Sentenza n. 177/1982
Altra decisione · depositata il 10/11/1982 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 15 maggio 1976 e riapprovata il 23 luglio 1976 dal Consiglio
regionale della Puglia recante "modifiche ed integrazioni della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13", promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 10 agosto 1976, depositato in
cancelleria il 14 agosto successivo ed iscritto al n. 33 del registro
ricorsi 1976.
Udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il ricorrente
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 10 agosto e depositato il 14 agosto
1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge
approvata il 15 maggio e riapprovata il 23 luglio 1976 dal Consiglio
della Regione Puglia, per apportare "modifiche ed integrazioni alla
legge 14 novembre 1972, n. 13", in tema di trattamento previdenziale
dei consiglieri regionali.
Secondo il ricorrente, la disciplina in questione violerebbe l'art.
117, primo comma, della Costituzione, "in relazione alle norme che
disciplinano il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento".
Fra i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato dovrebbe
annoverarsi, infatti, "quello che considera con diversa rilevanza
costituzionale la posizione dei membri del Parlamento e dei consiglieri
regionali", escludendo in tal modo che ai consiglieri medesimi "siano
attribuite posizioni di parità di trattamento economico" o addirittura
spettino, come nella specie, posizioni superiori nei confronti del
regime previsto per i parlamentari.
2. Nel giudizio si è costituita fuori termine la Regione Puglia,
con atto depositato il 5 ottobre 1976, contestando la sussistenza del
vizio denunciato dal ricorso.
Per altro, nelle more del giudizio stesso, è entrata in vigore la
legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, anch'essa intitolata "Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13". Ed in
vista di ciò l'Avvocatura dello Stato ha richiesto, nella pubblica
udienza, che fosse dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
Il 3 giugno 1982, l'Avvocatura stessa ha poi depositato un estratto
dalle deliberazioni del Consiglio della Regione Puglia, relativo
all'adunanza del 29 marzo 1977: dal quale risulta che, in sede di
approvazione della predetta legge regionale n. 13 del 1977, il
Consiglio revocò la deliberazione approvativa della legge impugnata. Considerato in diritto :
In conformità della richiesta avanzata dall'Avvocatura dello
Stato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dal verbale dell'adunanza tenuta il 29 marzo 1977 dal Consiglio
regionale pugliese si ricava infatti, che il Presidente del Consiglio
medesimo propose, prima che si procedesse all'esame di una nuova legge
in tema di trattamento previdenziale dei consiglieri, di far luogo
"alla revoca della delibera consiliare n. 56 del 23 luglio 1976",
avverso la quale il Governo della Repubblica aveva promosso il ricorso
in esame. E la proposta fu approvata all'unanimità; dopo di che fu a
sua volta approvata, promulgata e pubblicata la legge regionale 3
maggio 1977, n. 13, la quale ha modificato ed integrato la legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13, senza che il Governo sollevasse
ulteriori questioni di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte