Sentenza n. 178/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 10d.P.R. 597/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) - recte: art. 10, primo comma, lett.
e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi) -, promosso con ordinanza
emessa il 15 dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di I grado di
Milano sul ricorso proposto da Fabiani Giandomenico Paolo contro
l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 908 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Fabiani Giandomenico Paolo, nonché
gli atti di intervento della Congregazione dei Testimoni di Geova e
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore
Renato Granata;
Udito l'avv.to Paolo Barile per Fabiani Giandomenico Paolo e per la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e l'Avvocato dello
Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Fabiani Giandomenico Paolo,
avente ad oggetto il riconoscimento della spettanza della deduzione
dal reddito imponibile della somma di lire 2.000.000 versata a titolo
di erogazione liberale a favore della Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova per scopi di culto, la Commissione tributaria di
primo grado di Milano con ordinanza del 14 dicembre 1994 ha sollevato
- in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art.
10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 nella parte in cui dispone la
deducibilità dal reddito, ai fini dell'I.R.Pe.F., di erogazioni
liberali a favore dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che
abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano.
In particolare la Commissione rimettente - nel richiamare la
sentenza n.195 del 1993 con cui questa Corte ha dichiarato
illegittimo, per violazione degli art. 8, 19, 2 e 3 della
Costituzione, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo
1988, n. 29, nella parte in cui limitava l'accesso ai contributi per
la realizzazione degli edifici di culto alla Chiesa cattolica e alle
sole altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato fossero
disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione -
rileva che le diverse confessioni religiose, purché non contrarie
all'ordinamento italiano, hanno tutte pari diritti nei confronti
dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche. Altresì i singoli
individui hanno pari diritto di abbracciare liberamente la propria
fede religiosa e di esercitarne il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.
Quindi - conclude la Commissione rimettente - risulta viziata di
incostituzionalità ogni norma che crei discriminazioni tra le varie
confessioni religiose o tra i cittadini ad esse fedeli e che, anche
solo indirettamente, incida sulla loro pari dignità e libertà.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo - anche con successiva memoria - che la questione di
costituzionalità sia dichiarata inammissibile o infondata.
3. - Si è costituito il ricorrente chiedendo - anche con una
successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza - che la
questione sollevata sia riconosciuta fondata. In particolare deduce
che la disciplina della deducibilità dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore delle confessioni religiose ha lo scopo
di rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le
attività di culto, incentivando e favorendo la devoluzione di
risorse alle organizzazioni confessionali; sicché anche in questo
caso la discriminazione fra confessioni "con intesa" e confessioni
"senza intesa" si appalesa in contrasto con il principio supremo di
laicità dello Stato e con il principio di eguale libertà delle
confessioni religiose sancito dall'art. 8, primo comma, della
Costituzione. Parimenti è violato il principio costituzionale di
uguaglianza, posto che la differenza fra le confessioni "con intesa"
e quelle "senza intesa" non può in alcun modo ragionevolmente
giustificare un trattamento differenziato che non attiene nemmeno, in
senso proprio, ai "rapporti" fra lo Stato e le confessioni, ma
piuttosto al godimento o meno di un regime di favore per le attività
delle confessioni stesse.
Inoltre - prosegue la difesa del ricorrente - sarebbero violati gli
artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, in quanto si determina una
disparità di trattamento nel godimento e nell'esercizio del diritto
(inviolabile ai sensi dell'art. 2), di libertà di religione e di
culto, sotto il profilo della possibilità di sovvenire con
erogazioni liberali alle necessità economiche della propria
confessione e di renderne così possibile o facilitarne la vita e lo
sviluppo: disparità di trattamento priva di ogni ragionevole
giustificazione, in quanto fondata esclusivamente sulla circostanza
che la rispettiva confessione abbia o meno stipulato un'intesa con lo
Stato.
4. - È intervenuta la Congregazione cristiana dei Testimoni di
Geova aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e
della difesa della parte privata e quindi - dopo aver premesso di
essere legittimata ad intervenire in questo giudizio, per tutelare la
libertà religiosa sia dei singoli appartenenti alla Congregazione
sia della confessione religiosa cui essi hanno dato vita - ha chiesto
la declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata,
successivamente depositando memoria congiunta con il ricorrente. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della
Costituzione - dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai
fini dell'I.R.Pe.F., di erogazioni liberali dei fedeli a favore di
quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con
lo Stato italiano, per sospetta violazione (principalmente) del
principio di eguaglianza sotto il profilo dell'illegittima
discriminazione sia tra confessioni religiose che tra singoli fedeli
in ragione dell'esistenza, o meno, dell'"intesa" ex art. 8, terzo
comma, della Costituzione, elemento questo asseritamente inidoneo a
giustificare la disciplina differenziata della deducibilità di tali
erogazioni.
2. - Preliminarmente va dichiarato ammissibile l'intervento della
Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova atteso che essa è
portatrice di un interesse specificamente proprio e qualificato per
il fatto di essere destinataria dell'elargizione liberale della cui
deducibilità si discute nel giudizio a quo.
3. - Va poi precisato - disattendendosi la eccezione di
inammissibilità avanzata dalla Avvocatura dello Stato sul rilievo di
una asserita equivocità della ordinanza di rimessione circa la
individuazione del testo normativo censurato - che la disposizione
oggetto della questione proposta si identifica de plano - in ragione
del contenuto precettivo chiaramente individuato dal giudice a quo -
non già, come indicato per mero errore in dispositivo, nell'art. 10
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (che, nel disciplinare gli
oneri deducibili ai fini dell'I.R.Pe.F., non contiene alcuna
previsione in tema di deducibilità di elargizioni liberali in favore
di confessioni religiose), bensì, come indicato nella motivazione,
nel successivo art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e più
esattamente nel citato art. 10 come sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio
1994, n. 473, che nel primo comma, lettere e), i) ed l), detta la
nuova disciplina degli oneri deducibili in questione.
In particolare tale disposizione prevede, alla lettera i) del primo
comma, la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni
liberali in danaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana. Deducibilità, peraltro, già prevista in termini
testualmente identici dall'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n.
222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), nel
quale si aggiunge soltanto che le relative modalità sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze, ripetendo alla lettera
identica disposizione delle norme per la disciplina della materia
degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione
paritetica istituita dall'art. 7, numero 6, dell'accordo, con
protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato
modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato
italiano e la Santa Sede.
A sua volta, la lettera l) del cit. art. 10 contempla lo stesso
beneficio della deducibilità per le erogazioni liberali in danaro,
di cui rispettivamente all'art. 29, secondo comma, della legge 22
novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7
giorno), all'art. 21, primo comma, della legge 22 novembre 1988, n.
517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
Assemblee di Dio in Italia) e all'art. 3, secondo comma, della legge
5 ottobre 1993, n. 409 (Integrazione dell'intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione). Si tratta di tre confessioni
religiose che hanno regolato i loro rapporti con lo Stato con
distinte intese (ex art. 8, terzo comma, della Costituzione),
recepite in legge, nelle quali è previsto il beneficio della
deducibilità in termini (analoghi, ma) non identici, né tra loro
né con riguardo a quelli contemplati dall'art. 46 della legge n. 222
del 1985 cit. in favore della Chiesa cattolica. Infatti l'art. 29
della legge n. 516 del 1988 - senza peraltro limitare il destinatario
dell'elargizione ad un ente centralizzato della confessione (come
invece fa l'art. 46 cit.) - prevede il beneficio per le erogazioni
destinate (oltre che al sostentamento del clero, al pari dell'art. 46
cit.) anche a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
Analogamente l'art. 21 della legge n. 517 del 1988 prevede anche la
deducibilità di elargizioni liberali per soddisfare le esigenze di
cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica. Ancora
ulteriormente differenziato è il beneficio della deducibilità
riconosciuto dall'art. 3 della legge n. 409 del 1993 cit. perché,
oltre al fine di culto, sono previsti anche quelli di istruzione e
beneficenza nonché quelli delle Chiese e degli enti aventi parte
nell'ordinamento valdese.
Infine, la lettera e) del citato art. 10, nella sua seconda parte,
menziona "i contributi di cui all'art. 30 secondo comma della legge 8
marzo 1989, n. 101" ripetendo che questi contributi "sono deducibili
alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti". Disposizione - questa di
cui al richiamato art. 30, secondo comma, della citata legge 8 marzo
1989, n.101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle comunità ebraiche italiane) - la quale appunto
prevede un'ulteriore ipotesi di deducibilità, che però riguarda
(non più le elargizioni liberali, ma) i contributi annuali
corrisposti dagli appartenenti alle comunità israelitiche ai sensi
dell'art. 18 dello Statuto dell'ebraismo italiano; diversa è anche
la misura del beneficio, perché l'importo di tali contributi è
deducibile dal reddito complessivo imponibile (ai fini
dell'I.R.Pe.F.) fino a concorrenza del dieci per cento del reddito
per un importo massimo non superiore a lire
settemilionicinquecentomila.
4. - Inoltre va ricordato che la normativa ora riferita,
successivamente alla ordinanza di rimessione, si è arricchita di
altre disposizioni - art. 16 della legge 12 aprile 1995, n.116 (Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia) ed art. 26 della legge 29 novembre
1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)) - le quali prevedono
ulteriori ipotesi di deducibilità delle elargizioni liberali sempre
previamente concordate in intese, poi recepite in legge, tra lo Stato
italiano e distinte confessioni acattoliche.
5. - A ben vedere, quindi, la censura di costituzionalità - in
quanto da intendersi riferita, come si è chiarito, all'art. 10,
primo comma, lettere e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 - investe alcune delle ipotesi di deducibilità di elargizioni
fatte in favore di confessioni religiose, le quali concorrono a
comporre il più complesso e variegato quadro normativo sopra
sinteticamente tracciato. Ma, pur così identificata la disposizione
censurata, la questione di costituzionalità è inammissibile. Ed
infatti, ove anche fosse rinvenibile in tale disposizione (la quale
peraltro dovrebbe essere integrata dalle altre analoghe citate che
completano il quadro normativo, ma che non potevano non restare fuori
- ratione temporis - dalla questione come sopra sollevata) una
tendenza legislativa favorevole a disciplinare in sede di intesa la
deducibilità delle elargizioni liberali in esame, rispetto alla
quale fosse in ipotesi configurabile una discriminazione in danno
delle confessioni senza intesa, si dovrebbe comunque prendere atto
che tale orientamento si è finora tradotto sempre e soltanto in
specifiche discipline di attuazione di intese con singole
confessioni, discipline similari ma nient'affatto sovrapponibili
integralmente, sicché mancherebbe anche il modello univoco (sia
quanto alle finalità, sia quanto alla natura dell'elargizione e al
destinatario della stessa, sia quanto alla misura della
deducibilità) che - in ipotesi con una pronuncia additiva quale è
sostanzialmente quella richiesta dalla Commissione rimettente - possa
estendersi ad ogni confessione senza intesa.
Alla stregua, quindi, della stessa impostazione della questione di
costituzionalità come proposta dal giudice rimettente, deve
constatarsi che in ogni caso la possibilità di prendere in esame la
necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione
di un beneficio, che in ipotesi si assumesse essere allo stato
illegittimamente limitato alle sole confessioni con intesa, è in
limine preclusa dalla mancanza di quella "disciplina, posta da una
legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di libertà
religiosa, quale è la disciplina cui ha avuto riguardo la sentenza
n. 195 del 1993. Vi sono invece distinte disposizioni specifiche,
aventi ciascuna un contenuto precettivo variamente modulato;
contenuto che per tale specifica sua connotazione rende appunto in
limine inutile - e quindi inammissibile - lo scrutinio di
costituzionalità richiesto dalla Commissione rimettente per
estenderne l'ambito di applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte