viene prospettata anche con riferimento all'art.
10 della Costituzione.
Nei due giudizi non vi è stata costituzione di parte né
intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze di cui in epigrafe del pretore di Milano e
del pretore di Bassano del Grappa vengono sollevate identiche
questioni, che vanno risolte con unica sentenza, previa riunione dei
relativi giudizi.
2. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3,
10 e 24 della Costituzione l'art. 177 bis c.p.p. nella parte in cui
consente che il giudice e il p.m. emettano il decreto di
irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, ove non risulti
dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza disporre previamente
quelle ulteriori indagini che sono invece richieste quando l'imputato
si trovi nel territorio nazionale (art. 170, secondo comma, c.p.p.).
3. - La questione è fondata.
In effetti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte
di cassazione (che trova il suo fondamento, oltre che nella lettera
della norma impugnata, nei lavori preparatori di questa, introdotta con
la novella nel 1955), quando dagli atti processuali non risulti notizia
precisa del luogo di dimora all'estero dell'imputato, e manchi un
recapito nel territorio nazionale, il magistrato procedente non ha
altro compito che quello di ordinare la notificazione secondo i modi
prescritti dall'art. 170, secondo comma, c.p.p. senza essere tenuto a
disporre prima dell'emissione del decreto di irreperibilità nuove
ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello di ultima
dimora.
Orbene, questa Corte ha riconosciuto che la notificazione col rito
degli irreperibili (i cui effetti sono in dottrina ricondotti o
nell'ambito delle presunzioni legali di conoscenza ovvero nella
creazione di una più o meno intensa probabilità di conoscenza degli
atti che ne costituiscono l'oggetto) in tanto può essere ritenuta
costituzionalmente legittima - in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione - in quanto sia disposta dopo che non sia
rimasto intentato alcun mezzo idoneo ad assicurare che l'imputato sia
reso edotto degli atti processuali che la legge stabilisce siano
portati nella sua sfera di disponibilità (sent. n. 54 del 1971).
Pertanto la notificazione col rito degli irreperibili deve ritenersi
prescritta dal legislatore quale ultimo e necessario strumento
processuale onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgimento del
giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico,
connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del
1970).
4. - Se questa è la ratio dell'istituto, non è dato individuare
quali siano le ragioni per le quali deve ritenersi consentita
l'automatica emissione del decreto di irreperibilità nel caso previsto
dalla norma impugnata, specie se si considerano i gravi pregiudizi che
possono derivare ad un imputato dallo svolgimento di un processo nel
quale non sia a lui garantito il massimo di probabilità di conoscenza
degli atti del giudizio, e che potrebbe anche essere stato promosso a
sua insaputa in base ad accuse infondate o addirittura calunniose
formulate ai suoi danni magari traendo profitto dalla sua assenza dal
territorio nazionale.
La dimora all'estero, invero, non è di ostacolo all'esperimento di
indagini volte ad individuare l'esatto recapito dell'imputato. Esse
saranno infatti sempre possibili, senza alcuna limitazione, nel
territorio nazionale e, fuori di questo, nei limiti consentiti dal
diritto internazionale. D'altra parte non vi sarebbe motivo di
considerare con sfavore la dimora all'estero in quanto l'espatrio è
spesso determinato, specie nel nostro Paese, da ragioni di lavoro e non
può quindi presumersi nella generalità dei casi che chi si trovi in
tale situazione, anche se abbia omesso di lasciare indicazioni sul
proprio recapito, sappia necessariamente di avere conti da rendere alla
giustizia del suo Paese. Come invece si afferma apoditticamente nella
relazione al progetto preliminare del codice del 1930 (p. 38).
Va aggiunto, come dato di comune esperienza, che le ulteriori
ricerche (e fra esse quelle nel luogo di nascita e in quello di ultima
dimora) non può affermarsi siano destinate a sicuro insuccesso e ciò
nei riguardi sia del cittadino sia, ancorché in grado minore, nei
confronti dello straniero. Oltretutto non può escludersi che nel corso
del giudizio si verifichino spostamenti o ritorni del notificando. È
appena poi il caso di rammentare che il principio di eguaglianza, pur
essendo nell'art. 3 della Costituzione riferito ai cittadini, è da
ritenersi esteso agli stranieri allorché si tratti della tutela dei
diritti inviolabili dell'uomo, garantiti anche ad essi in conformità
dell'ordinamento internazionale (sent. n. 104 del 1969).
5. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
177 bis c.p.p. nella parte in cui consente che il magistrato procedente
emetta il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato
all'estero, ove non risulti dagli atti notizia precisa della sua
dimora, senza previamente disporre le ulteriori ricerche di cui sopra.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis, comma
secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente
che il giudice o il pubblico ministero emetta il decreto di
irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, quando non
risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza prescrivere
che siano previamente disposte - nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione - nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in
quello di ultima dimora.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte