Sentenza n. 179/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/05/1987 · relatore Francesco Saja
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi per conflitti di attribuzioni, promossi con ricorsi della
Presidenza del Consiglio dei ministri contro la Regione Puglia,
notificato l'8 maggio 1986, la Regione Marche, notificato il 17
giugno 1986, la Regione Lombardia, notificato il 1° agosto 1986, e la
Regione Lazio, notificato il 14 agosto 1986, in materia di c.d.
"potere estero", iscritti nel registro conflitti dell'anno 1986, nn.
23, 32, 37 e 38;
Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia e della
Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Uditi l'avvocato Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione Puglia
e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'8 maggio 1986 (reg. confl. n. 23 del
1986) la Presidenza del Consiglio dei ministri esponeva che con
lettera pervenuta il 15 marzo precedente il Presidente del Consiglio
regionale della Puglia aveva trasmesso copia di una "Dichiarazione di
intenti", sottoscritta dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea
della Repubblica socialista di Montenegro al termine di una visita
ivi resa da una delegazione del Consiglio regionale pugliese.
Detta dichiarazione, oltre ad un'enunciazione di principio sulla
pace in Europa e nel Mediterraneo, concerneva diverse attività, che
le parti ritenevano opportuno coordinare, in materia di industria,
commercio, traffico marittimo ed aereo, turismo, cultura, scienza,
sanità, radiotelecomunicazioni.
Riteneva la ricorrente che tale atto configurasse una iniziativa
della Regione in materia di rapporti internazionali, riservata alla
competenza esclusiva agli organi dello Stato, come risultava non solo
dagli artt. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost., bensì anche dall'art. 4
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616: quest'ultimo infatti attribuiva allo
Stato le funzioni amministrative attinenti ai rapporti internazionali
(primo comma), e permetteva alle regioni di svolgere all'estero
soltanto "attività promozionali" relative alle materie di loro
competenza, alla duplice condizione che vi fosse una previa intesa
col Governo e che fosse rispettato l'indirizzo ed il coordinamento
statale (secondo comma).
Per di più, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 11 marzo 1980 escludeva che le regioni potessero stipulare
con rappresentanti di altri paesi accordi, intese o altri atti
formali, idonei ad assumere impegni o ad esprimere valutazioni
politiche.
Pertanto la ricorrente chiedeva che la Corte annullasse la detta
dichiarazione di intenti.
2. - Analoga impugnativa (reg. confl. n. 32 del 1986) la
Presidenza del Consiglio rivolgeva, con atto notificato il 17 giugno
1986, contro un "accordo per intenti" stipulato dal Presidente del
Consiglio regionale delle Marche ed il rappresentante del
Dipartimento brevetti della Provincia cinese di Shandong, portato a
conoscenza della ricorrente con lettera pervenuta il 28 aprile 1986.
Detto accordo - che il Presidente della regione affermava, senza
documentazione, essere stato autorizzato in via informale dalla
Giunta e comunque subordinato alle "determinazioni" del Ministero
degli affari esteri - conteneva una serie di impegni in materia
culturale, commerciale, scientifica e tecnologica, con una clausola
di durata e la previsione di una missione in Cina di una delegazione
della Regione.
3. - Altra impugnativa (reg. confl. n. 37 del 1986) la Presidenza
del Consiglio rivolgeva, con atto notificato il 1° agosto 1986,
contro un "accordo di collaborazione sanitaria" stipulato
dall'Assessore alla sanità della Regione Lombardia e dal Presidente
della Regione Benadir della Repubblica di Somalia, accordo di cui la
ricorrente aveva avuto notizia prima da un'informativa
dell'Ambasciata a Mogadiscio e poi da una lettera del Presidente
della Giunta regionale, pervenuta il 4 giugno 1986.
4. - Infine la Presidenza del Consiglio impugnava (reg. confl. n.
38 del 1986), con atto notificato il 14 agosto 1986, un protocollo
"di collaborazione" stipulato il 26 maggio 1984 dal Presidente della
Giunta regionale del Lazio ed il Governatore dello Stato di Sonora
(Messico) nonché i successivi protocolli sottoscritti il 22 luglio
1985 dal Presidente della Regione e il 3 e 4 giugno 1986
dall'Assessore all'agricoltura.
La ricorrente aggiungeva di aver consentito a che una delegazione
regionale approfondisse e definisse un progetto relativo ad
interventi in materia di sviluppo agro-forestale. Da informative
dell'Ambasciata e dall'acquisizione (avvenuta il 31 luglio 1986) di
copia integrale degli atti, prima conosciuti solo nei limiti di una
menzione contenuta in una nota del 14 aprile 1986, essa aveva però
appreso che i medesimi potevano comportare l'assunzione di impegni
sul piano internazionale.
5. - Si costituiva la Regione Puglia, la quale preliminarmente
eccepiva l'inammissibilità del ricorso dello Stato per decadenza dai
termini: infatti l'impugnata dichiarazione di intenti era stata
preceduta da un telegramma inviato il 31 gennaio 1986 dal Presidente
del consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei ministri onde
informarlo di aver accettato l'invito rivoltogli dalla Repubblica del
Montenegro; dalla ricezione di tale telegramma avrebbe dovuto
calcolarsi il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 39 l. 11
marzo 1957 n. 83 per la produzione del ricorso.
La resistente eccepiva ancora che un atto sottoscritto dal solo
Presidente del Consiglio non poteva considerarsi come manifestazione
di volontà della Regione, esprimibile solo dagli organi competenti:
il ricorso doveva perciò considerarsi inammissibile perché privo di
oggetto.
Nel merito la Regione escludeva che una semplice "dichiarazione di
intenti", contenente ovvie constatazioni politiche, mere espressioni
di desiderio nonché informazioni e sollecitazioni dirette ai
competenti organi statali, avesse un contenuto giuridico tale da
poter formare oggetto di un conflitto di attribuzioni.
6. - Si costituiva anche la Regione Lazio, che però presentava le
proprie deduzioni oltre venti giorni dopo la notificazione del
ricorso, ossia il 23 settembre 1986 (art. 27, terzo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Essa sosteneva preliminarmente che il detto termine doveva farsi
decorrere non dalla notificazione del ricorso bensì dalla
costituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta il 3 settembre
1986, e richiamava in proposito l'ordinanza di questa Corte n. 109
del 1975.
La Regione eccepiva poi che l'atto introduttivo del giudizio
doveva considerarsi tardivo, in quanto già con la nota dell'aprile
1986 la controparte aveva avuto modo di conoscere l'asserita lesione
del proprio interesse.
Nel merito la resistente sosteneva l'infondatezza del ricorso,
trattandosi di attività regionali "promozionali", permesse dal
citato art. 4 d.P.R. n. 616 del 1977.
Questi argomenti venivano ulteriormente svolti dalla Regione in
una memoria presentata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto
1. - I quattro conflitti di attribuzioni indicati in epigrafe
propongono alla Corte la medesima questione, deducendosi dallo Stato
ricorrente che il c.d. "potere estero" è riservato al Governo in via
esclusiva, senza che, sia pure limitatamente alle materie di
competenza delle regioni, possa essere riconosciuto anche a queste
ultime. In conseguenza di tale identità dell'oggetto, tutti i
giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Delle quattro Regioni convenute (Puglia, Marche Lombardia,
Lazio) si sono costituite soltanto la prima e l'ultima.
Ma la costituzione della Regione Lazio risulta inammissibile per
essere avvenuta oltre il termine di venti giorni, stabilito dall'art.
27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale del 16 marzo 1966, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 24 successivo: tale termine, che come tutti quelli
afferenti al processo costituzionale ha carattere perentorio, decorre
dalla notificazione del ricorso (avvenuta nella specie il 14 agosto
1986) e perciò era scaduto al momento in cui è avvenuta la
costituzione (23 settembre 1986). La contraria pretesa della Regione,
secondo cui il termine di costituzione del resistente decorrerebbe
dalla scadenza di quello previsto per il deposito del ricorso, urta
contro il chiaro, inequivocabile disposto della norma indicata,
mentre fuor di proposito risulta il richiamo alla decisione n. 109
del 7 maggio 1975, che ha ben altro oggetto e nella quale la Corte
non afferma affatto quanto dedotto dalla resistente. Del pari, non è
pertinente il richiamo all'art. 22, primo comma, l. 11 marzo 1953 n.
87, dato che il rinvio al regolamento di procedura innanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale opera soltanto se manca
una disposizione appositamente dettata per il giudizio
costituzionale, disposizione che invece nella specie sussiste ed è
data appunto dal ricordato art. 27, terzo comma, delle Norme
integrative.
3. - La suindicata tardività della costituzione non impedisce
però alla Corte di rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso
concernente i protocolli siglati il 26 maggio 1984 e il 22 luglio
1985, chiaramente e inequivocabilmente indicati (oltre che nella
precedente corrispondenza) nella nota del 14 aprile 1986, con cui la
Regione richiese l'autorizzazione a proseguire i contatti già
iniziati: a tale istanza la Presidenza del Consiglio aderì con nota
del 2 maggio successivo, autorizzando, ovviamente sul presupposto
della conoscenza di precedenti contatti, la chiesta prosecuzione;
pertanto, almeno da questa data allo Stato era sicuramente noto il
contenuto di detti protocolli, onde il termine di sessanta giorni,
fissato dall'art. 39, secondo comma, l. n. 87 del 1953 per la
proposizione del regolamento di competenza, era scaduto allorquando
l'impugnativa venne notificata, in data 14 agosto 1986 (al
procedimento costituzionale, non si applicano, per ius receptum, le
norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
di cui alla l. 7 ottobre 1969 n. 742: v. sent. n. 239 del 1982).
Il ricorso è invece ammissibile, contrariamente a quanto
eccepisce la Regione, per il protocollo del 3 e 4 giugno 1986, in
quanto il suo contenuto fu comunicato al Governo dall'Ambasciata
italiana di Città del Messico con nota del 31 luglio, sicché il
termine era ancora in corso il 14 agosto successivo, al momento della
proposizione dell'impugnativa.
4. - Pacificamente ammissibili sono pure i ricorsi contro le
Regioni Marche e Lombardia.
E ad analoga conclusione si deve pervenire in ordine al ricorso
contro la Regione Puglia, non potendosi accogliere l' eccezione di
intempestività da questa formulata: infatti il Ministero degli
affari esteri fu informato del contenuto del protocollo in questione
soltanto il 15 marzo 1986 e l'impugnazione venne proposta l'8 maggio
successivo, ossia nel termine di sessanta giorni fissato dalla legge.
Né regge l'altra eccezione, con cui si deduce la giuridica
inesistenza dell'impugnata "Dichiarazione di intenti" perché posta
in essere dal Presidente del Consiglio regionale anziché dal
Presidente della Giunta, a cui spetta la rappresentanza della Regione
a norma dell'art. 51 dello Statuto. A parte invero ogni altro rilievo
che pure potrebbe formularsi in ordine alla qualificazione e agli
effetti del vizio dedotto, è preliminare ed assorbente l'evidente
inesattezza della premessa. La Regione invero si riferisce al potere
di rappresentanza organica ai fini dell'ordinamento interno, ma sul
piano internazionale il detto potere va considerato diversamente,
giacché esso spetta agli uffici a cui per legge o per volontà degli
organi interni è conferito, e che sono così legittimati a svolgere
una determinata attività con soggetti di ordinamenti stranieri.
Nella specie, secondo quanto risulta anche dalla memoria della
resistente, la delegazione pugliese era guidata, per deliberazione
degli organi competenti e come già in passato, dal Presidente del
Consiglio regionale, non nella propria funzione istituzionale, bensì
in quella di capo missione, con la sua conseguente legittimazione a
sottoscrivere l'impugnato protocollo.
5. - Ciò posto, la Corte deve ribadire, nel merito della proposta
questione, la propria precedente giurisprudenza, secondo cui in linea
di principio rientra nell'esclusiva competenza degli organi centrali
dello Stato il potere di determinare ed attuare gli indirizzi di
politica estera, in senso lato, comprensiva anche della materia
socio-economica (cfr. da ultimo sent. n. 187 del 1985).
Il carattere unitario e indivisibile della Repubblica condiziona e
subordina le autonomie locali (art. 5 Cost.), nelle quali perciò non
può essere compresa la potestà di decidere sulla instaurazione e
gestione dei rapporti internazionali; ciò è anche ribadito
espressamente dal primo comma dell'art. 4 d.P.R. 24 luglio 1977 n.
616, il quale dispone testualmente: "Lo Stato... esercita le
funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai
rapporti internazionali...".
Questi ultimi rientrano pertanto nella competenza dello Stato, in
quanto attengono all'attività politica, economica, sociale e
culturale del Paese nei confronti degli altri Stati: essi trovano la
loro origine in patti stipulati da soggetti di diritto
internazionale, con l'assunzione di impegni dei quali risponde lo
Stato.
Né al riguardo può riconoscersi alcun rilievo alla maggiore o
minore importanza dei singoli accordi, i quali, anche se di modesta
portata, potrebbero in ipotesi pur sempre incidere sulla politica
estera, per sua natura non suscettibile di frazionamenti e di una
pluralità di titolari.
6. - Il vigente sistema costituzionale ammette peraltro
esplicitamente, come ora si è accennato, che il legislatore
ordinario possa introdurre deroghe alla regola fondamentale ora
enunciata: deroghe che, come tali, sono di stretta interpretazione, e
non possono perciò essere estese al di là dei casi espressamente
previsti.
A tale possibilità si collega anzitutto l'art. 4, secondo comma,
del cit. d.P.R. n. 616 del 1977, secondo cui le regioni possono
svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di
loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli
indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo.
La categoria delle attività promozionali, secondo un orientamento
assolutamente prevalente, comprende ogni comportamento legato da un
rigoroso nesso strumentale con le materie di competenza regionale,
ossia qualsiasi comportamento diretto, in tali settori, allo sviluppo
economico, sociale e culturale nel territorio dell'ente locale.
L'ambito così rigorosamente delimitato della potestà regionale, la
necessaria preventiva intesa con il Governo e la obbligatoria
conformità agli indirizzi ed agli atti di coordinamento degli organi
centrali garantiscono l'indispensabile aderenza degli atti
"promozionali" alla politica estera perseguita dallo Stato. E va
peraltro aggiunto che tali atti non possono comunque concernere le
materie contemplate dall'art. 80 Cost., che salvaguarda le funzioni
del Parlamento. Alla ricordata possibilità offerta dal sistema
costituzionale va pure ricondotta la recente disposizione risultante
dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 l. 19 novembre 1984 n. 948,
relativa alla ratifica della convenzione europea sulla cooperazione
transfrontaliera, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, la quale,
nell'ambito degli enti competenti a stipulare gli accordi e le intese
previsti dalla convenzione stessa, include espressamente le regioni.
Naturalmente non mancano anche in questa legge le opportune cautele:
così, da un lato, il cit. art. 3 dispone che il compimento degli
atti ora indicati ad opera degli enti locali è subordinato alla
previa stipulazione, da parte dello Stato, di convenzioni bilaterali
con gli Stati confinanti, convenzioni contenenti l'indicazione delle
relative materie, escluse in ogni caso quelle pregiudizievoli agli
interessi politici ed economici nazionali, della difesa, dell'ordine
e della sicurezza pubblica; e, d'altro canto, l'art. 6 stabilisce che
gli atti regionali di approvazione di accordi ed intese sono soggetti
ai controlli previsti dal vigente ordinamento interno. Infine, va
ricordata l'attività consentita alle regioni nell'ambito
dell'organizzazione europea (Consiglio d'Europa, Comunità europee),
la quale assume estensione sempre maggiore (in proposito vedasi, tra
l'altro, la recente Carta europea delle autonomie locali, adottata
nella Conferenza di Roma del novembre 1984 ed aperta alla firma, a
Strasburgo, a decorrere dal 15 ottobre 1985).
Nei casi anzidetti si ha sempre la responsabilità dello Stato, il
quale risponde degli impegni assunti anche se l'ordinamento interno
eccezionalmente consente l'iniziativa di enti minori.
7. - Oltre alle fattispecie indicate nei paragrafi precedenti e
concernenti accordi in senso proprio, è dato riscontrare nell'ambito
della realtà internazionale, come ha notato autorevole dottrina e
come emerge dalla concreta esperienza, alcune attività di vario
contenuto, congiuntamente compiute dalle regioni e da altri (di
norma, omologhi) organismi esteri aventi per oggetto finalità di
studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione
di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso
culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine,
l'enunciazione di propositi diretti ad armonizzare unilateralmente le
rispettive condotte. La varietà della materia non consente una
precisa classificazione, come peraltro si verifica per i trattati
propriamente detti, ma si può rilevare trattarsi di attività non
collegate con situazioni concernenti l'intero territorio nazionale e
perciò rimesse all'iniziativa degli enti locali. Attraverso gli atti
ora nominati le regioni, interessate alla realizzazione degli scopi
connessi alle materie loro devolute, non pongono in essere veri
accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la
responsabilità internazionale dello Stato, ma si limitano, come
sopra si è accennato, a prevedere lo scambio di informazioni utili
ovvero l'approfondimento di conoscenze in materie di comune
interesse, oppure, ancora, ad enunciare analoghi intenti ed
aspirazioni, proponendosi di favorirne unilateralmente la
realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante
sollecitazione dei competenti organi nazionali.
Si tratta, evidentemente, di attività non suscettibili di essere
ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali sopra indicati,
poiché il loro contenuto non può assolutamente incidere sulla
politica estera dello Stato né, come s'è detto, può far sorgere
responsabilità di qualsiasi genere a carico del medesimo. Perciò
ritiene la Corte, la quale per la
prima volta ha occasione di occuparsi dello specifico problema, che
non sussiste ostacolo alcuno nel nostro sistema costituzionale a
riconoscere la legittimità di tali attività, per le quali può
essere accolta la denominazione, proposta dalla dottrina, di
"attività di mero rilievo internazionale delle regioni".
8. - Dalle caratteristiche di tali attività discende quale
conseguenza necessaria che, se pur non espressamente prescritto, deve
ritenersi sempre indispensabile il previo assenso del Governo, in
modo che lo Stato possa controllare la loro conformità agli
indirizzi di politica internazionale, e resti così escluso il
pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese. Perciò le
regioni, prima di avviare i contatti con organismi esteri, sono
tenute a darne tempestiva notizia al Governo, il quale ha il potere
di porre un divieto quando ritenga che essi mal si concilino con
l'indirizzo politico generale. Intuitivamente è necessario che le
regioni, nel richiedere l'assenso, espongano adeguatamente il
contenuto dell'atto che si propongono di compiere, in modo che questo
possa essere sottoposto ad un' effettiva e approfondita valutazione.
Inoltre, dopo il compimento, l'atto regionale è soggetto alle regole
generali in materia di controlli.
9. - Non va taciuto come la presente decisione sia sostanzialmente
conforme all'orientamento già accolto dallo Stato, il quale, sempre
sensibile nel difendere la propria competenza nei confronti delle
regioni, dopo una iniziale resistenza ha notevolmente ceduto, in
subiecta materia, alle pretese locali. In particolare, oltre alla
circolare della Presidenza del Consiglio 3 febbraio 1983, va
ricordata la nota 16 febbraio 1984, indirizzata dallo stesso Ufficio
ai Commissari governativi regionali e al Ministero degli affari
esteri, nella quale espressamente si consentono le attività
suindicate, previa "notizia" alla Presidenza medesima. Di conseguenza
l'attuale pronuncia della Corte viene in definitiva e sostanzialmente
a convalidare una prassi già invalsa, valutata favorevolmente anche
in qualche decisione della giurisdizione amministrativa.
La soluzione qui accolta, in parte positiva, si estende
naturalmente anche alle regioni differenziate, se nulla è disposto
in proposito dai relativi statuti, per effetto del noto principio
secondo cui a queste ultime non può essere riservato un trattamento
deteriore rispetto alle prime.
10. - In base a quanto sin qui detto risulta non plausibile, né
coerente con il ricordato orientamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, la linea seguita nei quattro conflitti in esame
dall'Avvocatura erariale, la quale ha fondato le sue deduzioni
esclusivamente sulla riserva allo Stato del "potere estero",
concepita come assoluta e illimitata e quindi senza che residui alcun
margine per le regioni.
Seguendo invece la distinzione sopra posta, è necessario
esaminare ogni ricorso secondo le caratteristiche proprie delle
singole fattispecie, onde debbono ritenersi non fondate le due
impugnative contro le Regioni Puglia e Lazio, mentre vanno accolte
quelle proposte contro le Regioni Marche e Lombardia.
Invero, le Regioni Lazio e Puglia hanno dato tempestivo avviso
all'autorità centrale, che ha prestato il proprio assenso alle
attività di cui si trattava; le quali in effetti, pur con i loro
contorni variamente modulati, non fuoriescono dalla categoria sopra
denominata di "attività di mero rilievo internazionale". E infatti
per quanto riguarda la Puglia, a parte qualche retorica affermazione,
si tratta dell'enunciazione di semplici propositi e aspirazioni da
rassegnare agli organi statali competenti, affinché questi possano
(liberamente) valutare l'opportunità della loro realizzazione;
mentre il rappresentante della Regione Lazio si è limitato a
proseguire "colloqui esplorativi", già avviati nel settore
agro-forestale nel 1984 e 1985, e quindi a porre in essere una mera
attività di studio e di informazione.
Le Marche e la Lombardia, per contro, non solo non hanno curato di
chiedere il prescritto assenso, ma hanno compiuto atti che integrano
veri e propri accordi, con assunzione di obblighi in materie
tecnologiche e scientifiche nonché nel campo sanitario, e con la
possibile implicazione della responsabilità dello Stato, la cui
sfera di competenza risulta pertanto invasa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che spetta allo Stato il potere relativo alla
determinazione della politica estera (c.d. "potere estero") e di
conseguenza annulla: a) l'"Accordo per intenti" stipulato ad Ancona
il 16 aprile 1986 dal Presidente della Regione Marche e dal
Rappresentante del Dipartimento brevetti della Provincia di Shandong
(Repubblica popolare di Cina); b) l'"Accordo di collaborazione
sanitaria" sottoscritto il 5 gennaio 1986 a Mogadiscio dall'Assessore
alla sanità della Regione Lombardia insieme al Presidente della
Regione Benadir (Somalia);
2) dichiara che spetta alle regioni il potere di porre in essere
atti di mero rilievo internazionale e che di conseguenza: a) rientra
nelle attribuzioni della Regione Puglia la "Dichiarazione di intenti"
sottoscritta il 27 gennaio 1986 dal Presidente del Consiglio
regionale, insieme al Presidente della Repubblica socialista del
Montenegro (Jugoslavia); b) rientra nelle attribuzioni della Regione
Lazio il protocollo sottoscritto il 3 e 4 giugno 1986 dall'Assessore
regionale all'agricoltura, insieme al Governatore dello Stato di
Sonora (Messico);
3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e diretto contro il protocollo sottoscritto ad
Hermosillo tra la Regione Lazio e il Governo dello Stato di Sonora
(Messico) il 26 maggio 1984, nonché contro il successivo protocollo
sottoscritto dalle stesse parti nella medesima località il 22 luglio
1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte