Sentenza n. 178/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 177-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis,
primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Salemme
Francesco, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Salemme Francesco, il
giudice istruttore presso il tribunale di Torino, con ordinanza del 12
febbraio 1973, sollevava - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 177
bis c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi
all'estero di dichiarare o scegliere il proprio domicilio nel
territorio nazionale (e anche quando il suo recapito sia ben noto),
disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilità.
Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che
si trovano all'estero (spesso per ragioni di lavoro) sarebbe - senza
alcuna plausibile ragione - diverso e deteriore rispetto a quello
riservato agli imputati che si trovano invece nel territorio nazionale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 177 bis, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il
proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua
dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza o in caso di
indicazioni insufficienti sia emesso il decreto di irreperibilità,
contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che
il trattamento riservato agli imputati che abbiano dimora all'estero
sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - deteriore rispetto a quello
riservato agli imputati che si trovino invece nel territorio nazionale.
2. - La questione è infondata.
Invero questa Corte ha già parzialmente dichiarato illegittimo
l'art. 177 bis, comma primo, c.p.p., nella parte in cui imponeva
all'imputato dimorante all'estero di dichiarare od eleggere domicilio
nel luogo del procedimento. Per effetto di tale pronunzia tutti gli
imputati, ovunque si trovino, sono liberi di fissare il proprio
domicilio per le notificazioni in una qualsiasi località del
territorio nazionale e vengono pertanto a trovarsi, sotto questo
profilo, in condizione di parità (sent. n. 31 del 1965).
Che poi la scelta del domicilio debba avere riferimento ad una
località ricompresa nel territorio nazionale discende dal principio
della territorialità della giurisdizione, il quale comporta - quanto
meno in linea di massima - l'impossibilità di procedere a
notificazione di atti all'estero nelle forme ordinarie e quindi la
necessità di dettare una disciplina in materia (sent. n. 70 del 1967).
D'altro canto la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel
territorio nazionale ha la finalità di consentire all'imputato
l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi più
rispondente al proprio interesse, ancorché con salvezza dell'altro
preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della
giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dal giudice istruttore del tribunale di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte