Sentenza n. 18/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 49 del Reg.
ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 1951, n. 78 - A, che
concedeva il regime di deposito franco allo stabilimento industriale
tessile della società "Cotonificio Siciliano".
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Chiarelli per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 20 aprile 1951, n. 78 - A, il Presidente della Regione
siciliana concedeva il regime di deposito franco allo stabilimento
industriale tessile della società "Cotonificio Siciliano", con sede
legale in Palermo.
Il regime di deposito franco riguardava uno stabilimento di
filatura, con non meno di 300. 000 fusi, da impiantarsi in Comune di
Palermo, contrada Piana di Gallo, sulla strada tra Partanna Mondello e
Tommaso Natale, terreno catastato al foglio n. 2, particelle 610, 611,
613, 628 a, 1248.
L'atto di concessione stabiliva che l'impianto dello stabilimento
di filatura avrebbe dovuto iniziarsi entro tre mesi ed entrare in
attività entro due anni dalla pubblicazione del decreto (art. 1);
indicava poi le materie prime, prodotti e merci, che con la immissione
nello stabilimento dovevano considerarsi fuori dalla linea doganale
(art. 2); disciplinava il pagamento dei diritti doganali per i filati e
i prodotti tessili estratti dallo stabilimento (artt. 3 e 4), nonché
il transito in territorio italiano delle merci di provenienza estera
destinate in franchigia allo stabilimento e di quelle estratte da esso
e destinate all'estero (art. 5); demandava, infine, all'Assessore per
le finanze di stabilire le modalità particolari per assicurare la
necessaria vigilanza (art. 6). Il Presidente del Consiglio dei Ministri
con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso
notificato il 20 marzo 1956, ha impugnato il provvedimento predetto
davanti a questa Corte chiedendo, che, in linea di principio, si
dichiari che ogni attribuzione in materia doganale spetta allo Stato, e
che, in concreto, spettava e spetta allo Stato di concedere nel
territorio della Regione siciliana depositi franchi; che,
conseguenzialmente, sia annullato il decreto impugnato.
A conforto del ricorso, l'Avvocatura dello Stato sostiene che il
decreto istitutivo di deposito franco segna una illegittima invasione
della Regione in una sfera, come quella doganale e dell'imposta di
fabbricazione, che è invece riservata alla competenza esclusiva dello
Stato; che, in particolare, la Regione avrebbe violato le disposizioni
di cui agli artt. 20, 36, 39 dello Statuto speciale, nonché i principi
generali in esso contenuti, determinando persino il regime delle merci
in transito fuori del territorio regionale. Né sarebbe giustificato il
richiamo all'art. 31 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, posto a base
del provvedimento e richiamato nel preambolo del decreto, poiché
questa norma riguardante i poteri dell'Alto Commissario per la Sicilia
è da considerarsi abrogata dall'art. 39 dello Statuto. Parimenti non
sarebbe consentito argomentare dal principio di cui all'art. 20 dello
Statuto, per il quale il Presidente della Regione e i singoli Assessori
possono esplicare attività amministrative secondo le direttive del
Governo dello Stato su materie non comprese negli artt. 14, 15 e 17
dello stesso Statuto.
A parte che questa attività amministrativa deve svolgersi nel
rispetto della legislazione statale, sarebbe, in contrario, decisiva
l'obiezione che detta norma, anche perché non sono state ancora
impartite le prescritte direttive, non può trovare applicazione.
II Presidente della Regione siciliana, costituitosi ritualmente in
giudizio, col patrocinio degli avvocati Pietro Bodda, "Giuseppe
Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino, resiste al ricorso.
Con le deduzioni depositate in cancelleria il 9 aprile 1956, in via
pregiudiziale eccepisce: a) che il ricorso non è stato notificato al
"Cotonificio Siciliano" da considerarsi soggetto controinteressato
all'atto; b) che non ricorrono i presupposti del conflitto di
attribuzione, dato che non ogni vizio dell'atto amministrativo può
dare origine ad un conflitto di attribuzione ma solo il vizio di
incompetenza in senso stretto, ovverosia la violazione di una sfera di
competenza che trova il suo fondamento in una legge costituzionale.
Nel merito oppone:
1) che la istituzione di un deposito franco concerne la materia di
cui all'art. 14, lettera e, dello Statuto per la Sicilia come attinente
all'incremento della produzione agricola ed industriale e sulla quale
la Regione ha competenza esclusiva di carattere legislativo e, di
conseguenza, di carattere amministrativo (art. 20);
2) che, d'altra parte, la Regione ha competenza amministrativa
anche nelle materie sulle quali non ha potestà legislativa, e quindi
anche su quella doganale, sicché l'attività posta in essere
riceverebbe fondamento dall'art. 20, primo comma, seconda parte, dello
Statuto speciale; norma questa contenente un precetto suscettibile di
immediata applicazione, di fatto già attuato in svariate materie, e
che nella specie ben poteva attuarsi anche in mancanza di direttive
specifiche da parte del Governo dello Stato, ma già tracciate nella
legislazione statale;
3) che, in linea ulteriormente subordinata, il potere di concedere
il regime di deposito franco, sia pure quale esercizio di funzioni
statali, era già stato trasmesso al Presidente della Regione dall'art.
1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, trattandosi di un tipo di
attività specificamente compresa tra le attribuzioni dell'Alto
Commissario per la Sicilia (art. 31 D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 414).
Conseguirebbe peraltro a ciò che, se una violazione di legge fosse
pure stata commessa nell'esercizio di questa funzione statale, si
tratterebbe di una questione di mera legittimità, non proponibile
davanti alla Corte;
4) quanto alla censura relativa all'art. 5 del decreto impugnato,
la difesa della Regione deduce, infine, che, se pur essa fosse fondata,
non potrebbe travolgere l'intero provvedimento; ma, d'altra parte,
afferma che l'illegittimità non esiste, trattandosi di
regolamentazione riproducente la legislazione statale o almeno già
consentita all'Alto Commissario.
Per tutti questi motivi la difesa della Regione conclude chiedendo
dichiararsi irricevibile il ricorso proposto dallo Stato e
subordinatamente respingersi il ricorso stesso perché infondato,
dichiarandosi la competenza della Regione siciliana nella materia in
oggetto.
Nelle memorie depositate, rispettivamente, il 18 ottobre e il 1
novembre 1956, sia l'Avvocatura dello Stato che la difesa della Regione
hanno ribadito i motivi di ricorso e di difesa precedentemente svolti.
In più l'Avvocatura dello Stato, replicando alla eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione, ha negato che il
ricorso dovesse essere notificato al "Cotonificio Siciliano", e ciò
perché nei giudizi di carattere costituzionale tra lo Stato e le
Regioni non vi sarebbe posto per parti private.
Dal suo canto, la difesa della Regione contesta particolarmente che
il provvedimento di concessione del deposito franco interferisca su
materie di competenza statale e, in ispecie, sulla imposta di
fabbricazione e sull'ordinamento doganale.
A quest'ultimo riguardo sostiene che l'art. 39 dello Statuto
siciliano prevede una riserva di competenza statale quanto al potere di
legiferare con norme di carattere generale in materia doganale, ma non
anche per quel che riguarda il potere amministrativo di concedere, in
singoli casi, lo speciale regime di deposito franco. Considerato in diritto :
L'eccezione sollevata dalla difesa della Regione siciliana, secondo
cui il ricorso del Presidente del Consiglio avrebbe dovuto essere
notificato anche al "Cotonificio Siciliano", controinteressato
all'impugnazione, non ha fondamento.
Già con ordinanza del 30 maggio 1956 questa Corte ebbe a decidere
che ai giudizi di legittimità costituzionale avanti alla Corte
costituzionale è estranea la figura del controinteressato. Identico
principio la Corte deve affermare a proposito dei conflitti di
attribuzione.
Sta, infatti, che l'istituto dei conflitti di attribuzione tra
Stato e Regione e tra Regioni, così come è regolato nell'art. 134
della Costituzione e nell'art. 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953,
n. 87, trae la sua ragion d'essere dalla necessità di comporre,
attraverso il supremo organo delle garanzie costituzionali, un
contrasto insorto fra enti costituzionali, definendo la sfera delle
rispettive competenze: un contrasto, cioè, tra Stato e Regioni o tra
Regioni, in rapporto alla sfera di attribuzioni garantita
costituzionalmente a ciascuno di questi enti. Esso è pertanto il mezzo
concesso a difesa di un interesse tutto particolare, che si risolve
nell'interesse al rispetto della competenza dell'ente e, come tale,
necessariamente trascende l'interesse particolare di singoli alla
conservazione o alla rimozione dell'atto la cui emanazione ha dato
occasione al conflitto. Ciò è reso vieppiù manifesto dalla
circostanza, altrettanto certa, secondo cui la stessa impugnazione
dell'atto, in quanto si propone lo scopo di ottenere una pronuncia
dichiarativa di competenza in rapporto alla materia sulla quale l'atto
ha interferito, finisce per andar ben oltre l'impugnazione del singolo
atto ed involgere il titolo della funzione esercitata, ovverosia la
spettanza o meno del potere in capo al soggetto che l'atto ebbe ad
emanare.
Per questa particolare natura dell'azione, nettamente differenziata
rispetto ad ogni altra azione giudiziaria, e in special modo nei
confronti del ricorso alle giurisdizioni amministrative, è da
escludere che possano valere nel giudizio dinanzi a questa Corte le
norme di procedura relative alla notificazione del ricorso al
controinteressato, ad una figura, cioè, che non ha riscontro nel
giudizio avanti alla Corte costituzionale.
Ciò dimostra la infondatezza anche della seconda eccezione
pregiudiziale sollevata dalla difesa della Regione.
Con essa si sostiene che non ricorrerebbero, nella fattispecie, i
presupposti del conflitto costituzionale di attribuzione, nel senso -
come la difesa della Regione spiega - che non ogni vizio dell'atto
amministrativo può dare origine ad un tale conflitto, ma solo la
violazione di una sfera di competenza che trovi il suo fondamento in
una legge costituzionale. Quest'ultima affermazione è esatta; così
pure non si contesta che il conflitto di attribuzione denunciabile
davanti a questa Corte possa solo concernere atti amministrativi o di
normazione subordinata (regolamenti) che siano viziati per incompetenza
istituzionale dello Stato o delle Regioni; ma il conflitto
costituzionale di attribuzione nasce appunto perché si tratta di
materie costituzionalmente attribuite alla competenza rispettivamente
della Regione, dello Stato, ovvero di altre Regioni. La decisione della
Corte - in tale ambito - ha appunto lo scopo di definire le sfere delle
rispettive competenze costituzionali, con una efficacia che trascende
il caso che ha dato occasione alla controversia, il che nettamente
distingue l'istituto del conflitto di attribuzione dal comune caso di
impugnativa per incompetenza in sede giurisdizionale amministrativa.
Nella specie viene, in effetti, denunciato che con l'emanazione di un
atto amministrativo da parte di un organo legittimato a dichiarare
all'esterno la volontà della Regione siciliana sia stata invasa una
sfera di competenza costituzionalmente sottratta a qualsivoglia organo
della Regione perché riservata allo Stato.
Or non è dubbio - passando al merito - che tutto quanto attiene
al regime doganale è di competenza esclusiva dello Stato.
Tassativamente ciò è stabilito nel primo comma dell'art. 39 dello
Statuto siciliano: "Il regime doganale della Regione è di esclusiva
competenza dello Stato". Una norma così chiara non ammette eccezioni
né distinzione - come sembra abbia voluto intendere la difesa della
Regione - fra la materia legislativa e quella armministrativa, per
attribuire quest'ultima, o in base al richiamato art. 39 o in base
all'art. 20 dello Statuto speciale, agli organi della Regione. Sta di
fatto che il potere di istituire depositi franchi incide sulla materia
doganale, risolvendosi in un particolare regime per effetto del quale
quella parte di territorio destinata a deposito franco viene posta
fuori della linea doganale (art. 1 legge doganale 25 settembre 1940, n.
1424), e non vi ha dubbio che con la locuzione "regime doganale", di
cui all'art. 39 dello Statuto regionale, si sia inteso riservare alla
competenza esclusiva dello Stato tutto quanto concerne sia le modalità
di transito delle merci che la materia dei diritti doganali. Questa
sfera di riserva statale - secondo l'ampia formulazione della legge -
non può esaurirsi nell'aspetto puramente normativo, ma abbraccia
anche, in linea logica, il campo di attuazione pratica degli interessi
pubblici connessi al fenomeno doganale, e quindi l'attività
amministrativa ed esecutiva della legislazione statale in materia.
L'attuazione di questo principio rende superflua una particolare
valutazione del contenuto del provvedimento di concessione impugnato
davanti a questa Corte, in rapporto al quale è stato pur esattamente
osservato dall'Avvocatura dello Stato che esso (art. 3) deroga alla
legislazione statale che disciplina unitariamente e inderogabilmente il
regime dei depositi franchi (T.U. 17 marzo 1938, n. 726) ed esorbita
dagli stessi limiti territoriali della competenza regionale in quanto
garantisce, sia pure in conformità alla legge doganale - il che in
tesi poco importa -, il libero transito delle merci fuori del
territorio regionale. Né vale osservare in contrario, che
l'istituzione di depositi franchi può ricollegarsi, e magari anche
soddisfare, al più generale interesse dell'incremento della produzione
industriale ed agricola, favorendo iniziative, in tali settori, nel
territorio regionale. L'apprezzamento di questi interessi, di indole
economica e sociale, è sì rimesso alla competenza regionale, giusta
il disposto dell'art. 14 dello Statuto speciale per la Sicilia, ma
nella scelta dei mezzi per soddisfare a quelle esigenze la Regione non
può valicare i limiti che ad essa specificatamente fissa lo stesso
Statuto, interferendo nella disciplina di materie di esclusiva
competenza statale.
Nemmeno fondate appaiono le ragioni prospettate in linea
subordinata dalla difesa della Regione in relazione all'art. 20 dello
Statuto speciale, già innanzi richiamato, e al disposto degli artt. 31
del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, e l del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947,
n. 567.
Quanto alla tesi che il Presidente della Regione avrebbe emanato il
provvedimento impugnato in base all'art. 20, nella veste eccezionale di
organo non regionale ma statale, è appena da rilevare che ciò non
risulta affatto dall'atto in rapporto al quale fu elevato il conflitto.
Dalle circostanze di fatto risulta, al contrario, che l'atto fu emanato
nella supposizione piena, sibbene erronea, della competenza regionale
in materia. Del che, se pur ve ne fosse bisogno, potrebbe apparire come
certa riprova la posizione assunta dalla Regione nel presente giudizio
ove, in fondo, si rivendica una competenza propria della Regione nella
materia di cui si tratta.
Né è consentito - per affermare sotto altro aspetto la competenza
del Presidente regionale - argomentare dal citato art. 1 del D.L.C.P.S.
30 giugno 1947, n. 567. In virtù di questa norma, infatti, non tutte
le funzioni già esercitate nel territorio della Regione dall'Alto
Commissario furono trasferite al Presidente della Giunta regionale,
sibbene soltanto quelle previste in disposizioni di legge "ancora
applicabili", condizione questa che non si verificava per il potere di
concedere depositi franchi di cui all'art. 31 del D.L.L. 28 dicembre
1944, n. 416, da considerarsi ormai abrogato per incompatibilità, una
volta che la materia era stata regolata dall'art. 39 dello Statuto
siciliano, che frattanto era entrato in vigore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sul confiitto di attribuzione fra lo Stato e la
Regione siciliana sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
con ricorso del 20 marzo 1956 in relazione al decreto del Presidente
della Regione siciliana 20 aprile 1951, n. 78, concernente la
concessione del regime di deposito franco allo stabilimento industriale
e tessile della S. p. a. "Cotonificio Siciliano":
respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del
ricorso sollevate dalla difesa della Regione;
accoglie il ricorso e dichiara la competenza dello Stato per la
concessione dei depositi franchi anche nel territorio della Regione
siciliana e
annulla il decreto del Presidente della Regione, innanzi indicato,
20 aprile 1951, n. 78.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte