Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1996 dal

pretore di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Todde

Pietro, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice

penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di

reclusione;

che a tale proposito il rimettente, nel richiamare i principii

posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, ha rilevato che la

sproporzione in eccesso del minimo edittale stabilito dalla norma

impugnata rispetto a fattispecie non qualificate dalla posizione del

soggetto passivo determina una violazione del principio di

uguaglianza e compromette la funzione rieducativa della pena nonché

il buon andamento della funzione giudiziaria;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 425 del 1996,

successiva al provvedimento di rimessione, ha già dichiarato

manifestamente infondata l'identica questione, osservando che il

maggior livello della sanzione minima prevista dalla disposizione

oggetto di impugnativa non è rivolto a punire la violazione di una

privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata

configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la

maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta

volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua

volontà;

che d'altra parte, ha osservato ancora questa Corte,

l'accoglimento del petitum determinerebbe l'assimilazione del minimo

edittale sancito dall'art. 337 cod. pen. a quello ora previsto per il

delitto di oltraggio, in contrasto con la stessa tradizione

codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività

che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico

ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore e

prestigio;

che, pertanto, non essendo stati adottati argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 337 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte