Sentenza n. 179/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1986 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge
nn. 1056 - 1060 - 1066 - 1073 approvato il 2 aprile 1986 dall'Assemblea
regionale della Sicilia, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, concernente " Nuove norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive "" promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 10 aprile
1986, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 13
del registro ricorsi 1986.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito, nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986, il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avv. Matteo Calabretta, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 10 aprile 1986, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata il 2
aprile dalla stessa Regione, in tema di "Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 10 agosto 1985, n. 37"; e ciò per asserita interferenza
nella materia penale e per violazione dell'art. 14 lett. f) dello
Statuto speciale, in relazione ai limiti posti dalla legge statale 28
febbraio 1985, n.47.
Il ricorrente premette che il legislatore nazionale avrebbe in tal
senso dettato "una propria organica disciplina" sull'abusivismo
edilizio, finalizzata al duplice scopo di risolvere un problema di
"ampio risalto sociale" e di "reperire consistenti mezzi finanziari" da
utilizzare nel quadro della manovra economica generale: strutturando la
disciplina stessa nei termini di una sanatoria delle opere abusive
ultimate entro il 1 ottobre 1983, connessa e conseguente alla
depenalizzazione delle corrispondenti infrazioni, subordinatamente al
pagamento di un'apposita oblazione; e prevedendo che, in mancanza di un
tale adempimento, vengano applicate - fra l'altro - le sanzioni penali
previste dall'art. 20 della legge n. 47 e venga disposta dal giudice
penale la demolizione dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della legge
medesima.
Viceversa, l'art. 1 della legge impugnata tenderebbe a stravolgere
la detta disciplina, in relazione ai suoi profili penalistici,
indissociabili da quelli amministrativi, là dove consente di concedere
la sanatoria delle opere abusive indipendentemente dal pagamento
oblativo e dalla depenalizzazione delle relative infrazioni. Del pari,
analogamente illegittimo risulterebbe l'art. 2, dal momento che esso
estende al 16 marzo 1985 il confine temporale della sanatoria, così
sottraendo le costruzioni atusive effettuate dopo il 1 ottobre 1983 al
regime sanzionatorio penale per esse previsto dalla legge n. 47.
Né gioverebbe invocare la competenza esclusiva della Regione in
tema di urbanistica, riconosciuta dallo Statuto speciale ed esercitata
mediante le leggi n. 7 del 1980 e n. 70 del 1981. Infatti, la stessa
potestà legislativa primaria della Sicilia sarebbe destinata a cedere
ad un intervento legislativo statale ispirato "a criteri di omogeneità
e univocità di indirizzo e generalità di applicazione su tutto il
territorio nazionale, con specifiche norme attinenti ai risvolti penali
del problema", ed avente comunque "lo spessore di legge di riforma
economico - sociale".
2. - Si è costituito il Presidente della Regione siciliana, per
chiedere la declaratoria d'infondatezza del ricorso.
Secondo il resistente non sarebbe sostenibile che la normativa
impugnata travolga la corrispondente disciplina statale, "in quanto la
prima opera sul piano strettamente urbanistico - amministrativo, mentre
la seconda spazia anche nel campo penale dove la Regione non può
incidere e non ha affatto inciso ed ai cittadini è lasciata la più
ampia libertà di scelta". Né sarebbe esatto che le due materie, della
sanatoria urbanistico - amministrativa e dell'estinzione degli inerenti
reati edilizi, siano fra loro inseparabili: poiché lo smentirebbero
sia le numerose leggi statali che hanno estinto i soli reati
urbanistici senza incidere sugli illeciti amministrativi; sia le
precedenti norme regionali della stessa Sicilia, che hanno già attuato
il riordino urbanistico senza interessare il campo penale. Ed anzi
tali norme sono state poi riconosciute costituzionalmente legittime da
questa Corte, con sentenza n. 13 del 1980: tra l'altro, in base al
rilievo che le licenze in sanatoria non si risolvono in esimenti delle
sanzioni penali.
Del resto, contrasterebbe con la logica, prima ancora che con le
norme costituzionali, ritenere che basti il collegamento di effetti
penali alle disposizioni statali incidenti sulle stesse materie
riservate alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, per
impedire a quest'ultima di legiferare in maniera diversa, nell'ambito
della sua competenza.
Quanto allo specifico disposto dell'art. 2 della legge in esame,
andrebbe del pari escluso - secondo la Regione - che esso ammetta a
sanatoria costruzioni abusive ricadenti nell'ambito temporale di cui al
capo primo della legge statale n. 47. In vero - sostiene la difesa
regionale - tale sanatoria riguarda le opere realizzate sino al 16
marzo 1985 e perciò antecedenti all'entrata in vigore della legge n.
47, le cui previsioni penali non potrebbero applicarsi che per il
futuro.
Infine, sarebbe fuor di luogo il richiamo al limite delle leggi di
riforma economico - sociale, perché questo atterrebbe, relativamente
alla Sicilia, alle sole riforme agrarie ed industriali; perché,
comunque, la legge n. 47 non avrebbe "per contenuto la formulazione di
programmi o piani economici o sociali per lo sviluppo dell'intero
territorio nazionale", essendosi "limitata a disciplinare alcuni
aspetti della complessa materia urbanistica"; e perché, d'altra parte,
lo stesso art. 1 di detta legge mantiene espressamente salva la
competenza delle Regioni a statuto speciale, esclusi i soli profili
penali di cui al capo quarto. Considerato in diritto :
1. - Per intendere il senso della legge siciliana impugnata dal
Commissario dello Stato e per apprezzare i motivi del ricorso, giova
anzitutto ricordare quali siano i criteri ispiratori della legge
statale 28 febbraio 1985, n. 47 (e successive modificazioni), nelle
parti su cui verrebbe ad incidere, qualora entrasse in vigore, la
disciplina che forma l'oggetto dell'attuale controversia.
L'art. 1 della legge n. 47 premette - al primo comma - che "le
regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai
principi definiti dai capi I, II e III della presente legge"; mentre
"sono in ogni caso fatte salve" - stando al disposto del terzo comma -
"le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano". Per altro, il primo comma esordisce
mantenendo "fermo... quanto previsto dal capo IV", in tema di sanatoria
delle opere abusive. E i commentatori della legge stessa concordano nel
ritenere che il particolare rilievo attribuito al capo quarto dipenda
dal fatto che le disposizioni sul cosiddetto condono edilizio sono
contraddistinte dalla configurazione di fattispecie penalmente
rilevanti: con la conseguenza che, sotto questo aspetto, esse vanno
applicate nelle Regioni a statuto speciale, quand'anche dotate di
competenza primaria od esclusiva in materia urbanistica, non meno che
nelle Regioni di diritto comune.
In quanto richiamate nel capo quarto, vanno poi considerate le
norme del capo primo che sanzionano i trasgressori della relativa
disciplina urbanistico - edilizia. In particolar modo, va tenuto
presente l'art. 7 1. cit., concernente le "opere eseguite in assenza di
concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali": là
dove s'impone al sindaco di ingiungere la demolizione delle opere
stesse e di acquistare di diritto al patrimonio del Comune i beni per i
quali i responsabili dell'abuso non provvedano nel termine di novanta
giorni, per poi ordinare la demolizione a spese dei responsabili
medesimi, salvi gli eventuali "prevalenti interessi pubblici", non
incompatibili "con rilevanti interessi urbanistici o ambientali"
(secondo, terzo e quinto comma); mentre spetta al segretario comunale
di trasmettere - fra l'altro - all'autorità giudiziaria competente
"l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali od agenti di polizia
giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e
delle relative ordinanze di sospensione" (settimo comma); senza di che
"il Presidente della Giunta regionale... adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale" (ottavo comma); ed il giudice ordina da ultimo, "con la
sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera h), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20",
la demolizione delle costruzioni abusive "se ancora non sia stata
altrimenti eseguita" (nono comma).
A sua volta, l'art. 20 1. cit. aggrava le pene già previste in
proposito dall'art. 17 della legge n. 10 del '77; ed in pari tempo
ribadisce il nesso fra le sanzioni penali e le corrispondenti sanzioni
amministrative, mantenendole esplicitamente "ferme". Il che non
contrasta con la previsione di concessioni od autorizzazioni in
sanatoria, contenuta nel precedente art. 13: sia perché queste sono
consentite nei termini entro i quali i responsabili dovrebbero
procedere alla demolizione; sia perché la sanatoria presuppone
l'"accertamento di conformità" agli "strumenti urbanistici generali e
di attuazione" (cfr. il primo comma dell'articolo stesso); sia,
soprattutto, perché il rilascio della concessione in sanatoria è
subordinato al pagamento, "a titolo di oblazione", delle somme indicate
nel terzo e quarto comma (con la conseguente estinzione dei reati di
cui all'ultimo comma dell'art. 22).
Ciò posto, quanto alle costruzioni ed alle altre opere abusive
ultimate entro la data del 1 ottobre 1983, l'art. 311. cit. precisa -
al primo comma - che i proprietari (e gli altri soggetti interessati di
cui al comma terzo) possono richiedere e conseguire "la concessione o
la autorizzazione in sanatoria", indipendentemente dall'accertamento
imposto nell'art. 13; purché, tuttavia, si tratti di opere
"suscettibili di sanatoria", ai sensi degli artt. 32 e 33, e sempre che
i richiedenti effettuino, in base all'art. 34, il "previo versamento
all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata...".
"Corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione" (o
d'una rata di essa), "la domanda di concessione o di autorizzazione in
sanatoria deve essere presentata al Comune interessato" - stando al
primo comma dell'art. 35, come sostituito dall'art. 8, secondo comma,
del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985,
n. 298 - "entro il termine perentorio del 30 novembre 1985" (poi
prorogato fino al 31 marzo 1986 dall'art. 1 del d.l. 20 novembre 1985,
n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780). Da ciò
viene fatta dipendere - ai sensi del primo comma dell'art. 38 - la
congiunta sospensione del procedimento penale e di quello per le
sanzioni amministrative; mentre "l'oblazione interamente corrisposta
estingue" - fra l'altro - "i reati di cui all'art. 41 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'art. 17 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della
presente legge" (cfr. il successivo comma, con le modifiche apportate
dall'art. 5 del d.l. n. 146 cit.); ed il quarto comma del medesimo
articolo, confermando ulteriormente il nesso fra le pene e le sanzioni
amministrative, chiarisce che neppure queste possono trovare
applicazione, una volta "concessa la sanatoria". Né vale a smentirlo
il disposto dell'art. 39, per cui "l'effettuazione dell'oblazione,
qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati
contravvenzionali di cui all'art. 38", laddove le sanzioni
amministrative pecuniarie "sono ridotte in misura corrispondente
all'oblazione...": in questo specifico caso, è infatti la
depenalizzazione che prescinde dalla sanatoria urbanistico - edilizia,
e non viceversa.
Di regola, però, l'art. 40 ristabilisce la detta concessione,
disponendo che la mancata presentazione dell'istanza di sanatoria (alla
quale è equiparato il caso della domanda dolosamente infedele)
comporta l'applicazione di tutte le sanzioni configurate dal capo
primo, siano penali od amministrative. E "le stesse sanzioni si
applicano" - aggiunge il primo comma - "se, presentata la domanda, non
viene effettuata l'oblazione dovuta".
2. - Ora, anche la Regione siciliana ha, in un primo tempo, dettato
un organico complesso di "nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria
delle opere abusive", conformandosi al sistema configurato dalla legge
statale n. 47 del 1985 (così come si è conformata alla legge statale
la Regione Lazio, mediante la legge 21 maggio 1985, n.76, che ha
modificato ed integrato la precedente legge di sanatoria urbanistico -
edilizia 2 maggio 1980, n. 28). La legge regionale 10 agosto 1985, n.
37, ha infatti previsto - nell'art. 1, primo comma - che la legge n. 47
si applichi in Sicilia, sia pure "con le sostituzioni, modifiche ed
integrazioni" contestualmente stabilite. In particolare, l'art. 3
della citata legge regionale, dopo aver precisato che i provvedimenti
di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e di conseguente
demolizione delle opere abusive "sono atti dovuti per il sindaco",
aggiunge che, "nel caso di inerzia comunale", il competente assessore
della Regione "provvede a diffidare il sindaco" e a darne
"comunicazione" all'autorità giudiziaria, per poi intervenire in via
sostitutiva "nella ipotesi di grave danno urbanistico"; l'art. 23
ridisciplina le "condizioni di applicabilità della sanatoria", sulla
falsariga della corrispondente normativa statale; l'art. 26, nel
regolare il "procedimento per la sanatoria", mantiene fermi "il termine
perentorio del 30 novembre 1985", quanto alla presentazione delle
relative domande ed al versamento dell'oblazione, e la data del 1
ottobre 1983, quanto all'ultimazione delle opere abusive in esame; e
l'art. 39 abroga, coerentemente, una serie di precedenti norme
regionali, come quelle dettate dalle leggi n. 7 del 1980 e n. 70 del
1981, in tema di "riordino urbanistico edilizio".
A questo punto, però, la Regione siciliana è nuovamente
intervenuta in materia, mediante una leggina approvata il 2 aprile
1986, che nominalmente contiene modifiche ed integrazioni alla citata
legge regionale n. 37 del 1985, ma in realtà si propone di
pregiudicare l'applicazione degli stessi principi informatori della
legge statale n. 47, circa la sanatoria delle pregresse opere abusive.
L'art. 1 di quest'ultimo atto legislativo facoltizza anzitutto i
soggetti che domandino il rilascio di concessioni od autorizzazioni in
sanatoria a farne istanza allegando un'"esplicita dichiarazione" di
rinuncia a "conseguire gli effetti discendenti dalla corresponsione
dell'oblazione prevista dall'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n.
47"; senza che il mancato pagamento sia ostativo - come precisa la
frase seguente del medesimo articolo - alla sanatoria disposta dalle
competenti autorità amministrative. Malgrado siffatte previsioni
vengano inserite entro un apposito art. 26 bis della legge regionale n.
37, l'istanza e la dichiarazione delle quali si tratta non sono più
sottoposte a termini di sorta, essendo da tempo trascorsa la data del
30 novembre 1985, già ribadita dall'originario art. 26 (anche se, a
colmare la lacuna, è poi sopravvenuto l'art. 1 della legge regionale
15 maggio 1986, n. 26). E, parallelamente, lo stesso termine di
ultimazione delle opere abusive, già fissato allo scadere del 1
ottobre 1983, viene spostato dall'art. 2 della legge impugnata alla
data del 16 marzo 1985.
Di qui il ricorso del Commissario dello Stato, nel quale si
contesta la legittimità di tutte queste disposizioni: da un lato,
perché esse produrrebbero un'"interferenza" nella "materia penale"
riservata alla legislazione statale; d'altro lato, perché esse
violerebbero una "legge di riforma economico - sociale", come quella
disciplinante il cosiddetto condono edilizio, esorbitando in tal modo
dai limiti che l'art. 14 lett. f) dello Statuto siciliano pone a carico
della legislazione regionale "esclusiva" in tema di urbanistica.
3. - Va preliminarmente affrontato il problema se la Regione
siciliana sia competente a legiferare nei termini previsti dalle
disposizioni in esame; o se, viceversa, la legge approvata
dall'Assemblea regionale debba considerarsi invasiva o lesiva delle
attribuzioni spettanti allo Stato per tutto ciò che attiene al diritto
penale. Questa Corte ha infatti chiarito - sin dalla sentenza n. 58 del
1959 - che "la preclusione non sussiste soltanto nel senso... che le
Regioni non possono ne creare nuove figure di reati, né richiamare,
per violazione di norme regionali, sanzioni penali già comminate da
leggi dello Stato"; ma opera anche quando "il provvedimento" regionale
è "inteso a rendere lecita un'attività..., che dalla legge dello
Stato è considerata illecita e passibile di sanzione penale". Ed è,
precisamente, nella seconda di tali prospettive che il ricorso risulta
del tutto fondato.
È stato già evidenziato, nel ricostruire i tratti essenziali
della legge n. 47 del 1985, come sanzioni penali e sanzioni
amministrative siano interdipendenti fra di loro, tanto agli effetti
del capo primo quanto agli effetti del capo quarto della legge stessa.
Per contro, l'impugnata legge regionale, ponendosi sul medesimo piano
della disciplina del cosiddetto condono edilizio, si propone di
separare la prevista estinzione dei pregressi reati urbanistici dalla
relativa sanatoria delle opere abusive (senza affatto tener conto che
la prima rappresenta, nell'ambito di tale normativa, la necessaria
premessa della seconda); e, così facendo, interferisce
nell'applicazione delle stesse norme penalmente rilevanti, dettate
dalla legge n. 47.
Comunque si voglia configurare la richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, regolata dagli artt. 31 e seguenti 1.
cit., e l'"oblazione" che la deve accompagnare o seguire secondo
l'ordinamento generale dello Stato, è certo che si tratta di
condizioni indispensabili per estinguere - in base al testuale disposto
dell'art. 38, secondo comma - tutta una serie di reati. In luogo di
ciò, viceversa, l'art. 1 della legge regionale in discussione
introduce l'anomala previsione di una vera e propria autodenuncia dei
soggetti interessati, intesa ad ottenere - fermi restando i reati
predetti - il beneficio della sola sanatoria amministrativa di
altrettanti illeciti penali permanenti; senza che il rilascio delle
necessarie concessioni od autorizzazioni venga subordinato ad alcuna
condizione alternativa e senza che si garantisca in alcun modo il
recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, da parte della Regione
e dei Comuni, secondo i criteri fissati nel capo terzo della legge n.
47.
In questa paradossale situazione - che verrebbe a determinarsi ove
entrasse in vigore la legge approvata dall'Assemblea regionale il 2
aprile 1986 - sono messi in forse, di riflesso, anche i reati e le pene
previsti o presupposti dalla legislazione statale, quanto ai pubblici
amministratori che abusino dei loro poteri od omettano di adempiere
agli obblighi del proprio ufficio nel settore urbanistico - edilizio.
Sono destinati a venir meno, in particolar modo, i doveri imposti ai
sindaci dall'art. 7 della legge n. 47; sono posti in dubbio,
parallelamente, i rapporti all'autorità giudiziaria competente, di cui
al settimo ed all'ottavo comma del medesimo articolo (come modificato
dall'art. 3 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985). Di più:
finanche la demolizione delle opere abusive ordinata dal giudice penale
con la sentenza di condanna cui si riferisce l'ultimo comma dell'art. 7
(richiamato dall'art. 40, primo comma, della legge n. 47), appare
incompatibile - secondo gli insistiti rilievi della difesa regionale -
con la sanatoria di opere che a questo punto dovrebbero dirsi
legittime.
Ciò conferma che le scelte sanzionatorie della legge n. 47,
considerate con particolare riguardo ai disposti del capo quarto, fanno
parte di un sistema entro il quale non si possono introdurre arbitrarie
distinzioni, senza sconvolgerne la complessiva logica. Il nesso fra
sanzioni penali e sanzioni amministrative non si presta, pertanto, ad
essere validamente interrotto per mezzo di leggi regionali, che
verrebbero a ledere l'indispensabile uniformità del trattamento in
tutto il territorio del Paese.
S'impone dunque, ad un tempo, l'annullamento dell'art. 1 e
dell'art. 2 della legge impugnata; mentre rimangono assorbite le altre
questioni prospettate dal ricorso del Commissario dello Stato.
4. - Non giova replicare - come fa la difesa regionale - che non
basta "il collegamento dei più svariati effetti penali... alle
disposizioni... delle leggi statali sulle stesse materie di cui alla
legislazione esclusiva della Regione siciliana per impedire a
quest'ultima di legiferare... in maniera diversa". Lungi dall'essere
assurde ed incostituzionali, conseguenze del genere discendono
naturalmente dai condizionamenti che l'esercizio della competenza
spettantegli in campo penale, da parte del legislatore statale, non
può non produrre nelle materie regionali cui si riferiscono i reati e
le pene in questione.
Né si dimostra pertinente il richiamo della sentenza n. 13 del
1980, con la quale questa Corte ha respinto i ricorsi commissariali
avverso le norme regionali siciliane già dettate - in tema di
"riordino urbanistico edilizio" - dal titolo settimo della legge
approvata il 15 dicembre 1978 (e poi promulgate mediante la legge 29
febbraio 1980, n. 7). La problematica e le discipline normative,
statale e regionale, che la Corte aveva allora di mira, risultano ben
diverse da quelle che formano oggetto dell'attuale decisione: sia
perché non era ancora sopraggiunta la legge n. 47 del 1985, che nel
capo quarto ha vincolato, configurando fattispecie penalmente
rilevanti, le stesse Regioni a statuto speciale; sia perché il
predetto capo quarto s'impernia sulla richiesta di sanatoria delle
opere abusive e sulla conseguente estinzione dei pregressi reati,
laddove la legge statale n. 10 del 1977, in vista della quale si svolse
il sindacato delle norme allora impugnate, assumeva a fattispecie -
secondo la sentenza n. 13 cit. - "i provvedimenti (permissivi e)
sanzionatori, se ed in quanto adottati dalle competenti autorità, non
già le infrazioni perpetrate, sanzionate oppur no"; sia perché, in
quel caso, il legislatore regionale siciliano aveva avuto cura - come
avvertiva la Corte - di collegare la sanatoria "alla revisione globale
degli strumenti urbanistici generali", entro un anno dalla
"perimetrazione" delle zone interessate da insediamenti che causassero
un "particolare disordine urbanistico - edilizio". E vale la pena di
ricordare, ancora una volta, che sanatorie siffatte non sono del tutto
precluse neanche dalla legge n. 47, dati i disposti del citato capo
terzo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986, intitolata
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte