Sentenza n. 177/1991
Altra decisione · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 382/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
lett. b), del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni
urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, promosso con
ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal Pretore di Ravenna nel
procedimento civile vertente tra Baioni Romano e Ministero della
Sanità ed altri iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Baioni Romano nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avvocato Giovanni Angelozzi per Baioni Romano e l'Avvocato
dello Stato Gaetano Zotta per il presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento
del diritto all'esenzione dal pagamento della "quota di
partecipazione alla spesa sanitaria" (c.d.ticket), promosso da un
titolare di pensione di invalidità non avente ancora raggiunta
l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione
generale obbligatoria, il Pretore di Ravenna ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla
partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle
unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge
25 gennaio 1990 n. 8, nella parte in cui non comprende, tra i
beneficiari dell'esenzione dal ticket sanitario, i titolari di
pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito ivi
previsti, non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata determinerebbe
un'irrazionale disparità di trattamento tra i titolari di pensioni
di vecchiaia che non superino un certo reddito e i titolari di
pensione di invalidità, egualmente al di sotto del medesimo reddito,
entrambi, a prescindere dall'età, nella condizione di ricorrere a
frequenti prestazioni sanitarie, inabili ad un proficuo lavoro e
quindi non in grado di integrare le proprie modeste entrate.
Cosicché, in presenza di situazioni sostanzialmente uguali, il
cardine del differente trattamento sarebbe costituito dal
raggiungimento o meno dell'età pensionabile, di per sé non
sufficiente a giustificare la scelta operata dal legislatore.
2. - Si è costituita la parte privata, aderendo alle tesi
dell'ordinanza di rimessione e ponendo in evidenza, anche nella
successiva memoria di udienza, che l'elemento su cui si fonderebbe il
diverso trattamento, ovverosia l'età, esula da ogni profilo
reddituale ed anzi potrebbe determinare situazioni assurde, quale
quella di soggetti ultrasessantenni, titolari di una minore
contribuzione assicurativa, che potrebbero godere dell'esenzione, e
quella di titolari di una più consistente posizione contributiva,
che ne resterebbero esclusi in ragione dell'età, pur coincidendo i
rimanenti requisiti.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rilevando la infondatezza della questione. All'uopo ha precisato che
la pensione di vecchiaia ha per presupposto logico una presunzione di
inabilità permanente al lavoro, mentre la pensione di invalidità
può essere conseguita pur se residui una ridotta capacità
lavorativa che consenta al titolare di integrare il proprio reddito.
Diverse essendo, perciò, le situazioni considerate, non potrebbe
fondatamente ritenersi che la norma impugnata abbia violato il
principio di eguaglianza.
In più, l'art. 3, terzo comma, della stessa legge prevede anche
per i titolari di pensioni di invalidità, il riconoscimento, con
apposito decreto ministeriale, di malattie invalidanti che, a
prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile del soggetto
colpito, danno titolo all'esenzione dal ticket in relazione ai
farmaci e alle prestazioni correlate a tali forme morbose, proprio
nel presupposto che tali malattie, per loro natura o gravità, non
consentono alcuna attività lavorativa, mentre comportano cure
particolarmente assidue e costose.
Disposizione legislativa, quella richiamata, cui è stata data
attuazione con il decreto del Ministro della Sanità 24 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1989 n. 192. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
primo comma lett. b) del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8,
nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie ("tickets") anche i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando
nei limiti di reddito previsti in tale disposizione, non abbiano
raggiunto l'età per il collocamento a riposo.
2. - Da quel che risulta dall'ordinanza di rimessione, la
questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente per
oggetto la pretesa del ricorrente, titolare di pensione di
invalidità, ma non avente ancora l'età prevista per la pensione di
vecchiaia che, in base alla norma denunciata, costituisce il
presupposto, per i titolari di pensione di invalidità, onde ottenere
l'esenzione da detta quota di partecipazione. Successivamente alla
pronuncia dell'ordinanza di rinvio è intervenuto il decreto del
Ministro della sanità in data 1° febbraio 1991 che, all'art. 6, ha
modificato il regime delle esenzioni per varie categorie di invalidi,
con possibile incidenza sulla pretesa avanzata da colui che ha
promosso il giudizio a quo.
Si ravvisa pertanto l'opportunità della restituzione degli atti
al giudice della rimessione per un riesame della controversia alla
luce dello ius superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ravenna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte