Sentenza n. 178/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
provinciale di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 (Norme per assicurare la
disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale
dell'edilizia residenziale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Campagna Francesco ed altro e
l'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di
Bolzano, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1981 dal Tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Serra Luigi ed altro e l'Istituto
per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano,
iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta della Repubblica n. 214 dell'anno 1981;
3) due ordinanze emesse il 13 gennaio 1982 dalla Corte di Cassazion
sui ricorsi proposti dall'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata
della Provincia di Bolzano contro Verdino Michele ed altri e Tarricon
Matteo ed altri, iscritte ai nn. 590 e 591 del registro ordinanze 198
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'ann
1983;
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto per l'Edilizia
Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano, di Serra luigi e
Giuffrida Alessandro, di Clemente Giuseppina ved. Verdino Michele, di
Tarricone Matteo nonché gli atti di intervento della Provincia
autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Alessandro Lenzini per Serra e Giuffrida; Sergio
Panunzio, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Guarino, per l'Istituto
per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con domande proposte - rispettivamente - in data 28 febbraio e
25 febbraio 1976, i marescialli Francesco Campagna e Giuseppe Bertusi
chiesero all'Istituto Provinciale per l'Edilizia Abitativa Agevolata
della provincia di Bolzano la cessione in proprietà degli alloggi
agli attori locati (con contratti stipulati - rispettivamente - in
data 15 agosto 1951 e 22 novembre 1960) dall'INCIS, e trasferiti al
predetto IPEAA in forza del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, con
effetto dal 31 dicembre 1973.
L'IPEAA, in data 15 aprile 1976, opponeva il proprio diniego,
rilevando che "l'eventuale futuro riscatto, stante il passaggio di
questi alloggi a questo Istituto, potrà essere preso in
considerazione solo quando la Provincia avrà determinato quali e
quanti fabbricati costituiscono la quota di riserva a norma dell'art.
3, della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3".
I marescialli Campagna e Bertusi, di conseguenza, convennero l'IPEA
avanti il Tribunale di Bolzano, acciocché accertasse il loro diritto
alla cessione in proprietà degli alloggi.
L'IPEAA resisteva, sostenendo che detti alloggi dovevano tuttora
considerarsi non cedibili perché di servizio, e che comunque
l'istituto della cessione in proprietà era venuto meno implicitament
per effetto della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, ed
esplicitamente per effetto dell'art. 20 della l. prov. Bolazano 23
maggio 1977 n. 13.
Il Tribunale di Bolzano acquisiva in istruttoria prova del possesso
da parte degli attori, dei requisiti soggettivi ed oggettivi
necessari, ai sensi della l. prov. Bolzano 20 aprile 1963 n. 3, per l
cessione in proprietà degli alloggi di servizio.
La difesa degli attori, peraltro, avanzava il dubbio di legittimita
costituzionale dell'art. 20 della l. prov. Bolzano 23 maggio 1977 n.
13, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., nonché 4 St. T.A.A.
1.1. - Con ordinanza emessa in data 13 luglio 1979, iscritta al n.
689 r.o. 1979, il Tribunale di Bolzano sollevava questione incidental
di legittimità costituzionale del predetto art. 20 l. prov. Bolzano
n. 13 del 1977, in riferimento all'art. 3 Cost.
Il giudice rimettente premette che la situazione soggettiva degli
assegnatari di alloggi di tipo economico-popolare costruiti da enti
pubblici con il concorso dello Stato in ordine alla cessione in
proprietà degli stessi è qualificabile (si ricorda anche la sent.
Cass., sez. un., 14 febbraio 1973 n. 456) come diritto soggettivo
perfetto (art. 3 l. 27 aprile 1972 n. 231; art. 4 l. prov. Bolzano 20
aprile 1963 n. 3), subordinato solo al possesso di certi requisiti
soggettivi (nella specie, accertati) ed oggettivi (anch'essi nella
specie ricorrenti) atteso che la destinazione degli alloggi al
servizio deve ritenersi venuta meno con il trasferimento all'IPEAA, e
che il convenuto ha espressamente riconosciuto che la quota di riserv
di cui all'art. 3 l. prov. Bolzano n. 3 del 1963 non è mai stata
determinata.
A giudizio del Tribunale rimettente l'istituto della cessione in
proprietà non sarebbe venuto meno a seguito di abrogazione implicita
ex l. prov. Bolzano n. 15 del 1972. Invero, di abrogazione implicita
l'interprete potrebbe parlare solo in presenza di dati univoci, attes
la normalità dell'abrogazione espressa (si ricorda Cass., 20 dicembr
1951 n. 2867). Nella specie, la l. prov. Bolzano n. 15 del 1972,
intitolata alla riforma dell'edilizia abitativa era volta, allo stess
tempo ad agevolare l'accesso all'abitazione in proprietà delle
famiglie a più modesto reddito, tramite numerosi interventi di
sostegno materiale, sì che il ripudio - da parte della legge stessa
dell'istituto della cessione in proprietà sarebbe difficilmente
argomentabile. L'ipotesi dell'abrogazione implicita è altresì
contraddetta dalla successiva abrogazione espressa ex art. 20 l. prov
Bolzano n. 13 del 1977.
Solo l'art. 20 l. prov. Bolzano n. 13 del 1977, in altri termini, e
valso ad eliminare l'istituto della cessione in proprietà degli
alloggi di tipo economico-popolare. Esso recita: " Gli alloggi per i
quali è stato introdotto con la parte quinta della legge provinciale
di riforma dell'edilizia abitativa del 20 agosto 1972, n. 15 il nuovo
regime di assegnazione in locazione e quelli trasferiti o da
trasferire alla Provincia a norma degli articoli 8, 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, non
possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari. Fermo restando
quanto disposto alla lettera b) primo comma dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 restano salvi
in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli
alloggi, i quali fino alla data del 6 settembre 1972 abbiano fatto
richiesta di cessione in proprietà ai sensi delle disposizioni di
legge, applicabili in tale data".
Si tratta, ritiene il giudice a quo, di norma retroattiva, eppercio
non ex se illegittima, atteso che il principio della irretroattività
della legge sarebbe un principio generale dell'ordinamento, ma avrebb
rilievo costituzionale nel solo campo penale. Nella specie, tuttavia,
il legislatore provinciale avrebbe irrazionalmente prescelto la data
del 6 settembre 1972, quale discrimine fra la salvezza e il venir men
dei diritti quesiti degli interessati alla cessione in proprietà
degli alloggi di tipo economico-popolare.
Infatti, da un lato, non esiste alcuna ragione sul piano soggettivo
per riconoscere agli interessati trattamento favorevole o deteriore a
seconda che abbiano o meno presentato domanda anteriormente alla data
predetta. Dall'altro, e sul piano oggettivo, priva di rilievo
giustificativo parrebbe la coincidenza fra la data prescelta e quella
dell'entrata in vigore della l. prov. Bolzano n. 15 del 1972, che non
disciplina in alcun modo l'istituto della cessione in proprietà, e
che comunque non ha nulla a che vedere con gli alloggi allora di
proprietà dell'INCIS.
Da ciò, deriverebbe lesione del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 Cost.
Non violato appare invece, per il giudice a quo, l'art. 47 Cost.,
che non preclude al legislatore la possibilità di eliminare forme
particolari di accesso alla proprietà dell'abitazione.
Il giudice rimettente non motiva espressamente in punto di
rilevanza.
1.2. - Nel giudizio si è costituito, con atto depositato in data 1
ottobre 1979, l'IPEAA, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Guarino
e O. Tiefenbrunner.
L'Istituto, esposti i fatti di causa, argomenta nel senso della
infondatezza della questione de qua.
Premette, l'Istituto, che la l. 22 ottobre 1971 n. 865 (c.d. legge
sulla casa) e la normativa delegata emanata sulla scorta di essa
(d.P.R. nn. 1035 e 1036 del 1972) hanno innovato alla normativa
precedente - risultante dalle leggi nn. 2 del 1959 e 231 del 1962,
nonché dalla l. prov. Bolzano n. 3 del 1963 -, sostituendo al
principio generale della cessione in proprietà degli alloggi di tipo
economico-popolare quello della cessione in locazione, con effetto
abrogativo delle norme anteriori. La cessione in proprietà viene
conservata, dalla normativa del 1971-1972, per il futuro, solo nel
limite del 15% degli alloggi costruiti con i finanziamenti di cui
all'art. 67, lett. c) e d), l. n. 865, mentre per il passato vengono
fatte salve le domande di cessione già presentate dagli aventi
diritto.
La Provincia di Bolzano, titolare di competenza legislativa primari
nel settore dell'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 8 dello
Statuto, ha disciplinato la stessa materia della l. n. 865 del 1971
con l. prov. n. 15 del 1972, che si discosta in modo rilevante dalla
legge statale. Anche la normativa provinciale, tuttavia, si ispira al
principio della assegnazione in locazione, e non dalla cessione in
proprietà degli alloggi economico-popolari, come è dimostrato dal
fatto che della cessione nessuna delle disposizioni contenute in dett
normativa fa menzione. Il che comporta che sul piano nazionale a
partire dal 22 ottobre 1971, e su quello provinciale almeno
dall'entrata in vigore della l. 20 agosto 1972 n. 15, le domande di
cessione in proprietà non possono più trovare accoglimento.
I principi di cui alla l. prov. Bolzano n. 15 del 1972, sono stati
poi confermati dall'altra legge provinciale n. 13 del 1977, che li ha
ribaditi in forma espressa. L'art. 20 di tale legge, che limita al 6
settembre 1972 la salvezza dei diritti quesiti degli aspiranti alla
cessione in proprietà di alloggi economico-popolari, non può
considerarsi, come sostiene invece il giudice rimettente, illegittimo
La scelta di quella data, infatti, non è casuale, ma legata
all'entrata in vigore della legge provinciale (la n. 15 del 1972) che
aveva interamente riformato il settore dell'edilizia abitativa
agevolata. È a quella legge che risale l'eliminazione nella Provinci
dell'istituto della cessione in proprietà: la l. n. 13 del 1977
ribadisce i principi ivi fissati, solo perché la riforma del 1972,
per la sua formulazione non troppo chiara, aveva dato luogo a non
lievi dubbi interpretativi. L'aggancio all'entrata in vigore della
normativa del 1972, allora, lungi dal discriminare tra soggetti e
soggetti in ordine al tempo, vuole proprio evitare disparità di
trattamento tra chi già in origine aveva ben inteso la l. n. 15 del
1972, e si era astenuto dal presentare domanda di cessione, e chi
invece aveva della stessa seguito un'erronea interpretazione,
presentando domanda. Né può dirsi che la l. prov. n. 15 del 1972 no
avesse, come sostiene invece il Tribunale, nulla a che fare con gli
alloggi allora di proprietà dell'INCIS, atteso che l'art. 41 della
legge prevede che la stessa si applichi - fra gli altri - anche agli
alloggi costruiti dagli enti di cui all'art. 16 del T.U. sull'edilizi
popolare ed economica n. 1165 del 1938, enti fra i quali è compreso
appunto l'INCIS.
Giustificate, infine, paiono le particolarità che la normativa
provinciale presenta rispetto a quella applicabile sul piano
nazionale. Sono infatti le stesse esigenze delle diverse realtà
locali che sorreggono il principio autonomistico, che legittimano tal
differenziazioni (si ricordano le sentenze di questa Corte nn. 34 del
1961, 64 del 1965, 26 del 1966).
1.3. - Nel giudizio si è altresì costituita, con atto depositato
in data 10 ottobre 1979, la Provincia autonoma di Bolzano,
rappresentata e difesa dall'avv. G. Guarino.
La difesa della Provincia svolge considerazioni di tenore
sostanziale e formulazione letterale in tutto simili a quelli
sintetizzati sub 1.2.
2. - Con lettera in data 29 settembre 1969, l'INCIS comunicava ai
sigg.ri Luigi Serra ed Alfredo Giuffrida che gli alloggi di proprieta
dell'Istituto, dei quali essi risultavano locatori, entrambi siti in
Bolzano, erano "per il momento" esclusi dalla cessione in proprietà,
in quanto compresi nella quota di riserva di cui all'art. 2 della l.
27 aprile 1962 n. 231.
I locatori reiteravano, in data 1 marzo, 2 marzo e 8 luglio 1976,
domanda di cessione, che l'IPEAA, nel frattempo subentrato all'INCIS
nella proprietà degli alloggi, riteneva di non poter soddisfare,
attesa la ricomprensione degli alloggi stessi nella quota di riserva,
ed in considerazione del fatto che all'epoca risultava in corso di
emanazione una legge provinciale interessante la materia dei riscatti
degli alloggi di tipo economico-popolare. Di conseguenza, i locatori
convenivano l'IPEAA avanti il Tribunale di Bolzano, acciocché
accertasse il loro diritto alla cessione degli alloggi.
L'IPEAA resisteva, sostenendo che detti alloggi dovevano
considerarsi non cedibili perché rientranti nella quota di riserva
che comunque l'istituto della cessione in proprietà era venuto meno
implicitamente per effetto della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n.
15, ed esplicitamente per effetto dell'art. 20 l. prov. Bolzano 23
maggio 1977 n. 13.
Il Tribunale di Bolzano acquisiva in istruttoria prova documentale
del possesso, da parte degli attori, dei requisiti soggettivi ed
oggettivi necessari per la cessione in proprietà e prova testimonial
della immanenza della quota di riserva.
In sede di precisazione delle conclusioni, la difesa degli attori
avanzava il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
l. prov. Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 in riferimento agli artt. 3 e 4
Cost.
2.1. - Con ordinanza emessa in data 6 febbraio 1981, iscritta al n.
244 r.o. 1981, il Tribunale di Bolzano sollevava questione incidental
di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. prov. Bolzano n. 13 de
1977, in riferimento all'art. 3 Cost.
Il Tribunale, eccezion fatta per l'aggiunta dell'osservazione
secondo cui il legislatore provinciale è sempre tenuto a rispettare
principi generali dell'ordinamento giuridico (fra i quali è da
comprendere quello della irretroattività della legge) svolge
considerazioni di tenore sostanziale e formulazione letterale in tutt
simili a quelli sintetizzati sub 1.1.
2.2. - Nel giudizio si sono costituiti, con atto depositato in data
1 aprile 1981 i sigg.ri Luigi Serra e Alfredo Giuffrida,
rappresentati e difesi dall'avv. A. Leurini. La difesa delle parti
private osserva, anzitutto, che gli interessati avevano presentato
domanda di cessione degli alloggi in data anteriore a quella fissata
dalla norma impugnata quale limite per la salvezza dei diritti già
maturatisi. Il fatto che gli alloggi locati agli interessati fossero
da ritenere non cedibili perché compresi nella quota di riserva, no
inciderebbe nella salvezza dei diritti di coloro che - come gli
interessati - avessero comunque presentato domanda anteriormente alla
data predetta.
Per ciò che attiene più propriamente alla quaestio legitimitatis,
si rileva che l'eliminazione del diritto alla cessione in proprietà
degli alloggi popolari, incidendo in una materia di grande rilievo
sociale, non può, per essere razionale, che essere disposta pro
futuro e non retroattivamente. Più convincente, pertanto, appare la
scelta operata dal legislatore statale con l'art. 27 l. 8 agosto 1977
n. 513, modificato dall'art. 52 l. 5 agosto 1978 n. 457, di quella
adottata dal legislatore provinciale con la norma impugnata. Norma,
questa, che non tiene quindi conto degli artt. 4 e 5 dello Statuto
della Provincia autonoma di Bolzano, che impongono alla Provincia,
rispettivamente, di legiferare "in armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" e nei limiti "dei
principi stabiliti dalla legge dello Stato".
Violati, altresì, sarebbero gli artt. 47 e 3 Cost., quest'ultimo,
in particolare, perché discrimina gli assegnatari degli alloggi siti
in Provincia di Bolzano che abbiano presentato domanda successivament
alla data indicata nella norma impugnata, nei confronti degli
assegnatari di alloggi siti nel resto del territorio nazionale, per i
quali la legge dello Stato ha previsto la eliminazione del diritto
alla cessione in proprietà solo ad esaurimento dei programmi edilizi
previsti. In ordine, infine, all'arbitrarietà della scelta della dat
del 6 settembre 1972 quale limite per la salvezza dei diritti quesiti
in ordine alla cessione in proprietà di alloggi economici e popolari
le parti private svolgono considerazioni non dissimili da quelle
rinvenibili nell'ordinanza di rimessione, ma rilevano in aggiunta un
ulteriore vizio, risultante dal contrasto con l'art. 8 del d.P.R. 20
gennaio 1973 n. 115, che trasferendo alle Province autonome gli
alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, aveva fatto
salvi i diritti di coloro che avessero presentato domanda di cessione
in proprietà anteriormente alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto presidenziale.
2.3. - Nel giudizio si è altresì costituito, con atto depositato
in data 11 settembre 1981 l'IPEAA, rappresentato e difeso dagli avv.t
O. Tiefenbrunner e G. Guarino.
La difesa dell'Istituto svolge considerazioni di tenore sostanziale
e formulazione letterale in tutto simili a quelli sintetizzati sub
1.2.
2.4. - Nel giudizio si è altresì costituita, con atto depositato
in data 30 luglio 1981 la Provincia autonoma di Bolzano, rappresentat
e difesa dall'avv. G. Guarino.
La difesa della Provincia svolge considerazioni di tenore
sostanziale e formulazione letterale in tutto simili a quelli
sintetizzati sub 2.3.
3. - In cause di oggetto e contenuto analoghi a quelli delle
controversie descritte sub 1 e sub 2, pure promosse avanti il
Tribunale di Bolzano, la difesa delle parti private - costituitasi
avverso l'IPEAA per il riconoscimento del diritto alla cessione in
proprietà dell'alloggio occupato a titolo di locazione, cessione
richiesta con domanda presentata nel mese di dicembre 1973 - avanzava
il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della l. prov.
Bolzano 23 maggio 1977 n. 13, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.
L'adito Tribunale non si pronunciava sul punto rigettando la domand
principale nel presupposto della mancata prova, da parte degli attori
dei requisiti necessari per la cessione in proprietà (artt. 2, 15 e
23 ult. co., d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035).
In riforma di tale decisione, la Corte di appello di Trento
accoglieva la domanda attrice, dichiarando il diritto dei locatari
alla cessione in proprietà degli alloggi occupati.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, per tre
motivi, l'IPEAA. I locatari resistevano con contro-ricorso.
3.1. - Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1982, iscritta al n.
590 r.o. 1982, la Corte di Cassazione sollevava questione incidentale
di legittimità costituzionale del predetto art. 20 l. prov. Bolzano
n. 13 del 1977, "nella parte in cui - abolendo con efficacia
retroattiva l'istituto della cessione in proprietà degli alloggi, pe
i quali è stato introdotto con la parte quinta della legge
provinciale 20 agosto 1972 n. 15 il nuovo regime delle assegnazioni i
locazione - fa salvi i diritti degli assegnatari degli alloggi
soltanto per coloro che abbiano fatto richiesta di cessione entro la
data del 6 settembre 1972", in riferimento all'art. 3 Cost.
La Corte ricorda che, con il primo motivo di ricorso, l'IPEAA
lamenta la violazione dell'art. 20 l. prov. Bolzano n. 13 del 1977,
atteso che la Corte d'appello ingiustificatamente avrebbe proceduto a
una interpretazione della prima parte di quella disposizione, (che
regola il divieto di cessione in proprietà degli alloggi) quando
sarebbe stato sufficiente far riferimento alla seconda (che limita al
6 settembre 1972 la salvezza dei diritti già maturatisi) per
respingere le domande attrici. Con il secondo motivo, l'IPEAA lamenta
la violazione e la falsa applicazione della stessa norma, in relazione
agli artt. 41 sgg. l. prov. Bolzano n. 15 del 1972, nonché 8, n. 10
e 16, Statuto T.A.A., nonché il vizio di motivazione su un punto
decisivo della controversia. Lo Statuto, a giudizio dell'IPEAA,
attribuisce alla Provincia competenza legislativa primaria - e
connessa competenza amministrativa - nella materia dell'edilizia
agevolata, si che illegittimamente si nega alla stessa - come ha
invece fatto la Corte d'appello - tale competenza in riferimento alle
case INCIS prima del 31 dicembre 1973, data del trasferimento delle
stesse alla Provincia, confondendo fra titolarità dei diritti e
titolarità delle competenze legislative e amministrative. Le case
INCIS, poi, sono indirettamente ricomprese nella normativa di cui all
l. prov. Bolzano n. 15 del 1972, perché essa richiama (art. 41) gli
enti di cui all'art. 16 T.U. n. 1165 del 1938, fra i quali è compres
anche l'INCIS. La scelta del 6 settembre 1972, infine, è razionale e
non casuale, e coincide con l'entrata in vigore della l. prov. n. 15
del 1972, che riforma la materia dell'edilizia abitativa nel suo
complesso.
Con il terzo motivo, l'IPEAA denunzia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 2 del
1959, modificato dalla l. n. 231 del 1962, nonché la violazione e
falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Illegittimamente, infatti
la Corte d'appello avrebbe mancato di accollare agli attori l'onere d
provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la
cessione in proprietà.
La Corte di Cassazione, ritiene necessario, in premessa, affrontare
il problema della fonte, nell'ordinamento provinciale di Bolzano,
della abolizione dell'istituto della cessione in proprietà. Nega, la
S.C., che tale fonte possa rinvenirsi nella l. prov. Bolzano n. 15 de
1972, che ha disposto sulle sole assegnazioni in locazione, tacendo
sulla cessione in proprietà (non importa, dunque, che gli alloggi
INCIS fossero ricompresi ex art. 41, nella disciplina di quella legge
che tra l'altro non poteva precludere all'INCIS di operare cessioni,
fino alla data del 31 dicembre 1973). La fonte dell'abolizione va
invece identificata nell'art. 20 l. prov. Bolzano n. 13 del 1977. Tal
disposizione ha efficacia innovativa, e preclude l'accoglimento delle
domande presentate prima del 31 dicembre 1973 ma dopo il 6 settembre
1972, poiché non si può confondere fra la titolarità del diritto
reale sugli alloggi, e la titolarità dei relativi poteri legislativi
ed amministrativi.
Così interpretato, l'art. 20 l. prov. Bolzano n. 13 del 1977 pare
alla Corte di Cassazione violativo dell'art. 3 Cost.
Ritiene la Corte rimettente che la discriminazione fra coloro che
hanno presentato domanda di cessione prima del 6 settembre 1972, e
coloro che l'hanno presentata successivamente, sia priva di razionale
giustificazione. Non vale, infatti, a legittimarla, la coincidenza co
l'entrata in vigore della l. prov. Bolzano n. 15 del 1972: questa non
disponeva che per l'avvenire, e non poteva sottrarre ai singoli
interessati i rispettivi diritti, ivi compreso quello di presentare l
domanda di cessione successivamente all'entrata in vigore della legge
d'altro canto, la norma impugnata viola il principio (non
costituzionale ma) generale di irretroattività della legge, che
richiede la salvezza del massimo numero possibile di situazioni
soggettive esaurite e di diritti quesiti. Non sussistono, poi,
finalità costituzionali che legittimino tale discriminazione che par
anzi costituire un ostacolo all'accesso - garantito in Costituzione -
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.
La Corte di Cassazione ritiene infine che la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 l. prov. Bolzano n. 13 del
1977 sia rilevante, atteso che, in ordine al possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per la cessione in proprietà, va accolta
l'interpretazione della Corte d'appello e non quella dell'IPEAA. Tale
possesso è infatti disciplinato dal d.P.R. n. 2 del 1959, modificato
dalla l. n. 231 del 1962 e non dal d.P.R. n. 1035 del 1972:
quest'ultimo riguarda infatti la sola assegnazione in proprietà ab
initio e non la cessione in proprietà di alloggi già locati, per i
quali la titolarità dei requisiti per la cessione è già stata
implicitamente accertata alla data dell'assegnazione in locazione,
onde eventuali ragioni di decadenza avrebbero dovuto essere provate
dall'Istituto locatore e non dal privato locatario. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze in epigrafe hanno
identico oggetto, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi con un'unica sentenza.
2. - Le ordinanze di rimessione traggono origine da giudizi
promossi da cittadini titolari di contratti di locazione di case site
nel comune di Bolzano - già appartenenti all'Istituto nazionale per
le case degli impiegati dello Stato (INCIS) e trasferite in
proprietà - in forza del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 e con
effetto dal 31 dicembre 1973 - all'Istituto provinciale per
l'edilizia abitativa agevolata (IPEAA) di Bolzano. Nei confronti di
quest'ultimo Ente detti locatari avevano prodotto, in date diverse e
successive al giugno 1972, domande giudiziali dirette a conseguire in
forza del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 27
aprile 1962 n. 31 - l'accertamento del diritto ad ottenere in
proprietà gli alloggi già condotti in locazione. Nel corso di detti
giudizi gli attori eccepivano l'illegittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 23 maggio
1977, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. Nei giudizi di cui ai
nn. 689 r.o. 1979 e 244 r.o. 1981 il giudice adi'to in primo grado il
tribunale di Bolzano - dichiarava rilevante e non manifestamente
infondata, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale così prospettata, rimettendo gli atti a
questa Corte. Negli altri due giudizi l'eccezione non veniva accolta
né in primo né in secondo grado, mentre la domanda degli attori
veniva prima respinta poi accolta nel merito. L'incidente di
costituzionalità del predetto art. 20 della legge prov. Bolzano n.
13 del 1977, veniva però successivamente sollevato, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., con due ordinanze della Corte di
Cassazione.
3 - La norma impugnata stabilisce che gli alloggi per i quali è
stato introdotto con la parte quinta della legge provinciale di
riforma dell'edilizia abitativa del 20 agosto 1972 n. 15 il nuovo
regime di assegnazione in locazione e quelli trasferiti o da
trasferire alla Provincia a norma degli artt. 8, 10 e 11 del d.P.R.
20 gennaio 1973 n. 115 non possono essere ceduti in proprietà agli
assegnatari, restando "salvi in ogni caso i diritti che possono
derivare agli assegnatari degli alloggi, i quali fino alla data del 6
settembre 1972 abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai
sensi delle disposizioni di legge, applicabili in tale data".
Secondo i giudici rimettenti tale norma avrebbe eliminato nella
provincia di Bolzano l'istituto della cessione in proprietà degli
alloggi di tipo economico-popolare, facendo salvi soltanto i diritti
di quanti avevano presentato domanda di cessione prima della data del
6 settembre 1972. La scelta di questa data come discrimine tra la
salvezza e il venir meno dei diritti degli interessati alla cessione
in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare, sarebbe -
secondo le ordinanze di rimessione - irrazionale, non esistendo
ragione, né dal punto di vista soggettivo né da quello oggettivo,
per riconoscere agli interessati trattamento favorevole o deteriore a
seconda che avessero presentato domanda anteriormente o
successivamente alla data predetta. Di qui il dubbio sulla lesione
del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
4. - Il diritto alla cessione in proprietà degli alloggi di tipo
economico e popolare di proprietà dell'INCIS discende dal d.P.R. 17
gennaio 1959 n. 2 e dalle successive modificazioni, contenute in
particolare nella legge 27 aprile 1962 n. 231. In tali fonti sono
previste le condizioni e le modalità per la cessione in proprietà
agli assegnatari degli alloggi. In particolare l'art. 4, 1 co., per
come modificato dall'art. 3 della legge n. 231 del 1962, afferma che
"hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono
assegnatari delle case contemplate nella presente legge", case da
considerarsi tutte oggetto di riscatto salve le eccezioni
espressamente previste dalla legge (quota di riserva, alloggi adibiti
a servizi e sedi dell'Amministrazione).
Le difese della Provincia autonoma di Bolzano e dell'IPEAA hanno
sostenuto che la predetta normativa sarebbe stata abrogata dalla
legge statale 22 ottobre 1971 n. 865 e dai successivi decreti
delegati 30 dicembre 1972 nn. 1035 e 1036, il cui contenuto sarebbe
incompatibile con la precedente legislazione. A tale abrogazione
sarebbe conseguita la salvezza delle sole situazioni consolidatesi
prima dell'entrata in vigore della legge n. 865 del 1971 attraverso
la presentazione prima di tale data della domanda di cessione in
proprietà. Hanno ancora sostenuto che tutte le normative statali
contemplanti istituti diversi dall'assegnazione in locazione degli
alloggi popolari sarebbero state implicitamente abrogate dalla legge
provinciale 20 agosto 1972 n. 15, in quanto finalizzata a fare
dell'assegnazione in locazione l'unico istituto previsto per
l'accesso alla abitazione economica e popolare da parte delle
famiglie e delle persone anziane a più
basso reddito. Infine, che la legge provinciale di Bolzano 23 maggio
1977 n. 13, nella quale è contenuta la norma impugnata, che elimina
esplicitamente la cessione in proprietà, avrebbe solo confermato
quanto implicitamente previsto nella legge del 1972 al fine di
dirimere sul terreno interpretativo i contrasti insorti in relazione
alla applicazione di talune disposizioni di quest'ultima legge.
Pertanto la scelta - effettuata dall'art. 20 della legge n.13 del
1977 - di salvaguardare solo le domande di cessione in proprietà
presentate prima del 6 settembre 1972, sarebbe fondata su di una base
di incontestabile razionalità, perché avrebbe ritenuto decisiva la
data dell'eliminazione, sia pure implicita, del diritto alla cessione
in proprietà.
5. - Contrariamente a quanto ritenuto dalle difese della Provincia
autonoma di Bolzano e dell'IPEAA, l'analisi della portata della
legislazione ora ricordata conduce ad escludere che la abrogazione
dell'istituto della cessione in proprietà possa essere intervenuta
per effetto delle leggi statali e provinciali entrate in vigore in
materia prima del 1977.
La legge statale n. 865 del 1971 ha riordinato tutto il comparto
della edilizia residenziale pubblica con un impegnativo programma di
interventi di edilizia abitativa e l'attribuzione di più ampi
compiti e funzioni agli Istituti Autonomi Case Popolari ristrutturati
e rinnovati, e con il trasferimento a questi ultimi del patrimonio
degli enti pubblici con competenze in materia edilizia a carattere
nazionale e locale. In ordine alla programmata costruzione di alloggi
destinati alla generalità dei lavoratori e ad altre categorie di
beneficiari, viene stabilito che l'accesso alla abitazione debba
avvenire attraverso lo strumento della assegnazione in locazione e -
per una parte limitata - della cessione in proprietà. Ma in nessun
modo il nuovo indirizzo tracciato dalla legge e completato dai
decreti delegati nn. 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972 ha preso in
considerazione, disciplinato o modificato le situazioni degli
assegnatari di case appartenenti al patrimonio dell'INCIS o di altri
consimili enti, se non nel senso che le situazioni giuridiche
attinenti alle proprietà immobiliari degli stessi enti e quindi
specificamente il diritto alla cessione in proprietà degli alloggi a
favore degli assegnatari, avrebbero dovuto esser fatte valere -
parallelamente al trasferimento dei beni - nei confronti degli
Istituti Autonomi Case Popolari.
Solo con la legge 8 agosto 1977 n. 513 (all'art. 27, modificato
con la legge 5 agosto 1978 n. 457) vengono abrogate - con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge - le norme contenute nel
d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963 n. 60
nonché in altre leggi che comunque disciplinano la cessione in
proprietà agli assegnatari - in locazione - di alloggi di edilizia
residenziale pubblica: ma con la previsione della salvaguardia, ai
fini della cessione in proprietà, degli effetti delle domande
presentate prima dell'entrata in vigore della legge e confermate
entro il termine di sei mesi.
In relazione a questo quadro della legislazione statale,
maturatosi tra il 1971 e il 1978, non trova alcun riscontro
l'affermazione secondo la quale la legge n. 865 del 1971 avrebbe
implicitamente fatto venir meno l'istituto della cessione in
proprietà in vigore per gli alloggi assegnati dall'INCIS. Tale
istituto, infatti, non è incompatibile con i contenuti della legge
n. 865 del 1971, ed in realtà continua ad operare sino alla riforma
(espressa) apportata dalla legge n. 513 del 1977. Le domande di
cessione in proprietà presentate sino alla data di entrata in vigore
di quest'ultima sono quindi non a caso fatte salve, Sempreché
confermate e corredate dai requisiti richiesti dalla legge per
l'acquisto della proprietà.
6. - Parimenti, non si può ritenere che la legge provinciale di
Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 abbia abrogato la legislazione statale
che prevedeva e disciplinava la cessione in proprietà degli alloggi
appartenenti al patrimonio dell'INCIS, da questo concessi in
locazione. Anche in questa legge - come nella legge statale n. 865
del 1971 - manca un qualsiasi concreto riferimento al diritto degli
assegnatari di ottenere in proprietà gli alloggi locati. Manca
altresì, nel testo della legge e nei lavori preparatori, un
qualsiasi cenno che faccia scorgere una effettiva volontà del
legislatore e della legge diretta all'eliminazione dell'istituto.
Anzi: dagli atti e dalle discussioni emerge - attraverso la rinunzia
del legislatore provinciale alla scelta di avvalersi del diritto di
superficie in ordine alle aree espropriate - un chiaro indirizzo
favorevole al diritto di proprietà della casa di abitazione.
È d'altra parte verosimile che, se l'intento di incidere su
diritti soggettivi di cittadini e di eliminare un istituto esistente
nella provincia di Bolzano anche in forza di una normativa
provinciale, fosse stato effettivamente voluto e perseguito dal
legislatore, detta scelta avrebbe certo dovuto trovare il modo di
esplicitarsi in qualche momento ed atto del processo di formazione
della legge.
Né si può condividere la tesi secondo la quale le finalità
della legge e i suoi contenuti sarebbero così incompatibili col
permanere dell'istituto della cessione in proprietà, da determinare
necessariamente, anche se implicitamente, l'abrogazione della
normativa che lo regola.
Questa lettura è stata contestata da tutte le ordinanze di
rimessione, non escluse le due emesse dalla Corte di Cassazione, e
non pare comunque avere pregio. Ed invero, la legge prov. Bolzano n.
15 del 1972, adottata sulla base della competenza primaria attribuita
alla provincia di Bolzano dallo Statuto della Regione Trentino
Alto-Adige, esprime l'intendimento del legislatore provinciale di
riorganizzare la legislazione in materia di edilizia pubblica facendo
riferimento, per i programmi futuri di intervento, ai cittadini di
più basso tenore di vita quali destinatari, ed all'istituto della
assegnazione in locazione quale strumento. Ma questa disciplina non
copre l'intera materia dell'edilizia economico-popolare regolata
dalla normativa statale, né si può ritenere o desumere dalla sua
finalità che essa voglia dare una nuova regolamentazione a tutta
l'area dell'edilizia economico-popolare.
Ed infine è significativo il fatto che il divieto di cessione in
proprietà sarà sancito in modo espresso solo con l'art. 20 della
legge provinciale n. 13 del 1977, senza peraltro che nella
disposizione sia contenuto alcun accenno ad una portata
interpretativa delle norme nella stessa contenute, né alcun altro
elemento tendente a farla apparire come una sorta di conferma di una
precedente eliminazione dell'istituto da parte della legge
provinciale n. 15 del 1972.
7. - Sulla base di queste premesse, la questione di
costituzionalità dell'art. 20 della legge prov. Bolzano 23 maggio
1977 n. 13, sollevata per violazione dell'art. 3, va dichiarata
fondata. Infatti, una volta esclusa la natura interpretativa della
norma impugnata e l'efficacia abrogativa della legge provinciale n.
15 del 1972, viene a mancare una qualsiasi razionale giustificazione
della scelta della data del 6 settembre 1972 quale discrimine fra la
salvezza ed il venir meno del diritto degli assegnatari ad ottenere
la cessione in proprietà degli alloggi.
Proprio il fatto che, come già detto, la l. prov. n. 15 del 1972
non abbia inciso sull'istituto della cessione in proprietà, né - di
conseguenza - sui diritti soggettivi e sulle aspettative alla
cessione connesse, fa apparire del tutto arbitraria la scelta della
data predetta da parte del legislatore provinciale in occasione della
riforma del 1977, legislatore che più ragionevolmente avrebbe dovuto
ispirarsi al principio della salvezza almeno delle domande di
cessione in proprietà presentate prima dell'entrata in vigore della
riforma stessa.
Né, a sostenere il pregiudizio - arrecato ex post dalla l. prov.
n. 13 del 1977 alle aspettative ormai maturatesi in ordine alla
cessione in proprietà degli alloggi già nel patrimonio dell'INCIS -
può valere il richiamo a qualche specifico principio costituzionale.
Anzi, l'art. 47, 2 co., Cost., il quale prevede che la Repubblica
"Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione", deve indurre a tutt'altra conclusione. Qualunque
lettura si voglia dare di quel principio costituzionale, non è
ammissibile rovesciare integralmente la logica del precetto così
posto, per giustificare una compromissione del diritto all'accesso
alla proprietà della casa di abitazione, come quella prodotta dalla
normativa impugnata. L'art. 20 della l. prov. Bolzano n. 13 del 1977,
dunque, non trova alcun supporto nei principi costituzionali e, al
contrario, determinando discriminazioni irrazionali e arbitrarie tra
soggetti egualmente titolari del diritto a conseguire - mediante
presentazione di domanda - la cessione in proprietà degli alloggi
loro assegnati in locazione, viola l'art. 3 della Costituzione; esso
perciò va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in
cui prevede che il diritto dell'assegnatario in locazione degli
alloggi già appartenenti al patrimonio dell'INCIS e trasferiti
all'IPEAA di Bolzano (del quale solo è questione nei giudizi
principali) in ordine alla cessione in proprietà degli stessi resti
salvo solo qualora la domanda di cessione in proprietà sia stata
presentata entro e non oltre il 6 settembre 1972.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
provinciale di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 nella parte in cui
prevede che il diritto dell' assegnatario alla cessione in proprietà
degli alloggi già appartenenti al patrimonio dell'INCIS e trasferiti
all'IPEAA di Bolzano, resti salvo solo qualora la domanda di cessione
in proprietà sia stata presentata entro e non oltre il 6 settembre
1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte