Sentenza n. 179/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 174/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge 4 marzo 1958, n. 174 (Modificazione delle norme sul
finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito
alberghiero), promossi con due ordinanze emesse il 2 marzo 1977 e il 31
gennaio 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna
sui ricorsi proposti dalla S.p.a. Fratelli Feltrinelli, iscritte al n.
245 del registro ordinanze 1977 e al n. 381 del registro ordinanze 1979
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno
1977 e n. 189 dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due distinte ordinanze, emesse rispettivamente in data 2 marzo
1977 (n. 245 del reg. ord. 1977) e 21 febbraio 1979 (n. 381 del reg.
ord. 1979), la Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174, per asserito contrasto
con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La società Feltrinelli Legnami S.p.A., a carico della quale era
stata notificata la cartella dei pagamenti per la riscossione del
contributo speciale di cura per gli anni 1963- 1965 e 1968-1972, dopo
aver adito senza successo la Commissione tributaria di primo grado di
Ravenna, aveva riproposto in sede di gravame la tesi secondo cui detto
contributo non potrebbe essere imposto a soggetti che non ritraggono un
vantaggio economico particolare dall'esistenza in loco della stazione
di soggiorno e cura, ed aveva prospettato la incostituzionalità
dell'art. 8 citato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La adita Commissione tributaria di secondo grado rilevava che la
identificazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo
speciale di cura era oggi operata dall'art. 8 sopra citato, innovativo
rispetto all'art. 14 del d.l. 15 aprile 1926, n. 765, che nel
predeterminare i soggetti tenuti al pagamento del contributo speciale
faceva riferimento alla circostanza che le categorie obbligate dovevano
trarre "vantaggi economici particolari dall'esistenza della stazione di
cura, di soggiorno o di turismo". L'attuale formulazione della norma
colpisce invece tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni
di soggiorno, cura e turismo esercitano industrie, commerci, arti e
professioni, indipendentemente dal conseguimento di un diretto
vantaggio.
Tanto premesso, la Commissione riteneva ingiustificata l'esclusione
da tale imposizione di altre fasce di contribuenti (portatori di
redditi di fabbricati, terreni, capitali e, in genere, di redditi da
lavoro); sussisterebbe disparità di trattamento in forza della quale
risulterebbero esenti dall'imposizione soggetti che per l'attività
espletata traggono indubbio beneficio dalla particolare classificazione
della località, mentre ad essa risultano soggetti contribuenti che,
come l'attuale ricorrente, non solo non traggono vantaggio
dall'esistenza della stazione ma, in ipotesi, "per il particolare
mercato determinato dal turismo" sopporterebbero una situazione
svantaggiosa.
Da ciò discenderebbe violazione dell'art. 53 della Costituzione
che chiama i cittadini a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Ma violato risulterebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, primo
comma, in quanto la norma de qua sancisce, per coloro che operano nella
stessa località, un diverso trattamento basato esclusivamente sul tipo
di attività esercitata e non giustificato da una diversa posizione nei
confronti del contributo in relazione al lavoro espletato.
È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato chiedendo che la proposta questione sia dichiarata infondata.
All'uopo si osserva che il contributo speciale di cura era
originariamente configurato come addizionale all'imposta
sull'industria, professioni ed arti e alla tassa di patente e che ne
erano, come ora, esclusi i proprietari di fabbricati e di terreni.
Successivamente il contributo veniva corrisposto come addizionale
all'ICAP, o, in mancanza, all'imposta di ricchezza mobile.
Secondo l'Avvocatura questo collegamento "dà luogo alla
generalizzazione presuntiva" che gli stessi soggetti, in quanto
soggetti all'ICAP, determinata dal reddito accertato e iscritto a ruolo
per l'imposta di ricchezza mobile, traggono particolari vantaggi
dall'esistenza della stazione.
Secondo la tesi sin qui esposta l'essere soggetti all'ICAP è
presupposto sufficiente per la soggezione al contributo di cura; il
trarre un particolare vantaggio sarebbe un "(superfluo) enunciato di
principio" sulla natura del tributo, non una condizione che integra il
presupposto "che possa essere verificato caso per caso (con
inconcepibili discrezionalità)".
Non vi sarebbe perciò contrasto con l'art. 53 della Costituzione
atteso che è certo consentito al legislatore di individuare i soggetti
obbligati per categorie e sulla base di presunzioni assolute.
Qualora si volesse invece attribuire alla norma denunciata portata
innovativa rispetto all'art. 14 della legge n. 765 del 1926, dovrebbe
riconoscersi che l'innovazione consisterebbe nell'aver disancorato il
tributo dal vantaggio; ciò che implicherebbe trasformazioni del
contributo speciale di cura in una vera e propria imposta speciale
caratterizzata dall'irrilevanza dell'utilità che il soggetto passivo
ritragga dall'attività oggetto dell'imposizione, pur essendo
individuato per classi, categorie o gruppi di persone.
Quanto alla prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione
si rileva che in ogni manifestazione del sistema tributario esistono
differenze profonde tra i redditi di impresa e di professione e gli
altri redditi, di talché nessun confronto sarebbe possibile; e che i
redditi fondiari, seppure con meccanismi diversi, non si sottraggono
alla tassazione per quella parte che è incrementata dall'esistenza
della stazione di cura, soggiorno e turismo. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado
di Ravenna indicate in epigrafe, eguali nel dispositivo e anche nella
motivazione, prospettano la stessa questione.
I relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - A differenza dell'art. 14 della legge 15 aprile 1926, n. 765,
secondo il quale "il contributo speciale di cura è dovuto da tutti
coloro i quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e
uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della
stazione di cura, di soggiorno o di turismo", l'art. 8 della legge 4
marzo 1958, n. 174, stabiliva che il detto contributo, a partire dal 1
luglio 1958, "è dovuto da tutti coloro che nelle località
riconosciute stazioni di cura o di turismo esercitano industrie,
commerci, arti o professioni".
Il detto contributo è stato poi abolito con decorrenza 1 gennaio
1974 dall'art. 82, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e
dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (rispettivamente:
Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle persone giuridiche).
La S.p.A. F.lli Feltrinelli Commercio Legnami, con deposito in
Ravenna, chiamata a corrispondere il contributo relativo agli anni
1968-1972 e quello relativo agli anni 1963- 1965, proponeva ricorsi
alla Commissione tributaria sostenendo che l'allora vigente art. 8
della legge n. 174 del 1958, non diversamente dall'art. 14 della legge
n. 765 del 1926, imponeva il contributo solo agli esercenti che
avessero tratto "vantaggi economici particolari" dall'esistenza di
stazioni di cura, soggiorno o turismo, fra i quali non poteva essere
compresa essa società Feltrinelli. E soggiungeva che se, invece,
l'art. 8 della legge n. 174 del 1958 escludesse la necessità, per
l'assoggettamento al contributo, dei "vantaggi economici particolari",
la norma violerebbe l'art. 53 della Costituzione.
La Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, alla quale
pervennero i ricorsi dopo che la Commissione di primo grado li aveva
rigettati, con le due ordinanze che hanno promosso il giudizio di
questa Corte, afferma e dimostra che l'art. 8 della legge n. 174 del
1958 "ha apportato una modifica sostanziale nella indicazione dei
soggetti tenuti al versamento del contributo", dovendosi prescindere
per la sua applicazione dai "vantaggi economici particolari"; e dubita
della legittimità costituzionale della norma con riferimento agli
artt. 53 e 3 della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, nei suoi atti di intervento innanzi a
questa Corte, contesta che l'art. 8 della legge n. 174 del 1958 abbia
apportato "innovazioni sostanziali all'art. 14 della legge n. 765 del
1926", essendo, tanto per l'una che per l'altra disposizione,
"presupposto sufficiente per la soggezione al contributo speciale di
cura" l'esercizio di commerci, industrie, arti e professioni. Tale
contestazione, peraltro, a parte la sua dubbia fondatezza, in ispecie
di fronte alla interpretazione spettante al giudice di merito, non
sposta la questione di legittimità costituzionale dai termini nei
quali la pongono le due ordinanze della Commissione tributaria di
secondo grado di Ravenna, poiché la norma in discussione è quella
dell'art. 8 della legge n. 174 del 1958 la quale sia nella
interpretazione dei giudici rimettenti, sia in quella dell'Avvocatura,
esclude il riferimento ai "vantaggi economici particolari".
3. - Ma la questione non è fondata.
Sono chiamati in causa gli artt. 53 e 3 della Costituzione perché
"non si vede... come possa giustificarsi la esclusione dall'obbligo di
versare il contributo, di altre fasce di contribuenti quali i portatori
di redditi di fabbricati, terreni, capitali, i portatori di reddito da
lavoro - che pure agiscono nelle località di soggiorno, cura e
turismo".
Ora la Corte ha avuto più volte occasione di affermare che non è
necessaria una "causalità specifica dell'imposta ai fini della
relativa potestà dell'imposizione, essendo sufficiente il collegamento
dell'imposta ad un presupposto rivelatore di ricchezza" (sent. n. 41
del 1975; n. 63 del 1982); e proprio per negare la fondatezza della
censura con la quale era stata investita la SOCOF per il fatto che tale
imposta veniva a gravare solo alcune categorie di reddito, escludendo
le altre, la Corte nella recentissima sentenza n. 159 del 1985 ha
affermato che la discrezionalità del legislatore in materia può
essere censurata solo quando il suo esercizio si traduca in scelte
irrazionali ed abitrarie, e tali non sono, ancorché discutibili,
quelle scelte che collegano l'onere tributario a fonti di reddito che
il legislatore con non manifesta arbitrarietà reputa genericamente
favorite dalla destinazione del tributo. Né, per quanto riguarda la
questione oggi sottoposta alla Corte, può prescindersi dal rilievo
della difesa dello Stato, che il contributo di cura, sin dall'origine,
fu costituito da un'addizionale all'imposta sul redditi prodotti nel
comune dagli esercenti un'industria, un commercio, un'arte o una
professione, già regolata dall'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2538 e poi dal capo IX del T.U. per la finanza locale n. 1175 del 1931,
imposta gravante pur essa, e per definizione, solo su alcune categorie
di redditi.
Che tutti questi tributi comunali (sulle industrie, commerci, arti
o professioni, di famiglia, di patente, sul valore locativo, sulle
opere di fognatura; di cura, sui pubblici spettacoli e di musica nelle
stazioni di cura, soggiorno e turismo; camerali; addizionali locali su
vari tributi) siano stati aboliti, come si è già ricordato, dai
d.P.R. nn. 597 e 598 del 1973 è la conseguenza del riordinamento e
ammodernamento del sistema dei tributi operato dal legislatore appunto
con la riforma tributaria, cioè di un'apprezzabile scelta del
legislatore, che non implica, peraltro, alcun riconoscimento della
illegittimità costituzionale delle scelte precedenti, per discutibili
che esse fossero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174 (Modificazione delle norme
sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito
alberghiero), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Ravenna, con riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, con
le due ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte