Sentenza n. 178/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1339/1962
- art. 2legge 1338/1962
usata come parametro
- art. 23legge 153/1969
citata
- art. 2legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari"), in relazione all'art. 23
della legge 30 aprile 1969, n. 153; del comb. disp. degli artt. 2,
comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338
("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti") e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 2,
comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promossi
con ordinanze emesse il 26 settembre 1980 dal Pretore di Larino (n. 2
ordinanze), il 24 ottobre 1980 dal Pretore di Torino e il 6 novembre
1980 dal Tribunale di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 841, 842
e 843 del registro ordinanze 1980 e al n. 73 del registro ordinanze
1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56 e
105 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con le due ordinanze del Pretore di Larino del 26 settembre
1980, iscritte ai nn. 841 e 842 reg. ord. 1980, è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (in
relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153), nella parte
in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione
diretta per invalidità e vecchiaia a carico dell'INPS ai titolari di
pensione diretta a carico di gestioni speciali di previdenza.
Il pretore osserva che allo stato della normativa l'integrazione al
minimo è consentita:
a) per effetto dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969 "sulla
pensione diretta al titolare della pensione di reversibilità che sia
anche beneficiano di pensione diretta a carico dell'assicurazione
obbligatoria";
b) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
230/1974 "sulla pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria al titolare di pensione di reversibilità a carico di
altri fondi di previdenza o gestioni speciali di previdenza o di
amministrazioni dello Stato";
c) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
263/1976 "sulla pensione diretta per invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria al titolare di pensione
diretta a carico dell'Amministrazione dello Stato".
"Pertanto - argomenta il pretore - alla stregua della normativa
vigente è vietata l'erogazione di trattamento minimo di pensione di
invalidità a carico dell'INPS allorché il titolare percepisca anche
altra pensione diretta a carico di gestioni speciali di previdenza".
Nei giudizi a quibus, tuttavia, le istanze di integrazione al
minimo riguardavano - alla luce degli atti allegati - la pensione di
invalidità a carico della gestione speciale coltivatori diretti ed
erano promosse da titolari di pensioni di vecchiaia a carico dello
Stato.
2. - Con le ordinanze del pretore di Torino e del tribunale di
Trento, rispettivamente del 24 ottobre e del 6 novembre 1980, iscritte
ai nn. 843 reg. ord. 1980 e 73 reg. ord. 1981, sono state invece
sollevate questioni di legittimità costituzionale, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, lett. a)
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (anche in relazione all'art. 23
della legge 30 aprile 1969, n. 153), nella parte in cui esclude
l'integrazione al minimo: a) della pensione di vecchiaia INPS ai
titolari di pensioni dirette a carico dello Stato (ord. n. 73/1981); b)
della pensione di invalidità INPS ai titolari di pensioni dirette a
carico degli enti locali (ord. n. 843/1980).
Entrambi i giudici a quibus richiamano la citata sentenza della
Corte costituzionale n. 263 del 1976, denunciando la irrazionalità
delle disparità di trattamento determinate dalla disciplina vigente in
materia. Considerato in diritto :
1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e
l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. - Nelle ordinanze di rimessione nn. 841 e 842 reg. ord. 1980
del pretore di Larino manca ogni precisazione degli elementi di fatto
posti a fondamento della questione di costituzionalità sottoposta
all'esame di questa Corte, anche in relazione alla applicabilità al
caso di specie della norma denunciata (art. 1, secondo comma, della
legge n. 1339 del 1962). Questa riguarda, infatti, la gestione speciale
per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani e non già quella per
l'assicurazione dei coltivatori diretti, disciplinata invece dalla
legge 9 gennaio 1963, n. 9 e a cui carico gravano le pensioni di
invalidità delle quali - alla luce degli atti di causa - appare
chiesta l'integrazione nei giudizi a quibus.
Alla mancata precisazione degli elementi di fatto si ricollega
inoltre nelle ordinanze di rimessione l'assoluto difetto di motivazione
in ordine alla rilevanza della questione proposta.
Pertanto la questione stessa va dichiarata inammissibile.
3. - Per quanto riguarda, invece, le questioni sollevate dal
pretore di Torino e dal tribunale di Trento (nn. 843 reg. ord. 1980 e
73 reg. ord. 1981), esse sono già state esaminate sotto lo stesso
profilo e decise da questa Corte, successivamente all'emanazione delle
due ordinanze di rimessione, con sentenza n. 34 del 1981, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nella parte impugnata.
Le questioni proposte vanno, quindi, dichiarate manifestamente
infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962,
n. 1339 (in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153),
sollevata dal pretore di Larino con le ordinanze di rimessione nn. 841
e 842 del 1980;
2. - dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12
agosto 1962, n. 1338 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate dal
pretore di Torino e dal tribunale di Trento con le ordinanze nn. 843
del 1980 e 73 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte