Sentenza n. 178/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 599/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,
ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e
disciplina dell'imposta locale sui redditi) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) cinque ordinanze emesse, rispettivamente, una il 18 e le altre
quattro il 13 aprile 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Palermo sui ricorsi di Federico Giuseppe, Davì Giovanna, De Felici
Armando, Di Falco Umberto e Donatuti Luigi, iscritte, rispettivamente,
ai nn. 436, 488, 489, 490 e 491 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 320 e 347
dell'anno 1977;
2) dieci ordinanze emesse il 9 marzo 1979 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Nuoro sui ricorsi dell'Ufficio II.DD. di
Nuoro contro Carzedda Melchiorre, Carzedda Giuseppe, Pittalis
Salvatore, Carzedda Mauro Antonio, Dore Pasquale, Ena Arcangelo, Carru
Giovanni, Contu Angelo, Calia Francesco e Carzedda Elia, iscritte ai
nn. da 51 a 60 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con cinque ordinanze (che, emesse le prime quattro il 13 e la
quinta il 18 aprile 1977, sono tutte di identico contenuto, tranne i
riferimenti di fatto, anch'essi peraltro assai simili) la Commissione
tributaria di primo grado di Palermo ha sollevato d'ufficio, in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta
locale sui redditi), in quanto, disponendo che le deduzioni previste
nello stesso art. 7 (al primo e secondo comma), nella misura (tra un
minimo e un massimo fissi) del cinquanta per cento del reddito
d'impresa e agrario, se il contribuente presti la propria opera
nell'impresa con occupazione prevalente, o del reddito da lavoro
autonomo, per poter essere applicate devono venir richieste dagli
aventi diritto nella dichiarazione annuale, ovvero, quando siano da
essa esonerati, con apposita denuncia entro i termini della
dichiarazione, sarebbe viziato da eccesso di delega.
Le ordinanze sono state pronunciate nel corso di altrettanti
giudizi promossi con ricorsi di contribuenti (Davì Giovanna, De Felici
Armando, Di Falco Umberto, Donatuti Luigi e Federico Giuseppe), tutti
titolari di piccole imprese cui dedicavano quasi esclusivamente la loro
personale attività, i quali si erano doluti che nella liquidazione
dell'ILOR per il 1954 la suddetta deduzione dal reddito imponibile, ad
essi spettante (nella misura minima, allora di lire 2.500.000, e in
più di un caso anche oltre tale cifra, come l'Ufficio non aveva
contestato), non era stata applicata in loro favore solo perché, per
errore, avevano omesso di farne richiesta nel termine della
dichiarazione annuale.
La Commissione osserva che, in base alla legislazione vigente, i
ricorsi avrebbero dovuto essere senz'altro respinti; ma che proprio per
questo assume decisivo rilievo l'assunto che la norma - nei casi in
questione non osservata - "che impone l'onere della richiesta entro
precisi termini di legge per ottenere che sia calcolata la deduzione",
appare costituzionalmente illegittima. Come sarebbe dimostrato dal
fatto che per le deduzioni in questione - le quali, si sottolinea,
costituirebbero non tanto un'agevolazione di carattere particolare,
quanto un elemento per la determinazione dell'imposta nei confronti di
particolari categorie di contribuenti - l'art. 4, n. 5, della legge di
delega 9 ottobre 1971, n. 825, che pure le prevede, e di cui l'art. 7
del d.P.R. n. 599 del 1973 riproduce quasi integralmente il contenuto,
nulla dice riguardo al contestato onere, in ciò rivelando il chiaro
intento del legislatore delegante che nel provvedimento da emanare in
virtù della delega, tale onere non fosse previsto. Significativo, in
tal senso, sarebbe del resto il confronto con il n. 6 dello stesso art.
4, nel quale, a differenza dal n. 5, per le stesse deduzioni, ivi
previste a favore di singoli soci di cooperative, e per la riduzione
dell'aliquota d'imposta nello stesso numero accordata alle cooperative,
la richiesta del contribuente è espressamente contemplata.
2. - Notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze di rinvio,
nei primi quattro giudizi è intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, con unico atto di deduzioni depositato il 10
gennaio 1978, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. Secondo l'Avvocatura, la necessità della
richiesta del contribuente ai fini della deduzione in parola trova la
sua giustificazione nel fatto che questa non è applicabile
automaticamente. Essa, infatti, è condizionata a determinate
circostanze (particolare natura dei redditi tassabili, opera personale
del contribuente nelle attività da cui derivano) che, essendo
ovviamente ignote all'ufficio e non costituendo una caratteristica
costante dei redditi tassati, devono essere necessariamente dichiarate
dagl'interessati. Tanto più se - come ritenuto dalla Commissione - la
deduzione di cui si tratta venga a configurarsi non come una
agevolazione di carattere soggettivo, ma come un elemento per la
oggettiva determinazione dell'imposta nei confronti di particolari
categorie di contribuenti.
Che se poi si considera - soggiunge l'Avvocatura - quanto la stessa
legge di delega n. 825 del 1971 stabilisce, all'art. 10, punto 1, in
relazione all'accertamento delle imposte, riguardo a quella migliore
disciplina che avrebbe dovuto adottarsi nella legge delegata, circa i
termini di presentazione e il contenuto della dichiarazione tributaria
annuale, non potrebbe dubitarsi che l'obbligo della richiesta, in tale
denuncia, della deduzione in questione, stabilito dall'art. 7 del
d.P.R. n. 599 del 1973, in quanto logicamente presupposto dalla natura
e dalle condizioni della deduzione medesima, non soltanto non
contravviene, ma costituisce anzi puntuale attuazione dei principi e
criteri direttivi della legge di delega. Né in contrario varrebbe
sostenere che (altro argomento addotto nelle ordinanze di rinvio) dove
il legislatore delegante ha inteso prescrivere l'onere della richiesta
lo ha fatto espressamente, come al punto 6 dell'art. 4 della legge di
delega. La richiesta prescritta da tale norma, infatti, non riguarda la
deduzione stabilita genericamente dalla legge, bensì la scelta tra
l'una o l'altra delle diverse deduzioni previste, in via alternativa,
dalla norma medesima. Giustificata, com'è, da una esigenza del tutto
particolare, essa non può quindi valere per la interpretazione della
precedente disposizione del punto 5, per la quale quella
giustificazione non sussiste.
3. - La stessa questione di legittimità costituzionale, dell'art.
7, ultimo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973, nella parte in cui, in
relazione alle deduzioni sull'imponibile ILOR previste dallo stesso
articolo al primo e al secondo comma, stabilisce l'onere della
richiesta del contribuente all'atto, o comunque nei termini, della
dichiarazione annuale, è stata sottoposta al giudizio di questa Corte,
in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, con
altre dieci ordinanze, dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Nuoro.
Le ordinanze, di contenuto pressoché identico, sono state emesse,
tutte in pari data (9 marzo 1979), nel corso di giudizi promossi con
ricorsi dell'Ufficio imposte dirette contro altrettante decisioni della
Commissione tributaria di primo grado della stessa città. In tali
decisioni, anch'esse pronunciate tutte il 20 marzo 1978, in
accoglimento dei ricorsi di vari contribuenti (Carzedda Melchiorre,
Carzedda Giuseppe, Pittalis Salvatore, Carzedda Mauro Antonio, Dore
Pasquale, Ena Arcangelo, Carru Giovanni per conto di Carzedda Pietrina,
Contu Angelo, Calia Francesco e Carzedda Elia) si era infatti
riconosciuto doversi calcolare a favore dei ricorrenti, agli effetti
dell'ILOR per il 1974, nelle varie misure da essi pretese, le deduzioni
loro spettanti ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, del d.P.R.
n. 599 del 1973, pur avendo i contribuenti medesimi omesso a suo tempo
di farne richiesta. A giudizio della Commissione di primo grado,
infatti, il termine fissato al riguardo dall'art. 7, ultimo comma, non
avrebbe dovuto ritenersi imposto a pena di decadenza. Investita della
questione, la Commissione di secondo grado escludeva che la suindicata
disposizione potesse interpretarsi in tal modo. Ritenendo però, al
tempo stesso, dubbia la legittimità costituzionale della norma da essa
interpretata nel senso che sancisse l'onere della richiesta
nell'indicato termine a pena di decadenza, emetteva le su menzionate
ordinanze, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
Secondo il giudice a quo, la evidente necessità di accogliere, se
tale dubbio non fosse sorto, i ricorsi dell'Ufficio, dimostra la
rilevanza della questione. Quanto alla non manifesta infondatezza del
prospettato eccesso di delega, la Commissione fa propri i motivi
addotti in proposito nelle precedenti ordinanze della Commissione di
primo grado di Palermo.
4. - Adempiute le formalità di rito, con unico atto di deduzioni
depositato il 28 aprile 1981, è intervenuta innanzi alla Corte, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata priva di fondamento.
Gli argomenti addotti dall'Avvocatura a sostegno della sua
richiesta coincidono quasi interamente con quelli già da essa svolti
nei giudizi promossi dalla Commissione di primo grado di Palermo.
5. - All'udienza pubblica del 6 dicembre 1983, dopo la relazione
svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avvocato dello Stato Giuseppe
Angelini Rota ha fatto presente che, successivamente alla emissione
delle ordinanze di rinvio, la Corte di cassazione, con giurisprudenza
ormai consolidata, cui si è uniformata anche l'Amministrazione delle
finanze, ha affermato che i termini previsti per la richiesta de qua
agitur, non hanno carattere perentorio; ha chiesto, in conseguenza, che
gli atti siano restituiti ai giudici a quibus per nuovo esame della
rilevanza, insistendo, in via subordinata, per la dichiarazione di non
fondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - L'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, relativo alla
istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi (ILOR),
prevede "deduzioni dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo"
ai fini dell'applicazione dell'imposta medesima: al primo comma
dispone, nei confronti delle persone fisiche, la deduzione - entro
determinati limiti - dai redditi medesimi di una quota pari al
cinquanta per cento del loro ammontare, ragguagliata ad anno. Il comma
secondo precisa che per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la
deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria
opera nell'impresa, e tale prestazione costituisca la sua occupazione
prevalente. Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, sono
assoggettati all'ILOR, per effetto della sentenza di questa Corte n. 42
del 1980, soltanto quelli che siano assimilabili ai redditi d'impresa.
L'ultimo comma dello stesso art. 7 stabilisce che le deduzioni di cui
ai commi precedenti devono essere richieste dagli aventi diritto nella
dichiarazione annuale, ovvero, se sono esonerati dall'obbligo della
dichiarazione, con apposita denuncia all'ufficio delle imposte di
domicilio fiscale nei termini previsti per la dichiarazione dei
redditi.
Le cinque ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di
Palermo e le dieci ordinanze della Commissione tributaria di secondo
grado di Nuoro, di cui in narrativa, sollevano questione di
legittimità costituzionale dell'ultimo comma di detto art. 7, appunto
nella parte in cui, in relazione alle deduzioni sull'imponibile ILOR
previste dallo stesso articolo ai commi precedenti, stabilisce l'onere
della richiesta del contribuente all'atto, o comunque nei termini per
la dichiarazione dei redditi.
I giudici a quibus, ritenuto il carattere perentorio del termine,
assumono che l'impugnata norma sarebbe viziata da eccesso di delega, e
quindi in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, in quanto la legge di delega per la riforma tributaria, 9
ottobre 1971, n. 825, all'art. 4, n. 5, che prevede le suddette
deduzioni (e del quale il citato art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973
riproduce quasi integralmente il contenuto), non contempla alcuna
richiesta da parte del contribuente. E ciò a differenza di quanto
disposto nel successivo n. 6 dello stesso art. 4 della legge di delega,
che prevede espressamente la richiesta dell'applicazione di un'aliquota
d'imposta ridotta, da parte delle società cooperative, oppure delle
deduzioni previste dal precedente n. 5 per ciascuno dei soci.
2. - Tutte le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte la
stessa questione; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per
essere decisi con unica sentenza
3. - Presupposto della sollevata questione è l'interpretazione
accolta dai giudici a quibus, della "perentorietà", cioè, del termine
posto dalla denunciata norma per la richiesta, da parte del
contribuente, delle deduzioni sull'imponibile ILOR previste dallo
stesso art. 7 nei commi precedenti. Secondo tale interpretazione, il
contribuente che abbia omesso di effettuare la richiesta nella
dichiarazione annuale (o, se esonerato dall'obbligo della
dichiarazione, con apposita denuncia entro i termini previsti per la
dichiarazione medesima), non potrebbe più avanzarla in un momento
successivo, e quindi neppure in sede contenziosa.
Senonché, già all'epoca in cui venivano emesse le ordinanze in
parola, era largamente prevalente nelle Commissioni tributarie un
contrario indirizzo, basato sul principio che la decadenza è istituto
da applicarsi soltanto in presenza di esplicita comminatoria di legge.
Successivamente anche la Commissione tributaria centrale ha confermato
che la mancata richiesta nel predetto termine, da considerarsi
ordinatorio e non perentorio, non comporta la decadenza dal diritto
alle deduzioni.
Sul punto si è pronunciata, infine, la Corte di cassazione, la
quale, con giurisprudenza ormai consolidata, ha ritenuto che la
riduzione a metà, entro certi limiti, dell'imponibile ILOR, sancita
dal primo comma del citato art. 7, concreta un oggettivo riconoscimento
della effettiva capacità contributiva dei soggetti percipienti i
redditi ivi previsti, i quali dunque, sussistendo i requisiti indicati
nei commi successivi, sono titolari di "un vero e proprio diritto
perfetto" a tale riduzione, non condizionato ad alcuna facoltà
discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, e tutelato dagli artt.
3 e 53 della Costituzione. Ne consegue - ha ancora affermato la stessa
Corte di cassazione - che l'onere della esplicita richiesta della
deduzione nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art. 7, non ha
carattere categorico, non essendo oltretutto accompagnato da esplicita
comminatoria di alcuna decadenza. La deduzione può, pertanto, venir
richiesta anche successivamente alla scadenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché sia comunque
portata a conoscenza del contribuente, in concreto, la pretesa
impositiva. Il che avviene, o con la emissione e notifica dell'avviso
di accertamento o, in mancanza dell'accertamento, con la pubblicazione
del ruolo e la notificazione al contribuente della cartella
esattoriale. In questa seconda ipotesi, infatti, è stata riconosciuta
l'ammissibilità del ricorso contro il ruolo per far valere motivi
sostanziali relativi all'accertamento. Nel caso, poi,
dell'autotassazione, il contribuente può ricorrere, a norma dell'art.
16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contro il rifiuto, esplicito o
implicito, opposto dall'Amministrazione finanziaria alla restituzione
di quanto pagato in più, per ottenere l'accertamento del suo diritto
alla deduzione. In tutti i suddetti casi, pertanto, l'accertamento sui
presupposti della riduzione dell'imponibile, non effettuato in sede di
verifica della dichiarazione da parte dell'ufficio, può essere
eseguito in sede contenziosa avanti le commissioni tributarie.
Questa sopra riferita è, dunque, la interpretazione che va data
all'impugnata norma, in senso opposto a quella accolta dai giudici a
quibus. Interpretazione che attualmente ben può considerarsi "diritto
vivente", ed alla quale si è anche adeguata la stessa amministrazione
finanziaria, invitando gli uffici delle imposte dirette, con circolare
29 ottobre 1981, n. 35/ 7/3210, ad astenersi dal coltivare
ulteriormente le relative controversie ancora pendenti.
4. - Posto ciò, resta da considerare il dedotto profilo della
inserzione nella norma delegata dell'onere della richiesta, in
relazione alla mancata previsione di tale onere nella legge di delega,
che, nell'art. 4, n. 5, detta appunto i criteri per le deduzioni in
parola. Una volta acclarato che i termini indicati dall'impugnata norma
per la richiesta della deduzione, non hanno carattere perentorio, la
Corte non ravvisa nell'introduzione di siffatto onere nella normativa
delegata alcuna violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione. Ed invero le leggi di delega - come giustamente ha
obiettato l'Avvocatura dello Stato - dettano principi e criteri
direttivi che, come tali, non debbono necessariamente estendersi sino a
coprire l'intera area della regolamentazione demandata al legislatore
delegato, al quale compete pur sempre di stabilire le modalità della
loro concreta applicazione. Nel caso in esame la previsione, nella
legge delegata, della richiesta da parte del contribuente si spiega -
come rilevato anche dalla richiamata giurisprudenza della Corte di
cassazione - con la considerazione che la riduzione dell'imponibile
ILOR, sancita dal primo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973,
spetta solo ove ricorrano determinati presupposti, attinenti alla
particolare natura del reddito, come previsto dai successivi commi
dello stesso art. 7. Di tal che la richiesta medesima assolve
esclusivamente alla funzione di sollecitare l'ufficio impositore
all'indagine sulla sussistenza dei presupposti della riduzione,
mediante la puntuale indicazione di quelle peculiari circostanze (che
il soggetto presti la propria opera nell'impresa, che tale prestazione
costituisca la sua occupazione prevalente, e via dicendo), le quali,
non essendo nelle singole fattispecie note all'ufficio e non
costituendo una caratteristica costante dei redditi tassati, devono
necessariamente essere, prima o poi, dichiarate dagl'interessati. In
siffatta prospettiva, l'aver previsto che le deduzioni vengano
richieste dagli aventi diritto nella dichiarazione annuale, ovvero, se
esonerati dall'obbligo della dichiarazione, con apposita denuncia
all'ufficio delle imposte dirette, contribuisce indubbiamente, nell'id
quod plerumque accidit, alla più spedita definizione del rapporto tra
fisco e contribuente.
Infine, quanto all'ulteriore argomento addotto, e cioè che la
legge di delega per la riforma tributaria - mentre nel richiamato n. 5
dell'art. 4 non prevede la richiesta de qua agitur nel successivo n. 6
dello stesso art. 4, per le stesse deduzioni ivi accordate a favore di
singoli soci di cooperative, e per la riduzione dell'aliquota di
imposta nello stesso numero accordata alle cooperative, contempla,
invece, espressamente la richiesta del contribuente, la Corte osserva
che da ciò non può certo desumersi la volontà del legislatore
delegante di escludere, nel n. 5, la richiesta in parola. Nella ipotesi
disciplinata dal n. 6 dell'art. 4, infatti, sono previste due possibili
agevolazioni offerte in alternativa agli aventi diritto, e dunque la
previsione, nella stessa legge di delega, della richiesta che va
avanzata a seguito della operata scelta, trae adeguata giustificazione
da una peculiare esigenza, che per il caso in questione non si pone.
5. - Per le considerazioni che precedono, la Corte, accolta
l'interpretazione sopra riferita del denunciato ultimo comma dell'art.
7 del d.P.R. n. 599 del 1973, reputa non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Palermo e dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Nuoro con le ordinanze di cui in narrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 436, 488, 489, 490, 491 R.O.
1977, e nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 R.O.1981;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 7 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi), nella parte in cui, in relazione alle deduzioni di cui ai
commi precedenti, stabilisce l'onere della richiesta da parte degli
aventi diritto, all'atto o comunque nei termini previsti per la
dichiarazione dei redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e
77, primo comma, della Costituzione con le ordinanze emesse il 13
aprile 1977 (R.O. n. 488, 489, 490 e 491 del 1977) ed il 18 aprile 1977
(R.O. n. 436 del 1977) dalla Commissione tributaria di primo grado di
Palermo, ed il 9 marzo 1979 (R.O. nn. da 51 a 60 del 1981) dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Nuoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte