Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 19legge 613/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre

1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Muzzi

Mimy e l'I.N.P.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Muzzi Mimy, titolare di pensione diretta a carico della

Gestione Speciale Commercianti, con ricorso in data 10 giugno 1982,

ha chiesto al Pretore di Siena l'integrazione al trattamento minimo

della pensione di reversibilità corrispostale a carico del medesimo

Fondo.

L'I.N.P.S. ha resistito a tale pretesa.

L'adito Pretore, rilevato che nella specie non risultavano

applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale

dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo

di pensioni, ivi compresa quella di cui alla sentenza della Corte

costituzionale n. 184 del 1988, e che, peraltro, la logica sottesa a

siffatte declaratorie appariva trasponibile anche al rapporto

controverso, con ordinanza in data 30 settembre 1988, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge

22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente

l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata

dalla Gestione Speciale Commercianti ai titolari di pensione diretta

a carico della medesima Gestione qualora, per effetto del cumulo, il

pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione

superiore al minimo anzidetto.

A proposito ha considerato che, in analoghe ipotesi di cumulo, per

giurisprudenza ormai costante di questa Corte, è stato riconosciuto

il diritto all'integrazione al minimo.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è

costituito né è intervenuto. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Siena prospetta l'illegittimità costituzionale

dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613,

nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della

pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale

commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima

Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di

un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.

A suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione,

per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto

ai titolari di analoghe situazioni che non implicano, sebbene si

verifichi cumulo di più trattamenti pensionistici, l'esclusione

dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto di

sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli

originari divieti.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di

illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del

divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla

gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta

a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere,

con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché dell'analogo divieto

concernente la pensione di reversibilità erogata dalla medesima

Gestione ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086

del 1988) e la pensione di invalidità, in caso di cumulo con

pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la

Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione

all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché

per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo

garantito), così rendendo possibile la titolarità di più

integrazioni sino all'entrata in vigore del decreto legge 12

settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11

novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che

è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo

(sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame opera la medesima ratio, in quanto le

residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente

incompatibili con il principio di uguaglianza.

La stessa norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali,

esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità

erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari anche di

pensione diretta a carico della medesima Gestione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione

al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione

speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della

medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo

trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte