Sentenza n. 178/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo
comma, e 68, terzo comma, lettera f), della legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con
ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dal pretore di Trieste nel
procedimento penale a carico di Gojca Roberto, iscritta al n. 536 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di Gojca Roberto,
imputato del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. c) della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver fatto installare nell'aerea
di pertinenza del proprio edificio un serbatoio di gas di petrolio
liquefatto su piattaforma in cemento e relativa recinzione, in
assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta al vincolo
paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, il pretore di
Trieste, con ordinanza del 17 giugno 1992 (R.O. n. 536 del 1992), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 78,
primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
Il giudice a quo osserva che, a norma dell'art. 7 della legge
statale n. 94 del 1982, per le opere costituenti impianti tecnologici
al servizio di edifici già esistenti è necessaria la concessione
edilizia, quando le opere sono eseguite in zone sottoposte ai vincoli
paesaggistici, ambientali e architettonici di cui alle leggi n. 1089
e n. 1497 del 1939, mentre è sufficiente l'autorizzazione negli
altri casi.
Per contro la legge regionale de qua, per effetto del combinato
disposto delle norme impugnate, prevede sempre il rilascio della mera
autorizzazione con la conseguente possibilità di rilascio di
autorizzazione in sanatoria. Essa ha così l'effetto di rendere
lecita un'attività che la normativa statale considera invece
illecita e passibile di sanzione penale.
Risulterebbero quindi violati l'art. 3 della Costituzione,
sussistendo disparità di trattamento tra chi pone in essere la
medesima condotta nel Friuli-Venezia Giulia o in altre regioni,
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, a causa della
illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva
penale, esclusiva dello Stato, e gli artt. 116 della Costituzione e 4
dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), in quanto la stessa regione,
pur nell'esercizio della potestà legislativa, è tenuta ad
armonizzarsi con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e
con i principi fondamentali in essa stabiliti.
2. - È intervenuto nel giudizio il presidente della giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione venga
dichiarata non fondata.
Nell'atto di intervento si osserva che il contrasto rilevato dal
pretore tra la normativa regionale e quella statale in realtà non
esisterebbe, in quanto né l'art. 48 della legge n. 457 del 1978, né
l'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, come convertito nella legge
n. 94 del 1982, subordinerebbero le opere considerate alla
concessione edilizia. Considerato in diritto
1. - Gli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52
(Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica) sono impugnati nella parte in cui subordinano la
realizzazione di impianti tecnologici, destinati al servizio di
edifici già esistenti in zona sottoposta a vincolo paesistico, al
rilascio di semplice autorizzazione. Tale previsione si porrebbe in
contrasto con la normativa statale, che prevederebbe, invece, la
concessione edilizia, la cui mancanza comporta sanzioni penali.
Risulterebbero quindi violati l'art. 3 della Costituzione,
sussistendo disparità di trattamento tra chi pone in essere la
medesima condotta nel Friuli-Venezia Giulia o in altre regioni,
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, a causa della
illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva
penale, esclusiva dello Stato, e gli artt. 116 della Costituzione e 4
dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto la
stessa regione, pur nell'esercizio della potestà legislativa
esclusiva, è tenuta ad armonizzarsi con le norme fondamentali di
riforma economico-sociale e con i principi fondamentali in essa
stabiliti.
2. - La questione non è fondata.
Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, nella sentenza n.
100 del 1994, in occasione della verifica di conformità alla
Costituzione della stessa legge regionale del Friuli-Venezia Giulia
n. 52 del 1991 nella parte in cui richiede la sola autorizzazione, in
luogo della concessione, per le pertinenze di edifici esistenti e
l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione
di merci a cielo libero, anche nella fattispecie all'odierno esame il
presupposto interpretativo da cui muove il giudice remittente -
secondo il quale la normativa statale sottoporrebbe a concessione
edilizia, e non a semplice autorizzazione, le opere costituenti
impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, se
eseguite in zone sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi nn. 1089
e 1497 del 1939 - non trova riscontro in un'adeguata analisi della
normativa considerata.
L'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 stabilisce, al primo
comma, che sono soggetti ad autorizzazione, secondo la disciplina di
cui all'art. 48 della legge n. 457 del 1978, i lavori di recupero
abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 31 della citata legge, quali gli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, che
consentono, tra l'altro, la realizzazione o la integrazione dei
servizi igienico-sanitari e tecnologici e l'inserimento di elementi
accessori ed impianti.
L'applicazione della disciplina di cui all'art. 48 della legge n.
457 del 1978 comporta anche, per le opere sopraindicate, che la
relativa domanda di autorizzazione si intende accolta se il sindaco
non si pronuncia nel termine di novanta giorni, mentre nel caso in
cui i medesimi interventi riguardino edifici sottoposti ai vincoli
previsti dalle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939, non trova
applicazione l'istituto del silenzio-assenso, ed è, pertanto,
necessaria l'adozione di un esplicito provvedimento autorizzatorio.
Il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 include, tra gli interventi soggetti ad autorizzazione gratuita: alla
lett. a) le opere costituenti pertinenze o - per la parte che in
questa sede rileva - gli impianti tecnologici al servizio di edifici
già esistenti; alla lett. b) le occupazioni di suolo mediante
deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; alla
lett. c) le opere di demolizione, reinterri e scavi che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere.
La natura intrinseca di tali interventi, la loro limitata
rilevanza sul piano urbanistico ed edilizio, li rendono, infatti,
equiparabili a quelli indicati al primo comma.
L'art. 7, secondo comma, citato enuncia il presupposto della
conformità delle opere agli strumenti urbanistici, conformità che
deve, del resto, sussistere anche per l'adozione di un provvedimento
concessorio: per le opere che insistono in aree sottoposte a vincoli
paesistici o di interesse storico rimane, inoltre, fermo il principio
dell'esclusione del silenzio-assenso, così come prevede, mediante il
rinvio all'art. 48 della legge n. 457 del 1978, il primo comma della
stessa disposizione per lavori non meno rilevanti.
Ed infatti, come questa Corte ha affermato nella citata sentenza
n. 100 del 1994, la necessità di autorizzazione, comune a tutte le
opere che hanno identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è
correlata alla qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che
possa mutare il tipo di provvedimento richiesto (da autorizzatorio in
concessorio) allorché si sia in presenza di vincoli particolari. La
esigenza di garantire la valutazione degli interessi protetti da tali
vincoli risulta soddisfatta dalla previsione di un esplicito
provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori.
Rimangono comunque salvi, come pure rilevato nella ricordata
sentenza, gli strumenti di protezione e le sanzioni che il
legislatore prevede in modo specifico per la tutela degli interessi,
paesaggistici e ambientali, eventualmente coinvolti.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve escludersi che le
impugnate norme della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel
disporre che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sia
soggetta a semplice autorizzazione, si pongano in contrasto con la
disciplina prevista dalla normativa statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della
Costituzione e 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal pretore di
Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte