Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1976

Altra decisione · depositata il 14/07/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 38legge 151/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155 del

codice civile, in relazione all'art. 38 delle disposizioni di

attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 27

giugno 1973 dal tribunale per i minorenni di Bologna, su ricorso di

Mantovani Roberto per l'affidamento del figlio minore, iscritta al n.

294 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 27 giugno 1973 (pervenuta alla Corte il

3 luglio 1974) il tribunale per i minorenni di Bologna, chiamato ad

applicare l'art. 155 del codice civile (disciplinante i provvedimenti

da adottare riguardo ai figli in caso di separazione personale dei

coniugi) e l'art. 38 delle disposizioni di attuazione dello stesso

codice, nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia

attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, ebbe a sollevare, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost., questione di legittimità

costituzionale di dette norme.

Considerato che i già citati artt. 155 e 38 sono stati sostituiti,

nel corso del presente giudizio, rispettivamente dagli artt. 36 e 221

della legge n. 151 del 1975, entrata in vigore il 20 settembre 1975, e,

quindi, successivamente all'ordinanza di rimessione;

che per l'art. 226 della legge medesima le nuove disposizioni

concernenti la separazione personale si applicano anche ai giudizi in

corso al momento della sua entrata in vigore;

che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo per il

riesame della rilevanza della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di

Bologna per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte