Sentenza n. 177/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 23
gennaio 1968, n. 30 e della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e tabella
annessa (Comunità economica europea - Tabella dei diritti per la
visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello
Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 marzo 1979 dal Presidente del Tribunale di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Eredi Burgassi e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 486 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 237 del 1979;
2) ordinanza emessa il 23 giugno 1979 dal Presidente del Tribunale
di Trento nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Galbani e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 882 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36 del 1980;
3) ordinanza emessa il 3 novembre 1979 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra la Soc. a r.l. Albacora e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 994 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Burgassi Olindo e Franco e della
S.p.a. Galbani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avv. Nicola Catalano per Burgassi e per la Soc, Galbani e
l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con l'ordinanza emessa il 6 marzo 1979, nel ricorso proposto
dagli eredi Burgassi per chiedere la restituzione dei diritti di visita
sanitaria, che si assumono illegittimamente percepiti
dall'Amministrazione finanziaria, il Presidente del Tribunale di
Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239: nella parte
concernente i prodotti di cui alla lettera E della tabella annessa, in
riferimento all'art. 11 Cost., e per presunto contrasto con le norme
comunitarie di immediata applicazione poste con il regolamento CEE 20
ottobre 1970, n. 2142 (art. 17, n. 2). Nel caso di specie, i detti
diritti erano stati riscossi in occasione dell'importazione da paesi
terzi rispetto alla CEE di vari quantitativi di prodotti ittici,
conservati per l'alimentazione umana.
Il giudice a quo deduce in punto di ammissibilità, che la Corte
ha, con sentenza n. 163/77, riconosciuto la legittimazione del
Presidente del Tribunale a sollevare questioni di costituzionalità
concernenti le leggi che formano oggetto della decisione di merito,
della quale egli è investito. La rilevanza della proposta questione è
ritenuta evidente, giacché la domanda di restituzione, di cui conosce
il giudice a quo, è fondata sull'assunto che la norma istitutiva del
diritto di visita è costituzionalmente illegittima. La legge n. 1239
del 1970 si - osserva poi - va censurata, secondo i criteri enunciati
dalla Corte in ordine ai rapporti fra diritto comunitario e diritto
interno, come successiva al citato regolamento n. 2142 del 1970
(relativo al settore dei prodotti della pesca) che sancisce, all'art.
17 n. 2, il divieto di qualsiasi tassa di effetto equivalente al dazio
doganale; laddove, si dice, detto regolamento ha a sua volta travolto
la precedente previsione del diritto di visita (quella della legge n.
30 del 1968), che andrebbe quindi puramente e semplicemente
disapplicata nel giudizio a quo. Nel merito, la questione che concerne
la legge del 1970, sarebbe non manifestamente infondata, se non altro
in quanto prospetta una situazione del tutto analoga a quella che -
sebbene con riguardo ad altre delle voci tabellari, annesse a detta
legge - ha dato luogo ad una precedente pronunzia di
incostituzionalità dello stesso articolo unico della legge n. 1239 del
1970, censurato nel presente giudizio.
Si costituisce nel presente giudizio la ditta Burgassi, che ravvisa
nella specie gli estremi di una questione riservata alla cognizione
della Corte, in quanto si censurano norme nazionali come lesive di
previgenti prescrizioni comunitarie, deducendo, sia la rilevanza, sia
la fondatezza dell'incidente promosso dal Presidente del Tribunale di
Trento.
Altre deduzioni sono poi svolte in merito ai divergenti criteri,
che sarebbero adottati dal giudice del Lussemburgo e rispettivamente da
questa Corte in ordine ai rapporti fra norme interne e norme
comunitarie. Senza prendere posizione al riguardo, la difesa della
ditta Burgassi ritiene che nessun divieto di adire la Corte
costituzionale possa discendere dalla pronunzia interpretativa resa dai
giudici del Lussemburgo, con riguardo all'art. 189 del Trattato (in
procedimento promosso, ex art. 177, da altro giudice nazionale), nel
senso che le norme interne confliggenti con il diritto comunitario
vanno disapplicate dal giudice interno. La Corte di giustizia si
sarebbe a questo proposito pronunziata, piuttosto sulla liceità, che
sull'obbligo della disapplicazione. D'altra parte, la suddetta
pronunzia non potrebbe vietare al giudice italiano di ritenere che la
più compiuta e sollecita tutela, ai fini dell'applicazione del diritto
comunitario, sia proprio quella offerta dal procedimento che si
instaura avanti a questa Corte, e dalla rimozione della norma
nazionale, conseguente alla pronuncia di incostituzionalità, per sua
natura definitiva e non impugnabile. A sua volta, la Corte
costituzionale, adita da qualsiasi giudice che denunzi la violazione
dell'art. 11 Cost., non potrebbe sottrarsi all'obbligo di dichiarare,
in riferimento a detto parametro, l'incostituzionalità delle norme
interne avanti ad essa censurate, rispetto alle quali le previgenti ed
incompatibili norme comunitarie devono esser fatte prevalere.
Nel merito, la questione sarebbe sicuramente fondata, in quanto
identica sotto ogni profilo di diritto a quella definita dalla Corte
con sentenza n. 163/1977. In questa decisione, precisa il giudice a
quo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n.
1239 del 1970, seppure in relazione ad altra norma comunitaria, diversa
da quella che, sempre al fine di precludere l'applicazione del diritto
di visita, viene in considerazione nella specie.
Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir
dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della proposta
questione.
L'Avvocatura eccepisce, prima di tutto, che la questione sollevata
dai Presidenti dei Tribunali di Firenze e di Trento è inammissibile,
versandosi, in questa sede, nella fase prodromica del procedimento per
decreto ingiuntivo ex art. 633 del codice di procedura civile, nella
quale il Presidente del Tribunale non potrebbe ritenersi legittimato a
promuovere incidenti di costituzionalità. Al riguardo, si osserva tra
l'altro che la parte intimanda, pur parte sostanziale del rapporto
dedotto in giudizio, non ha modo di intervenire o di interloquire nella
fase prodromica del suddetto procedimento; essa rimarrebbe così
privata del diritto di difesa, sia nel procedimento a quo, sia in
quello che fosse instaurato - con il promuovere la questione di
costituzionalità avanti a questa Corte - dal giudice investito della
controversia in quello stadio della procedura. Non potendo prospettare
e difendere le proprie ragioni nell'opportuna fase del giudizio,
l'intimando si troverebbe di fronte ad una situazione processuale
venutasi a determinare e a consolidare senza alcuna sua partecipazione,
e anche in caso di una sua successiva opposizione troverebbe ormai
preclusa la possibilità di revocare in discussione quanto già
determinato. Dall'ordinanza di rinvio risulterebbe, poi, che i
ricorrenti, nel richiedere il provvedimento monitorio contro
l'Amministrazione finanziaria, non si dichiarano diretti titolari del
credito fatto valere, ma solo eredi del titolare, senza che tale
dichiarazione sia sostenuta da alcuna prova, indicazione o
documentazione del titolo vantato per la successione. Sotto altro
profilo, l'inammissibilità della proposta questione è eccepita nel
dedurre che la domanda giudiziale di merito, è una repetitio indebiti
ex art. 2033 c.c.: la parte promotrice del giudizio a quo chiede
infatti - si osserva - la restituzione delle somme, che si asseriscono
percette dall'Amministrazione in base ad una norma incostituzionale.
Senonché, quand'anche la Corte dichiarasse l'illegittimità
costituzionale delle norme censurate, non per questo ricorrerebbero gli
estremi dell'azione di restituzione, dovendosi ritenere che la
dichiarata incompatibilità della riscossione dell'onere fiscale con le
prescrizioni comunitarie non implichi, di per sé, il diritto alla
restituzione delle somme già versate.
La questione sarebbe, poi, comunque infondata. Inconferente,
afferma l'Avvocatura, è il richiamo alla precedente pronunzia, nella
quale è stata dichiarata l'illegittimità Costituzionale della legge
n. 1239 del 1970 (sent. 163/1977): nella specie, si tratta di
importazioni da paesi estranei alla Comunità europea; la richiamata
sentenza avrebbe invece inteso adeguarsi alla qualificazione del
diritto di visita (come tassa equivalente al dazio doganale) quale
risulta dalla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo: e
quest'ultimo organo di giustizia avrebbe dal canto suo stabilito
l'equivalenza con diritto di visita e dazio doganale con esclusivo
riferimento alle importazioni dagli Stati membri della Comunità. Nel
presente caso non verrebbe quindi ad operare - in relazione all'area
territoriale, dalla quale i prodotti gravati dal diritto di visita sono
importati - la prescrizione comunitaria, che nell'ordinanza di rinvio
si assume violata.
In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata produce
nuove deduzioni. Nessun fondamento avrebbe l'eccezione di
inammissibilità avanzata dall'Avvocatura, sull'assunto che il
Presidente del Tribunale non è legittimato a promuovere incidenti di
costituzionalità in sede di provvedimento monitorio. Ogni dubbio in
proposito, si dice, è fugato dalla pronunzia n. 163/77 nella quale si
è affermato che nel procedimento monitorio sono soddisfatte le
condizioni di proponibilità del giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, risultando il Presidente del Tribunale provvisto in
quella sede di un potere decisorio, per l'esercizio del quale viene in
considerazione la norma censurata. Ugualmente inattendibile, si osserva
poi, è l'altro rilievo dell'Avvocatura, che i fratelli Burgassi si
sono dichiarati solo eredi del titolare del credito fatto valere
innanzi al giudice a quo. Questa circostanza non toccherebbe il
giudizio di rilevanza, che possa essere esercitato dalla Corte: alla
quale - si assume - spetta soltanto di controllare la connessione
logica fra la questione di legittimità sollevata, e la necessità che
la norma sospettata di incostituzionalità sia applicata dal giudice a
quo, al fine di risolvere la controversia rimessagli.
Quanto, infine, alla eccepita insussistenza dei presupposti per
l'azione di ripetizione, si segnala la decisione presa dalla Corte di
giustizia il 27 marzo 1980. I giudici del Lussemburgo avrebbero con
detta decisione disatteso la tesi, sostenuta nel presente giudizio
dall'Avvocatura, secondo la quale un'eventuale pronunzia di
incostituzionalità della norma istitutiva del diritto di visita non
implicherebbe, di per sé, il diritto alla restituzione delle somme,
già riscosse, in virtù di tale norma, dall'Amministrazione
finanziaria.
Quanto al merito della questione, si deduce che il divieto del
dazio doganale, come configurato dalla Corte comunitaria, precluderebbe
la riscossione del diritto di visita non solo nell'ambito degli scambi
intercomunitari, ma anche là dove si tratti di importazioni da paesi
terzi. Se così non fosse, si osserva, sarebbe indispensabile
richiedere alla Corte comunitaria, ex art. 177 del Trattato,
l'interpretazione dell'art. 17.2 del regolamento CEE n. 2142 del 20
ottobre 1970, che vieta espressamente la riscossione della tassa
equivalente al dazio doganale per le importazioni da paesi terzi
(mentre, si soggiunge, lo stesso divieto non è testualmente stabilito
per le importazioni dai paesi membri della CEE, perché il detto
regolamento è stato emanato dopo la fine del periodo transitorio, e
cioè dopo la definitiva abolizione dei dazi doganali e delle tasse di
effetto equivalente negli scambi intercomunitari). L'esito di una
simile richiesta alla Corte di giustizia sarebbe, tuttavia, sicuramente
quello di sentir riaffermata l'inderogabilità del divieto. Si osserva
infatti che la Corte di giustizia - con sentenza 28 giugno 1978 in
causa 70/77, resa nei confronti della stessa Amministrazione
finanziaria, e proprio in materia di diritti sanitari - ha ritenuto che
la nozione di tassa di effetto equivalente al dazio doganale ha - negli
artt. 12, n. 1 e 2, del regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del
regolamento 805/68 - la medesima portata che negli artt. 9 e seguenti
del Trattato: di guisa che ai sensi delle citate disposizioni
regolamentari (relative al settore degli animali e delle carni bovine),
vanno equiparati al dazio doganale gli oneri pecuniari di qualsiasi
entità sulle importazioni dei menzionati prodotti da paesi terzi: a
meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi
interni, gravanti, secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di
distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle importate.
2. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1979, in sede di
procedimento monitorio, su ricorso proposto dalla S.p.a. Galbani
contro l'Amministrazione finanziaria, il Presidente del Tribunale di
Trento ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della
legge 23 gennaio 1968, n. 30 e della legge 30 dicembre 1970, n. 1239,
per quanto concerne l'importazione di carni suine e di parti di animali
commestibili: in riferimento all'art. 11 Cost., e per asserito
contrasto con le disposizioni poste rispettivamente nei Regolamenti
CEE 4 aprile 1962, n. 20, 13 giugno 1967, n. 121 e 28 giugno 1968, n.
827.
Il trattamento normativo della specie è così ricostruito dal
giudice a quo: si tratta di importazioni - da paesi membri della CEE e
da paesi terzi - di carni bovine e suine e parti di animali
commestibili, per le quali è stato riscosso il diritto di visita
dall'Amministrazione finanziaria. La norma istitutiva di tale diritto,
contenuta nella legge n. 30 del 1968, è censurata come successiva ed
incompatibile con i regolamenti comunitari n. 20/62 e n. 121/67, nei
quali è stabilito il divieto delle tasse equivalenti al dazio doganale
per quanto concerne l'importazione delle carni suine, sia da paesi
terzi, sia da Stati membri della CEE: lo stesso divieto è stato
successivamente sancito in altra normativa comunitaria (regolamento CEE
28 giugno 1968, n. 827), sempre con riguardo alle importazioni interne
comunitarie e da paesi terzi, delle carni suine e di parti di animali
commestibili; la legge n. 1239 del 1970 è a sua volta sopravvenuta
rispetto alle norme comunitarie per ultimo citate, ed è dunque
denunciata allo stesso identico titolo della legge del 1968.
Precisamente, la questione è proposta per la legge del 1968,
relativamente alle importazioni effettuate fra il 26 giugno ed il 1
luglio 1968 (data, quest'ultima, dell'entrata in vigore del citato
regolamento n. 827/68); e per la legge del 1970, relativamente alle
importazioni che seguono all'entrata in vigore di essa (16 febbraio
1971).
L'ordinanza è sotto ogni profilo motivata negli stessi termini di
quella emessa dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Si costituisce in giudizio la società Galbani per sentir
dichiarare la fondatezza della questione. La legge del 1968, si deduce,
è più recente dei regolamenti CEE che avevano in precedenza sancito
il divieto del dazio doganale per l'importazione di carni suine tanto
da paesi terzi quanto da paesi membri: regolamento 4 aprile 1962, n. 20
(artt. 14 e 18); regolamento 13 giugno 1967, n. 121 (artt. 17 e 19);
essa è pertanto censurata, in quanto posta in violazione di dette
norme comunitarie, per asserito contrasto con l'art. 11 Cost. Il
mercato delle carni suine e quello delle carni intere ed in pezzi
formano oggetto, si soggiunge, del successivo regolamento CEE 28 giugno
1968, n. 827, entrato in vigore il 1 luglio 1968. Questo più recente
atto comunitario conferma il divieto delle tasse equivalenti al dazio
doganale così per le importazioni da paesi membri (art. 4, par. 1)
quanto per le importazioni da paesi terzi (art. 2, par. 2); si assume
quindi - precisamente come nell'ordinanza di rinvio - che esso debba a
sua volta prevalere sulla legge n. 30 del 1968, entrata in vigore il 26
febbraio 1968, in quanto posteriore rispetto ad essa. Ma - si soggiunge
- la legge n. 1239 del 1970 è più recente del citato regolamento
comunitario del 1968 e va a sua volta denunziata per aver concretato
l'infrazione del divieto in esso nuovamente sancito, in difformità
dell'invocato parametro costituzionale. Si chiede quindi alla Corte di
dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968,
n. 30 per le importazioni di carni suine effettuate fra il 26 febbraio
ed il 1 luglio 1968 e della legge n. 1239 del 1970 per le importazioni
degli stessi prodotti, che hanno avuto luogo dal 16 febbraio 1971 (data
di entrata in vigore di quest'ultima legge). Ciò detto, vengono
aggiunte le seguenti precisazioni:
1) per quanto concerne le importazioni dagli Stati membri, operano
le disposizioni generali del Trattato che, negli scambi
intercomunitari, hanno definitivamente soppresso dogane e tasse
equivalenti a far tempo dal 31 dicembre 1969, e cioè dalla fine del
periodo transitorio: tali norme pattizie, si assume in conseguenza,
valgono con riguardo alle importazioni da Stati membri effettuate fra
il 1 gennaio 1970 ed il 16 febbraio 1971;
2) il regolamento n. 121/67 è stato espressamente confermato
dall'art. 75 del Trattato di adesione della Gran Bretagna, Irlanda e
Danimarca, notificato e reso esecutivo in Italia con legge 21 dicembre
1972, n. 826, entrato in vigore il 13 gennaio 1973, da quest'ultima
data, esso tornerebbe dunque a prevalere sulle norme interne
incompatibili. Comunque, si assume che prevalgono sulle precedenti
statuizioni nazionali le norme del nuovo regolamento comunitario del 29
ottobre 1975, n. 2759 che all'art. 17 conferma il divieto di
riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente.
Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Le
deduzioni dell'Avvocatura e le altre successivamente prodotte dalla
difesa di parte privata corrispondono a quelle già esposte con
riferimento al giudizio promosso dal Presidente del Tribunale di
Firenze.
3. - Con ordinanza emessa il 3 novembre 1979, nel procedimento
civile vertente fra la S.r.l. Albacora e l'Amministrazione finanziaria,
il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e dell'annessa
tabella, in riferimento all'art. 11 Cost. Si tratta nella specie di
importazioni di vari quantitativi di pesci e molluschi, alle quali è
stato applicato il diritto per la visita sanitaria, in detta legge
previsto. La legge censurata risulterebbe, nella specie, incompatibile
con il previgente regolamento comunitario, che disciplina
l'organizzazione comune del mercato, nel settore dei prodotti della
pesca (regolamento n. 2142/70 del 20 ottobre 1970). La questione è
pertanto prospettata alla stregua delle indicazioni giurisprudenziali
di questa Corte, di fronte al conflitto che si assume insorto fra le
norme comunitarie poste in attuazione e conformità del Trattato, e la
successiva statuizione del legislatore nazionale. Si deduce che la
questione è rilevante, perché la norma censurata è quella che
abilita l'Amministrazione a riscuotere il diritto di visita. Nel
merito, sarebbe chiara l'incompatibilità dell'onere fiscale in
questione con il divieto comunitario, al quale l'ordinamento interno
deve adeguarsi.
4. - La questione, discussa nell'udienza pubblica del 23 aprile
1980, veniva, in forza dell'ordinanza n. 145, rinviata a nuovo ruolo, e
ridiscussa nell'udienza del 29 aprile 1981. In tale ultima udienza
l'Avvocatura dello Stato e la difesa della parte privata hanno
insistito sulle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Nel presente giudizio sono censurati, per asserito contrasto
con l'art. 11 Cost., gli articoli unici delle leggi 23 gennaio 1968, n.
30, e 30 dicembre 1970, n. 1239. Dette disposizioni prevedono il
diritto di visita sanitaria, che si riscuote, ai confini dello Stato,
per l'importazione (od esportazione) del bestiame, o dei prodotti ed
avanzi animali indicati nelle annesse tabelle. Esse vengono denunziate
come incompatibili, ai sensi del diritto comunitario, con il divieto
del dazio doganale, e delle tasse di effetto equivalente, fra le quali
il diritto di visita andrebbe sicuramente annoverato.
Nel prospettare la questione, si richiama la giurisprudenza di
questa Corte, assumendo che i rapporti tra le norme prodotte dagli
organi della CEE e le norme nazionali siano governati dal seguente
criterio: la norma interna è disapplicata immediatamente da qualsiasi
giudice, in quanto implicitamente caducata, se è seguita nel tempo
dalla norma comunitaria incompatibile: va invece censurata - col
promuovere il relativo incidente di costituzionalità, in riferimento
all'art. 11 Cost. - quando sia emessa in violazione di norme
comunitarie previgenti. Viene appunto dedotto, nella specie, che le
norme censurate contraddicono il divieto del dazio doganale in
precedenza sancito nei regolamenti comunitari, afferenti, secondo i
casi, ai settori dei prodotti importati. Come è precisato in
narrativa, i regolamenti invocati nelle ordinanze del Presidente del
Tribunale di Firenze (reg. CEE 20 ottobre 1970, n. 2142) e del
Tribunale di Napoli sono anteriori alla legge del 1970; quello di cui
il Presidente del Tribunale di Trento denuncia l'infrazione precede
anche la legge del 1968 (reg. CEE 28 giugno 1968, n. 827).
2. - Data l'identità della questione, i giudizi promossi con i
suddetti provvedimenti di rimessione possono essere riuniti e definiti
con unica sentenza.
3. - Vi è un profilo dell'indagine rimessa alla Corte, che si
prospetta come pregiudiziale. L'Avvocatura dello Stato ha infatti
eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate dai Presidenti
dei Tribunali di Firenze e di Trento, deducendo che si versa in quella
sede "in una fase prodromica del procedimento, inaudita et altera
parte", nella quale non sussisterebbe "la legittimazione del Presidente
del Tribunale" a promuovere giudizio incidentale di costituzionalità,
"su disposizioni di legge che disciplinano la materia oggetto del
provvedimento monitorio richiestogli". Senonché tale tesi è stata
già disattesa, in un precedente giudizio, che concerneva proprio le
disposizioni in esame, in relazione al divieto del dazio doganale,
quale sancito in altra normativa comunitaria (sentenza n. 163/77). In
quella pronunzia si è affermato che dove "il Presidente del Tribunale
è chiamato a pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato
di ingiunzione al pagamento (artt. 633-641 c.p.c.)" - e tale è il
presente caso" - ricorrono le condizioni di proponibilità del giudizio
davanti a questa Corte richieste dall'art. 1 legge cost. 9 febbraio
1948, n. 1 e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87". La Corte non
ravvisa ragioni per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.
4. - Detto ciò, l'ammissibilità della questione va subito
controllata sotto altro riflesso. Come si è premesso, la violazione
dei regolamenti comunitari è dedotta con esclusivo riferimento
all'ipotesi in cui essi precedono la norma nazionale: la quale deve
dunque dettare il regolamento della specie, senza che altro evento
normativo ne intacchi, a sua volta, l'efficacia. Questo evidente ed
indefettibile presupposto per la rilevanza del problema di
costituzionalità sottoposto all'esame della Corte sussiste, solo in
quanto la norma istitutiva del diritto di visita non risulti già
rimossa, in forza di un qualche titolo, che ne determini la estinzione
o la caducazione nel caso di specie. Il che, per ragioni qui di seguito
esposte, è invece da escludere.
5. - Il diritto di visita è stato soppresso - occorre anzitutto
osservare - con legge 14 novembre 1977, n. 889, che all'art. 1 così
recita: "I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa
alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti
soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché sugli
altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed
esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della
Comunità Europea". Detta statuizione - come è stato in altra
decisione affermato (sent. 176/81) - va intesa in conformità dello
scopo, che il legislatore ha perseguito nel dettarla. Essa è posta per
adeguare l'ordinamento interno alle esigenze derivanti dall'attuazione
del Trattato di Roma; e nella pronunzia testé richiamata questa Corte
ha pertanto concluso che la previsione del diritto di visita si
considera rimossa nella sfera del diritto interno, dal momento in cui
essa risulta incompatibile, ai sensi del diritto comunitario, con la
proibizione del dazio doganale. Ora, in tutte indistintamente le
ordinanze di rinvio si afferma che la legge del 1970 diverge ab initio
dagli invocati regolamenti comunitari. Così costruita la specie, la
disposizione impositiva dell'onere fiscale in parola deve ritenersi
abrogata a partire dall'entrata in vigore della legge, nella quale essa
è contenuta.
6. - Una precisazione va fatta per il caso di specie, prospettato
nell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Trento. Le importazioni
effettuate dalla Società promotrice di quel procedimento monitorio -
si afferma da detto giudice risalgono, in parte, ad una fase temporale,
che è coperta dalla citata legge del 1968. Nello stesso provvedimento
di rinvio si aggiunge, tuttavia, che dopo l'entrata in vigore di
quest'ultima legge, altre norme della CEE sono intervenute a regolare
il mercato delle carni suine e di parti di animali commestibili (il
citato reg. n. 827/68, adottato il 28 giugno 1968 ed entrato in vigore
il 1 luglio 1968, cfr. artt. 1.2.2. e 4.1). Le disposizioni di questo
successivo atto confermano il divieto del dazio doganale che, in quel
settore della normativa comunitaria, già precludeva la riscossione del
diritto di visita (altrettanto deve dirsi del regolamento CEE n. 805
del 27 giugno 1968, per quanto nel caso ora considerato concerne in
particolare il mercato delle carni bovine: cfr. artt. 20.2 e 22). Il
che implica che anche la norma del 1968 si consideri, nella specie,
caducata retroattivamente.
7. - Analoghe osservazioni soccorrono, del resto, con riguardo alla
legge del 1970: la quale è andata essa pure soggetta agli effetti
caducatori, scaturiti dalla sopravvenienza di confliggenti norme
comunitarie. Successivamente all'entrata in vigore di detta legge sono
stati invero emanati altri due regolamenti della CEE: il regolamento
del 29 ottobre 1975, n. 2759/75, che sopraggiunge, rispetto a quelli
invocati dal Presidente del Tribunale di Trento quali fonti regolatrici
del mercato delle carni suine; e il regolamento del 19 gennaio 1976, n.
100/76, relativo al settore dei prodotti della pesca, che viene in
considerazione nei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Napoli e al
Presidente del Tribunale di Firenze. La previsione del diritto di
visita risulta fuor di dubbio incompatibile con le statuizioni, che in
tali ultimi atti puntualmente confermano, ciascuna nel proprio ambito,
il divieto del dazio doganale (cfr. art. 17.2 reg. n. 2759/75; art.
18.2 reg. n. 100/76). Nelle ordinanze di rinvio, però, non si tien
conto di queste più recenti norme comunitarie. Va allora avvertito che
la legge del 1970 è investita - sempre dalla sua entrata in vigore -
sia dall'abrogazione espressa, disposta con la legge del 1977, sia
dall'ulteriore ed autonomo effetto della caducazione implicita, per la
testé rilevata persistenza, in seno alla disciplina comunitaria, del
divieto del dazio doganale.
L'uno e l'altro di questi fenomeni ablatori incidono poi sulla
disposizione istitutiva del diritto di visita sotto ogni profilo della
sua possibile applicazione ai casi di specie. Nessun rilievo ha,
infatti, la circostanza che si tratti di importazioni non solo da paesi
membri della CEE, ma altresì - come avviene nei giudizi da cui
traggono Origine le ordinanze dei Presidenti dei Tribunali di Firenze e
di Trento - da Stati terzi. L'abrogazione o la caducazione della norma
in esame, vengono qui ad atteggiarsi nel senso di abbracciare tutta
l'area, nella quale l'abolita misura fiscale risulta incompatibile con
le prescrizioni comunitarie. Nella legge del 1977, è vero, si dice che
il diritto di visita è soppresso per le importazioni "interessanti il
territorio di uno degli Stati membri della Comunità Europea". Ma ciò
non toglie che il previgente onere fiscale cessi di operare anche negli
scambi con i terzi Stati, quando, come qui accade, questo risultato sia
imposto dalle stesse norme comunitarie, nelle quali è sancito il
divieto del dazio doganale. È alle prescrizioni comunitarie, occorre
ricordare, che il legislatore del 1977 vuole adeguarsi. Tale è,
dunque, la finalità della statuizione in esame, dalla quale
l'interprete non può prescindere: tanto più, in quanto essa risulta
chiaramente confermata dalla formula, che ivi si adotta appunto per
definire la sfera degli effetti scaturenti dall'abolizione del diritto
di visita. Al riguardo si individuano, precisamente, i prodotti che non
vengono più gravati all'atto dell'importazione: e si fa, certo,
riferimento alla Comunità europea, ma col designare, non l'area dalla
quale il prodotto esonerato deve provenire, bensì il regime normativo
cui esso viene sottoposto, che ne condiziona il trattamento fiscale
come esige l'instaurazione del mercato comune. E così, infatti,
precisamente si statuisce: "i diritti di visita iion sono dovuti sui
prodotti soggetti ad organizzazione comune del mercato". Dal canto
loro, i regolamenti comunitari hanno organizzato il mercato, nei
settori che interessano in questa sede, tenendo fermo - prima della
legge del 1970 e dopo - il divieto del dazio doganale con espresso
riferimento anche alle importazioni dai paesi terzi ((cfr. la
normazione della CEE relativa all'organizzazione dei mercati: art. 17.2
reg. n. 121/67 13 giugno 1967 (mercato delle carni suine); art. 1.2.2.
reg. n. 827/1968 28 giugno 1968 (mercato delle carni suine e bovine);
art. 20.2 reg. n. 805/68 27 giugno 1968 (mercato delle carni bovine);
art. 17.2 reg. n. 2759/75 29 ottobre 1975 (mercato carni suine);
articolo 17.2 reg. n. 2142/70 20 ottobre 1970 (mercato dei prodotti
della pesca); art. 18.2 reg. n. 100/76 19 gennaio 1976 (mercato dei
prodotti della pesca)).
L'Avvocatura dello Stato obietta in proposito che, secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto di visita cade
sotto il suddetto divieto - e non importa se questo sia configurato nei
termini sopra descritti - soltanto nella sfera degli scambi
intercomunitari: di guisa che il diritto stesso potrebbe ancora
applicarsi alle importazioni da paesi terzi. Il rilievo è però
infondato. In un procedimento promosso ex art. 177 del Trattato dal
Pretore di Alessandria (causa n. 70/77), la Corte di giustizia della
Comunità ha infatti considerato l'imposizione del diritto di visita,
anche in riferimento agli scambi con gli Stati terzi, come un onere
pecuniario equivalente al dazio doganale, e ne ha quindi ritenuto
l'incompatibilità con le norme comunitarie, sulle quali verteva in
quell'occasione la domanda di pronunzia pregiudiziale. Si afferma al
riguardo nella decisione ora richiamata: "La Corte ha dichiarato che la
nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale ha, negli
artt. 12, n. 1 e 2, del regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del
regolamento n. 805/1968, la stessa portata che negli artt. 9 e seguenti
del Trattato; di conseguenza, vanno considerati tasse d'effetto
equivalente a dazi doganali, ai sensi degli articoli 12, n. 2, del
regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del regolamento n. 805/68, gli oneri
pecuniari, di qualsiasi entità, imposti per ragioni di controllo
sanitario degli animali e delle carni bovine importati dai paesi terzi,
a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi
interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri e nella
stessa fase di distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle
importate".
Ora il diritto di visita non può, nemmeno nel presente caso,
essere per alcun verso ricondotto tra gli oneri pecuniari, che i
giudici del Lussemburgo discriminano dal dazio doganale, secondo il
criterio sopra enunciato. Nella specie, dunque, il divieto della tassa
equivalente al dazio opera pienamente, come è previsto dalla
normazione comunitaria: e così, anche con riguardo alle importazioni
dagli Stati terzi.
8. - In conclusione: le norme censurate risultano, nel caso
attuale, estinte o comunque caducate nelle vie sopra viste; la
questione è quindi inammissibile. Con ciò sono assorbiti i rilievi
che l'Avvocatura dello Stato deduce, in punto di ammissibilità, sotto
altri profili della specie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239
sollevate, in riferimento all'art. 11 Cost., dal Presidente del
Tribunale di Firenze, dal Presidente del Tribunale di Trento e dal
Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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