Sentenza n. 178/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 69r.d.l. 680/1938
usata come parametro
- art. 12legge 152/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio
decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art.
12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento civile vertente tra l'INADEL e Reggiani Lede ed altra,
iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Reggiani Lede ed altra;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avv. Franco Agostini per Reggiani Lede ed altra;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 il Tribunale di Reggio
Emilia, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Lede Reggiani e
Sonia Zani (reg. ord. n. 560 del 1992), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, regio decreto legge 3 marzo 1938, n.
680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione
all'art. 12, legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti
alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di
ostetrica, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione
necessaria per la relativa ammissione al servizio.
Premette l'ordinanza che il Pretore di Reggio Emilia aveva, con
sentenza 30 novembre 1989, accolto le domande delle attrici
limitatamente alla durata del corso frequentato per il conseguimento
del diploma di ostetrica, e non di quello per il diploma di
infermiere professionale, propedeutico al primo; che aveva proposto
appello l'INADEL sostenendo che i corsi riscattabili sono soltanto
quelli post-universitari di perfezionamento.
2. - Osserva tra l'altro l'ordinanza che allo stato della
normativa vigente la domanda svolta dalle appellate in relazione al
corso di conseguimento del diploma di ostetrica non può essere
accolta in via interpretativa; che peraltro la sua esclusione ai fini
del riscatto non appare costituzionalmente legittima sia per
l'ingiustificata disparità di trattamento tra laureati ed altro
personale che abbia acquisito una preparazione professionale
qualificata (art. 3 della Costituzione), sia per la violazione del
principio di imparzialità imposto alla pubblica amministrazione
(art. 97 della Costituzione).
3. - Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno
presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale della norma denunziata. Considerato in diritto
1. - Viene ancora riproposta a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3
marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41
nella parte in cui non prevede la riscattabilità ai fini del
trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti alla durata dei
corsi di studio (nella presente causa) per il conseguimento del diploma di ostetrica.
2. - Senza ricordare qui tutti i passaggi dell'evoluzione
normativa in questa materia, che (come precisato dalla sentenza n.
128 del 1981 di questa Corte) risale al Testo Unico 21 febbraio 1895
n. 70, appare opportuno accennare soltanto alle fonti successive alla
norma denunziata (art. 69 cit.). Questa disponeva che gli impiegati
degli enti locali "muniti di laurea o di titolo equipollente, possono
chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata
legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la
laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei
posti occupati durante la carriera".
Nella legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) si
prevedeva (art. 24), per il personale femminile dipendente degli enti
locali, il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio
presso la scuola convitto per infermiera professionale.
Sempre con riguardo specifico al personale degli enti locali, la
legge 8 marzo 1968, n. 152 consentiva (art. 12) il riscatto "dei
periodi di studio universitario e dei corsi speciali di
perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di
quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".
3. - Queste espressioni (periodi di studio universitario e corsi
speciali di perfezionamento) hanno trovato un ampio chiarimento
legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, contenente un'analitica
disciplina dei vari tipi di scuole che possono essere costituite
presso le Università: a) di specializzazione, successivi alla
laurea; b) di perfezionamento, cui possono iscriversi "coloro che
sono in possesso di titoli di studio di livello universitario" per
"esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione"; c) o infine "scuole
dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non
sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una
formazione culturale e professionale nell'ambito universitario".
Più in particolare, l'art. 6 precisa che, per l'ammissione a questo
terzo tipo di scuole, "si applicano le disposizioni previste per
l'ammissione ai corsi di laurea".
Più recentemente, la legge 8 agosto 1991, n. 274, tra le diverse
norme in materia di ordinamento previdenziale, ha previsto (art. 8)
fra i periodi riscattabili anche "gli anni di studio corrispondenti
alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a
fini speciali".
4. - Con riguardo alla complessa normativa sopra sintetizzata, si
sono avuti numerosi interventi di questa Corte. In particolare, la
norma ora denunziata (art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n.
680) è stata dichiarata più volte costituzionalmente illegittima in
relazione a diversi corsi di studio, a partire dalla sentenza n. 128
del 1981 che, dopo aver tracciato le varie tappe dell'evoluzione
della legislazione in materia di riscatto "nel senso di concedere
alla
preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di
quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97
della Costituzione, nelle carriere direttive personale idoneo per
preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle
pubbliche amministrazioni", riconosceva la facoltà di riscattare gli
anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione
costituisca necessario requisito per l'immissione in carriera.
Con sentenza n. 1016 del 1988, si dichiarava l'illegittimità
della stessa norma nella parte in cui non prevede il riscatto della
durata del corso speciale di perfezionamento, il cui diploma di
tecnico biochimico sia richiesto, in aggiunta alla laurea, quale
condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Con le successive sentenze nn. 133 e 280 del 1991 e 426 del 1990
si sono ripetute analoghe dichiarazioni relativamente a corsi per
diplomi rispettivamente di assistente sociale, fisioterapista,
educatore professionale.
Nella stessa ottica di consentire l'immissione in carriera,
segnatamente per professioni emergenti nella complessa società
moderna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione, si
sono poste altre pronunce di illegittimità costituzionale dell'art.
24 della legge n. 1646 del 1962 (sentenze n. 765 del 1988 e n. 163
del 1989), dell'art. 13 della legge n. 1092 del 1973 (sentenze n. 535
del 1990 e n. 257 del 1991), dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968
(sentenza n. 26 del 1992).
5. - Già la precedente rassegna della normativa in materia e
della relativa giurisprudenza costituzionale sta a dimostrare la
fondatezza anche della presente questione di costituzionalità.
Devono invero essere riaffermati, oltre che la linea tendenziale
di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni
considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, anche i
principi accennati circa le due condizioni per la riscattabilità:
l'uno relativo alla natura dei corsi e l'altro dell'accertamento che
essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati
durante la carriera.
Non ci si limita al semplice richiamo delle diverse precedenti
pronunce di incostituzionalità, sia perché qui si tratta di
dichiarare la illegittimità della norma riguardo alla specifica
categoria dei corsi al fine speciale del diploma di ostetrica,
richiesto per occupare quei posti di lavoro, sia per precisare quanto
dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioè
che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo
di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai
corsi di laurea.
Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice a quo
esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla
data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di
riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle
retribuzioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,
del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)
convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di
ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini
speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria
per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso
della carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte