Sentenza n. 178/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 154/1991
- art. 7legge 254/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
15 maggio 1991, n. 254 (di conversione del decreto legge 16 marzo
1991 n. 83 recante "modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429,
conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516 in materia di repressione delle
violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative
pendenze") promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dalla
Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Firenze contro Cascio Riccardo iscritta
al n. 691 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio penale a carico di un soggetto imputato del
reato di cui all'art. 1, comma secondo n. 1, legge 7 agosto 1982 n.
516, per omessa annotazione di corrispettivi nel libro giornale, ed
assolto in primo grado alla stregua della nuova disciplina sub art. 1
d.-l. 1991 n. 83 (escludente la rilevanza penale della suddetta
omissione quando - come nella specie - il corrispettivo risulti
annotato in altra scrittura contabile e sia stata versata l'imposta
globalmente dovuta), la Corte di Cassazione, adita in sede di
impugnazione avverso la decisione del Tribunale - premesso che alla
applicazione della sanatoria (rectius della nuova disciplina della
riferita infrazione, in via di sanatoria) ai sensi degli artt. 1 ed 8
della legge n. 154 di conversione del citato d.-l. n. 83 del 1991,
ostava il principio di ultrattività delle norme penali finanziarie
sub art. 20 legge 1929 n. 4, derogato dall'art. 7 della stessa legge
n. 154/91 solo per ipotesi di reato, contenute nella medesima legge
516/82 (e nella legge n. 17/85), diverse da quelle in esame - ha
ritenuto di conseguenza rilevante, ed ha per ciò sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale del predetto art. 7 della legge 154/1991
nella parte appunto in cui esclude dal beneficio della sanatoria
l'ipotesi di reato previsto dall'art. 1 secondo comma legge 516/82.
Ad avviso della Corte a quo, la denunciata esclusione si porrebbe
infatti in contrasto con il precetto dell'eguaglianza, atteso che
"anche sul piano etico giuridico", il reato escluso dal beneficio in
parola si risolverebbe in un comportamento "meno allarmante ed
antisociale" rispetto alle altre violazioni (omessa tenuta del
repertorio della clientela, irregolare tenuta delle scritture
contabili, omessa dichiarazione ed omesso versamento da parte del
sostituto d'imposta) viceversa assoggettate alla indicata deroga.
2. - Di detta questione, l'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità
o in subordine l'infondatezza. Considerato in diritto
1. - La legge 15 maggio 1991 n. 154, di conversione del decreto
legge 16 marzo 1991 n. 83 - nel quadro della già da tempo auspicata
e programmata revisione organica della legislazione penale tributaria
ed in una logica anticipativa delle perseguite finalità di
razionalizzazione ed armonizzazione dalle varie ipotesi criminose
attraverso una più oculata scelta e modulazione tra sanzioni penali
ed amministrative - ha provveduto, nell'immediato, a ridisegnare le
minori fattispecie già disciplinate dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429
conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516; di esse rinnovando più
ponderatamente la valutazione di gravità e diversamente graduando la
rispettiva sanzione, con risultati, in taluni casi, di alleggerimento
ed, in altri, di complessivo irrigidimento rispetto al precedente
trattamento sanzionatorio.
In forza del primo comma dell'art. 7 della stessa legge 154, le
nuove norme hanno effetto dalla data di entrata in vigore del
provvedimento legislativo, in coerenza con il principio dell'art. 20
della legge 7 gennaio 1929 n. 4 che sancisce l'ultrattività della
legge penale tributaria. Tuttavia il secondo comma dell'art. 7 pone
una deroga a tale principio per taluni dei reati considerati nelle
precedenti disposizioni, sempreché si provveda alla regolarizzazione
nei modi previsti nel successivo art. 8.
Nella suddetta deroga sono in particolare ricompresi i reati di
omessa od irregolare tenuta delle scritture (di cui all'art. 1 della
legge 516/82, come modificato dall'art. 1 della legge 154/91), di
omessa dichiarazione o versamento delle ritenute da parte del
sostituto di imposte ( sub art. 2 legge 516/82 a sua volta modificato
dall'art. 3 della legge 154) e di omessa tenuta e conservazione del
repertorio della clientela (di cui all'art. 3 co. 4 legge 1985 n. 17,
poi modificato dall'art. 2 legge 154).
Dalla deroga al principio di ultrattività restano invece esclusi
tutti i reati di cui all'art. 1 della legge 154/91 (ad eccezione di
quello del comma 6 e quello del primo comma dell'art. 2, ossia tutti
i reati di omessa dichiarazione e omessa fatturazione o annotazione
in scritture contabili.
2. - Proprio della legittimità di tale esclusione - e con
specifico riguardo al reato di omessa annotazione di corrispettivi ex
art. 1 secondo comma 1 cit. (per cui nella specie si procede) -
dubita ora il collegio rimettente: che all'uopo ipotizza il contrasto
del menzionato art. 7 (in parte qua) con l'art. 3 della Costituzione
per irragionevole disparità di trattamento, sul presupposto che il
reato escluso dalla suddetta deroga sia "di gran lunga meno
allarmante ed antisociale" rispetto alle altre violazioni che
viceversa ne beneficiano.
3. - La questione così prospettata è infondata.
Quella che - in relazione al considerato profilo di inclusione o
meno nella deroga al principio di ultrattività delle norme penali
tributarie - con l'ordinanza di rimessione in sostanza si censura è
infatti una valutazione (comparativa) di politica criminale, come
tale riservata all'esclusiva competenza del legislatore (cfr., da
ult., sent. 215/91).
Né può dirsi che l'esercizio della discrezionalità legislativa
riveli nella specie quegli aspetti di irragionevolezza che possono
giustificarne in tesi il controllo di costituzionalità.
Ed invero - per quanto innanzitutto attiene al prospettato
raffronto dell'ipotesi di omessa "annotazione" sub iudice con quelle
di omessa "tenuta" (del repertorio della clientela) ed irregolare
tenuta delle scritture contabili - è agevole rilevare che il più
favorevole trattamento riservato alle seconde, sotto il profilo del
dies a quo di efficacia della nuova disciplina, è assolutamente
coerente alla scelta di fondo operata sul piano sostantivo dallo
stesso legislatore del 1991, con l'attenuare, nel suo complesso, il
regime punitivo delle infrazioni del secondo tipo e l'irrigidire
viceversa il paradigma incriminativo delle infrazioni del primo tipo
(assumendo ad ipotesi base quelle configurate come aggravate nel
testo precedente).
Scelta, quest'ultima, a sua volta non certo censurabile sul piano
della razionalità: essendo di intuitiva evidenza la maggiore
insidiosità che presentano le condotte di omessa (od infedele)
annotazione (in scritture apparentemente regolari) rispetto a quelle
di radicale omissione od irregolare tenuta della documentazione
contabile (che consentono alla finanza di prescinderne ai fini
dell'accertamento fiscale).
Laddove per quanto poi attiene al residuo profilo della
comparazione, operata dal giudice a quo, in riferimento alle
violazioni del sostituto di imposta - a prescindere dalla reiterabile
considerazione che l'inclusione nella deroga sub art. 7 legge 154
consegue anche in questo caso all'alleggerimento delle fattispecie
assunte a parametro - va sottolineata l'assoluta disomogeneità (che
esclude la fondatezza della censura di violazione dell'art. 3 della
Costituzione) delle infrazioni poste a raffronto rispettivamente
ascrivibili al contribuente od al sostituto d'imposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 15 maggio 1991 n. 154 (di conversione del
d.l. 16 marzo 1991 n. 83 recante "modifiche al d.l. 10 luglio 1982 n.
429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516 in materia di repressione
delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative
pendenze"), "nella parte in cui esclude dalla sanatoria l'ipotesi di
reato prevista dall'art. 1 comma secondo, della legge 516/1982", in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte