Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1991

Altra decisione · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.l. 382/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

lett. b), del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni

urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei

disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, promosso con

ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal Pretore di Ravenna nel

procedimento civile vertente tra Baioni Romano e Ministero della

Sanità ed altri iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Baioni Romano nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Giovanni Angelozzi per Baioni Romano e l'Avvocato

dello Stato Gaetano Zotta per il presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento

del diritto all'esenzione dal pagamento della "quota di

partecipazione alla spesa sanitaria" (c.d.ticket), promosso da un

titolare di pensione di invalidità non avente ancora raggiunta

l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione

generale obbligatoria, il Pretore di Ravenna ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla

partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle

unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge

25 gennaio 1990 n. 8, nella parte in cui non comprende, tra i

beneficiari dell'esenzione dal ticket sanitario, i titolari di

pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito ivi

previsti, non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista

dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata determinerebbe

un'irrazionale disparità di trattamento tra i titolari di pensioni

di vecchiaia che non superino un certo reddito e i titolari di

pensione di invalidità, egualmente al di sotto del medesimo reddito,

entrambi, a prescindere dall'età, nella condizione di ricorrere a

frequenti prestazioni sanitarie, inabili ad un proficuo lavoro e

quindi non in grado di integrare le proprie modeste entrate.

Cosicché, in presenza di situazioni sostanzialmente uguali, il

cardine del differente trattamento sarebbe costituito dal

raggiungimento o meno dell'età pensionabile, di per sé non

sufficiente a giustificare la scelta operata dal legislatore.

2. - Si è costituita la parte privata, aderendo alle tesi

dell'ordinanza di rimessione e ponendo in evidenza, anche nella

successiva memoria di udienza, che l'elemento su cui si fonderebbe il

diverso trattamento, ovverosia l'età, esula da ogni profilo

reddituale ed anzi potrebbe determinare situazioni assurde, quale

quella di soggetti ultrasessantenni, titolari di una minore

contribuzione assicurativa, che potrebbero godere dell'esenzione, e

quella di titolari di una più consistente posizione contributiva,

che ne resterebbero esclusi in ragione dell'età, pur coincidendo i

rimanenti requisiti.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rilevando la infondatezza della questione. All'uopo ha precisato che

la pensione di vecchiaia ha per presupposto logico una presunzione di

inabilità permanente al lavoro, mentre la pensione di invalidità

può essere conseguita pur se residui una ridotta capacità

lavorativa che consenta al titolare di integrare il proprio reddito.

Diverse essendo, perciò, le situazioni considerate, non potrebbe

fondatamente ritenersi che la norma impugnata abbia violato il

principio di eguaglianza.

In più, l'art. 3, terzo comma, della stessa legge prevede anche

per i titolari di pensioni di invalidità, il riconoscimento, con

apposito decreto ministeriale, di malattie invalidanti che, a

prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile del soggetto

colpito, danno titolo all'esenzione dal ticket in relazione ai

farmaci e alle prestazioni correlate a tali forme morbose, proprio

nel presupposto che tali malattie, per loro natura o gravità, non

consentono alcuna attività lavorativa, mentre comportano cure

particolarmente assidue e costose.

Disposizione legislativa, quella richiamata, cui è stata data

attuazione con il decreto del Ministro della Sanità 24 maggio 1989,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1989 n. 192. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

primo comma lett. b) del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382,

convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8,

nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal

pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie ("tickets") anche i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando

nei limiti di reddito previsti in tale disposizione, non abbiano

raggiunto l'età per il collocamento a riposo.

2. - Da quel che risulta dall'ordinanza di rimessione, la

questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente per

oggetto la pretesa del ricorrente, titolare di pensione di

invalidità, ma non avente ancora l'età prevista per la pensione di

vecchiaia che, in base alla norma denunciata, costituisce il

presupposto, per i titolari di pensione di invalidità, onde ottenere

l'esenzione da detta quota di partecipazione. Successivamente alla

pronuncia dell'ordinanza di rinvio è intervenuto il decreto del

Ministro della sanità in data 1° febbraio 1991 che, all'art. 6, ha

modificato il regime delle esenzioni per varie categorie di invalidi,

con possibile incidenza sulla pretesa avanzata da colui che ha

promosso il giudizio a quo.

Si ravvisa pertanto l'opportunità della restituzione degli atti

al giudice della rimessione per un riesame della controversia alla

luce dello ius superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ravenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte