Sentenza n. 177/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 498/1961
- art. 3d.l. 498/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del
decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 ("Norme per la sistemazione di
talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli Uffici finanziari") convertito in legge 28 luglio 1991, n. 770
promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dalla Corte di
Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavatorta Angelo
ed altra ed Amministrazione Finanziaria dello Stato iscritta al n.
695 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 23 aprile 1991 la Corte d'appello di Roma -
adita in sede di impugnazione della decisione della Commissione
tributaria di primo grado che aveva riconosciuto essere tempestiva, e
quindi legittima, l'ingiunzione di pagamento notificata a Cavatorta
Angelo, Cavatorta Teresa e Della Chiesa Celidea, titolari di diritti
reali su un immobile ricadente nell'asse ereditario di Labrano Maria
Teresa e sul quale l'Amministrazione finanziaria vantava privilegio
fiscale per la riscossione dell'imposta di successione, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la sistemazione
di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli Uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770
per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
La Corte rimettente premette che il termine ultimo perché
l'amministrazione potesse far valere la sua pretesa doveva ritenersi
scadere il 16 febbraio 1981 ( ex art. 6 d.P.R. 6 dicembre 1978 n.
914); ma con decreto ministeriale 17 maggio 1982 (in G.U. n. 145 del
28 maggio 1982), emanato ai sensi decreto legge 21 giugno 1961, n.
498 (conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961,
n. 770), recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici
finanziari, detto termine era stato prorogato fino al 7 giugno 1982
(art. 1, decreto legge n. 498/61, cit.); da ciò la tempestività
dell'ingiunzione in quanto notificata il 10 maggio 1982.
Osserva in particolare la Corte rimettente che l'art. 1 del
decreto legge 26 giugno 1961, n. 498 (convertito, con modificazioni
nella legge 28 luglio 1961, n. 770) contempla che, in caso di mancato
o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi
di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza
nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità
previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore
dell'Erario, scadenti durante tale periodo di disfunzione, sono
prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, previsto dal
successivo art. 3, con il quale il Ministro delle Finanze accerta il
periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici.
Tali norme, nella loro originaria formulazione (che è quella che
rileva ai fini della sollevata questione di costituzionalità), non
prevedevano alcun termine per la emanazione (e la pubblicazione) del
decreto di proroga sicché poteva accadere che il decreto fosse
pubblicato a notevole distanza di tempo dal periodo di irregolare
funzionamento degli uffici finanziari. Nel caso di specie la proroga
era stata disposta in relazione ad agitazioni di carattere sindacale
manifestatesi il giorno 16 febbraio 1981, ma il decreto era stato
pubblicato in Gazzetta solo il 28 maggio 1982 e quindi per un solo
giorno di mancato funzionamento degli uffici era stata disposta una
proroga di ben 471 giorni.
In tal modo l'Amministrazione finanziaria - osserva la Commissione
rimettente - è posta in condizioni di assoluto privilegio rispetto
alla generalità dei creditori, potendo a propria discrezione
prolungare, senza alcun limite, i termini, stabiliti in via generale
dalla legge, per l'esercizio dei propri diritti, vulnerando
conseguentementeil principio costituzionale di eguaglianza e
frustrando così quell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici
che giustifica l'estinzione, per decorso del tempo, di ogni diritto,
anche se costituzionalmente garantito.
La questione di costituzionalità è rilevante ancorché a tale
anomalia abbia successivamente posto rimedio il legislatore prevedendo che la proroga debba essere disposta "entro e non oltre il
sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o
irregolare funzionamento" (art. 2, legge 25 ottobre 1985, n. 592, che
ha sostituto con una nuova formulazione il testo originario dell'art.
3 del citato decreto legge n. 498), atteso che tale nuova disciplina
non trova applicazione nel giudizio a quo. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione (per sospetta violazione del principio di eguaglianza) -
degli artt. 1 e 3 decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la
sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio
1961 n. 770, nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate
con la legge 25 ottobre 1985 n. 592, nella parte in cui consentivano
all'Amministrazione finanziaria - in caso di mancato od irregolare
funzionamento dei suoi uffici a causa di eventi di carattere
eccezionale - di prolungare (con decreto del Ministro delle finanze)
a propria discrezione e senza alcuna limitazione i termini di
decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge per l'esercizio dei
suoi diritti e scadenti nel periodo di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici suddetti.
2. - La norma censurata prevedeva, nella sua originaria
formulazione, che, qualora gli uffici finanziari non fossero in grado
di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere
eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli
di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme
riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti
durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici
stessi, erano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in
cui veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del
Ministro per le finanze, che tale mancato od irregolare funzionamento
accertava.
Tale speciale normativa è stata prima modificata dall'art. 18
della legge 2 dicembre 1975 n. 576 (che - novellando l'art. 1 decreto
legge n. 498 del 1961 - ha esteso gli effetti della proroga a tutti i
termini che venivano a scadere nel periodo compreso tra la data di
cessazione del mancato od irregolare funzionamento degli uffici
finanziari e quella di pubblicazione del decreto suddetto) e
successivamente riscritta dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592
(Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e
decadenza per il mancato irregolare funzionamento degli uffici
finanziari), che ha ripristinato l'originaria formulazione dell'art.
1 decreto legge n.498 del 1961, così rimuovendo la modifica
apportata dal legislatore del 1975, ed inoltre - nel regolamentare il
procedimento che ha, come atto terminale, l'emanazione del suddetto
decreto del Ministro delle finanze - ha previsto che tale decreto sia
pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro e non oltre il sessantesimo
giorno dalla scadenza del periodo di mancato od irregolare
funzionamento degli uffici. La nuova normativa - che introduce più
rigorosi criteri di legittimità del decreto ministeriale perché ne
procedimentalizza l'emanazione e ne fissa la scansione temporale -
non trova però applicazione nel giudizio a quo, come evidenziato dal
giudice rimettente, e quindi la questione di costituzionalità
riguarda l'originaria formulazione dell'art. 1 decreto legge n. 498
del 1961, ancora applicabile ratione temporis (mentre non rileva la
modifica apportata dal cit. art. 18 della legge n. 576 del 1975).
3. - La questione di costituzionalità, così circoscritta, non è
fondata.
Premesso che non viene in rilievo - perché fuori dal tema
dell'ordinanza di rimessione - la coerenza e ragionevolezza in sé
della previsione della proroga dei termini di prescrizione e
decadenza come conseguenza di un provvedimento accertativo del
mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari, la
questione di costituzionalità si incentra nella mancanza di limiti
(essenzialmente temporali) per l'emanazione di tale provvedimento.
Tale mancanza però non determina uno sbilanciamento della norma
in favore dell'Amministrazione finanziaria atteso che la proroga
riguarda non solo i termini afferenti all'azione di accertamento o di
riscossione dell'Amministrazione medesima, ma anche i termini di
adempimento delle obbligazioni tributarie dei contribuenti e di altre
prescrizioni a carattere formale poste a carico degli stessi. Quindi
la proroga è bilateralmente orientata nel senso che opera sia a
favore dell'Amministrazione finanziaria, che dei contribuenti. Mentre
la circostanza che al riscontro del presupposto di fatto da cui
discende la proroga dei termini sia preposta una delle parti del
rapporto tributario non vulnera il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione sia perché si tratta di attività
accertativa, sia perché l'interesse dell'Amministrazione al regolare
accertamento e riscossione delle imposte ha carattere di specialità
e natura di valore primario, in quanto connesso al generale dovere di
solidarietà dei singoli di concorrere alle spese pubbliche (art. 53
della Costituzione).
Né - può infine osservarsi - l'ingiustificata dilatazione del
tempo necessario per l'emanazione del decreto è del tutto sprovvisto
di sanzione, pur nel regime anteriore alla legge n. 576 del 1975 che
viceversa fissa rigorosi limiti temporali, atteso che in tale
evenienza - essendo il potere accertativo del Ministro delle finanze
finalizzato al mero riscontro del disservizio degli uffici e quindi
dovendo essere esercitato non oltre il periodo di tempo che di fatto
è richiesto per questa attività di riscontro sicché deve
escludersi, sul piano della corretta applicazione della norma, ogni
possibilità di strumentale differimento per perseguire eventuali
obiettivi di politica fiscale - il decreto stesso sarebbe affetto da
vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa per cui tale
potere è dalla legge previsto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 ("Norme per
la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari"), convertito in
legge 28 luglio 1991 n. 770, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte