Sentenza n. 179/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 19legge 613/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre
1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Muzzi
Mimy e l'I.N.P.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Muzzi Mimy, titolare di pensione diretta a carico della
Gestione Speciale Commercianti, con ricorso in data 10 giugno 1982,
ha chiesto al Pretore di Siena l'integrazione al trattamento minimo
della pensione di reversibilità corrispostale a carico del medesimo
Fondo.
L'I.N.P.S. ha resistito a tale pretesa.
L'adito Pretore, rilevato che nella specie non risultavano
applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale
dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo
di pensioni, ivi compresa quella di cui alla sentenza della Corte
costituzionale n. 184 del 1988, e che, peraltro, la logica sottesa a
siffatte declaratorie appariva trasponibile anche al rapporto
controverso, con ordinanza in data 30 settembre 1988, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge
22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente
l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata
dalla Gestione Speciale Commercianti ai titolari di pensione diretta
a carico della medesima Gestione qualora, per effetto del cumulo, il
pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione
superiore al minimo anzidetto.
A proposito ha considerato che, in analoghe ipotesi di cumulo, per
giurisprudenza ormai costante di questa Corte, è stato riconosciuto
il diritto all'integrazione al minimo.
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è
costituito né è intervenuto. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Siena prospetta l'illegittimità costituzionale
dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613,
nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima
Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di
un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.
A suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione,
per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto
ai titolari di analoghe situazioni che non implicano, sebbene si
verifichi cumulo di più trattamenti pensionistici, l'esclusione
dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto di
sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli
originari divieti.
2. - La questione è fondata.
La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di
illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del
divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla
gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta
a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere,
con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché dell'analogo divieto
concernente la pensione di reversibilità erogata dalla medesima
Gestione ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086
del 1988) e la pensione di invalidità, in caso di cumulo con
pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982).
Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la
Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione
all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché
per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo
garantito), così rendendo possibile la titolarità di più
integrazioni sino all'entrata in vigore del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che
è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo
(sentenza n. 184 del 1988).
Anche nel caso in esame opera la medesima ratio, in quanto le
residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente
incompatibili con il principio di uguaglianza.
La stessa norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali,
esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità
erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari anche di
pensione diretta a carico della medesima Gestione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione
speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della
medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo
trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte