Sentenza n. 18/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/03/1964 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21d.P.R. 818/1957
- art. 27d.P.R. 818/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, seconda parte, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con
ordinanza emessa il 13 marzo 1963 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Francescangeli Mario e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 118 del 4 maggio 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francescangeli Mario;
udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Franco Agostini, per Francescangeli Mario.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 1961 il sig. Mario
Francescangeli conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, esponendo che, essendo già
titolare di pensione di vecchiaia, aveva presentato domanda per
ottenere la liquidazione di un supplemento di pensione in relazione ai
contributi versati regolarmente a suo favore dal datore di lavoro per
gli anni dal luglio 1958 al gennaio 1960, ma la liquidazione gli era
stata rifiutata, con la motivazione che già in precedenza gli era
stato liquidato un supplemento per altri periodi di contribuzione e che
l'art. 21 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, non
ammetteva che il supplemento potesse essere attribuito al pensionato
più di una volta; che peraltro, la disposizione sulla quale l'Istituto
aveva basato la propria decisione doveva ritenersi incostituzionale,
avendo ecceduto i limiti della delega contenuta nella legge 4 aprile
1952, n. 218.
L'Istituto si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione della
domanda dell'attore, contestando recisamente che la norma applicata al
caso potesse essere considerata costituzionalmente illegittima.
In pendenza del giudizio, si avveravano peraltro alcuni fatti
nuovi, sui quali le parti richiamavano l'attenzione del Tribunale nelle
rispettive comparse conclusionali. L'attore faceva presente che lo
stesso Tribunale di Roma aveva sollevato in due giudizi la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 in discussione, rimettendo gli
atti alla Corte costituzionale, e che altrettanto aveva fatto in altro
giudizio il Tribunale di Genova. Ricordava poi che nei riguardi della
ordinanza pronunciata da quest'ultimo la Corte aveva disposto, con
ordinanza n. 113 del 12 dicembre 1962, la restituzione degli atti al
Tribunale, perché questo esaminasse se sussistesse tuttora la
rilevanza della questione proposta, dato che nel frattempo era
sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, che recava una nuova
disciplina della materia, e abrogava fra l'altro l'art. 21 del decreto
presidenziale del 1957, n. 818, con effetto dal 1 luglio 1962.
L'attore osservava poi che, avendo egli presentato la domanda di
supplemento fin dal 18 maggio 1960, restava pur sempre da risolvere il
problema sul suo diritto a ottenere il supplemento da tale data a
quella della entrata in vigore della nuova legge. Nella sua comparsa
conclusionale l'Istituto convenuto contestava però il diritto
dell'attore ad ottenere il supplemento sin dalla data della domanda
amministrativa.
Il Tribunale accoglieva la tesi che, ai fini della propria
decisione su questo punto, fosse rilevante la questione di legittimità
costituzionale del terzo comma, seconda parte, dell'art. 21 del
decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, nonostante l'avvenuta
abrogazione, e pertanto sospendeva il giudizio e disponeva la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con ordinanza in data
13 marzo 1963.
L'ordinanza, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze del 1963, è
stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 marzo
1963, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati
in data 26 marzo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 4 maggio 1963, n. 118.
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Francescangeli,
mentre non si è avuta costituzione dell'Istituto, né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle deduzioni depositate in cancelleria il 24 maggio 1963 la
difesa del Francescangeli osserva che lo stesso legislatore, cogliendo
l'occasione della introduzione di altri benefici a favore dei
pensionati, ha provveduto con la legge n. 1338 del 1962 a sanare una
situazione della cui costituzionalità evidentemente dubitava. Essa
rileva nella nuova disposizione una conferma del principio, da essa
sostenuto e contestato invece costantemente dalla parte avversa, della
corrispettività tra contributi e prestazioni, e, riproponendo tesi
già sostenute nel giudizio principale e in altre sedi, contesta la
legittimità della norma in questione, affermando che il legislatore
delegato avrebbe ecceduto dai limiti della delega, quali sono stati
precisati anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, avendo
posto limitazioni ad un diritto altrimenti risultante illimitato dal
complesso delle disposizioni vigenti in materia e in particolare dalla
legge di delega. L'art. 27 di questa, disponendo che l'obbligo di
versamento dei contributi "non cessa", intenderebbe disporre che esso
continui, non solo con le modalità, ma anche con gli effetti che lo
contraddistinguono. Per queste ragioni, e per altre dedotte dalle
intenzioni del legislatore ricavabili dal sistema assicurativo, non si
potrebbe dubitare della illegittimità della norma denunciata.
Gli stessi argomenti sono stati ribaditi all'udienza dal difensore
del Francescangeli. Considerato in diritto :
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale
proposta dal Tribunale di Roma, ai fini della decisione del giudizio
principale, trova esauriente dimostrazione nell'ordinanza di rimessione
degli atti a questa Corte; né si potrebbe obbiettare che la norma
denunciata è stata ormai abrogata, posto che il Tribunale ha
espressamente avvertito che la decisione della causa sottoposta al suo
giudizio richiede precisamente l'applicazione della norma suddetta, da
considerare in vigore per il tempo anteriore alla data del 1 luglio
1962, con riferimento alla quale la legge 12 agosto 1962, n. 1338, ha
disposto l'abrogazione della disposizione in discussione.
Nel merito la Corte osserva che l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, attribuiva al pensionato il diritto ad "un solo
supplemento" per i contributi versati dopo aver conseguito la pensione,
negandogli il diritto di ottenere ulteriori maggiorazioni in relazione
ai contributi versati successivamente.
Esso introduceva così nella liquidazione del supplemento di
pensione una limitazione, non contenuta nella legge di delegazione e
che risulta in contrasto con la constatazione, già fatta da tempo da
questa Corte, che "a ben considerare il succedersi delle leggi nel
campo della legislazione sociale, affiorano da esse direttive sempre
più favorevoli al lavoratore, soprattutto ai fini del diritto alla
pensione; in modo particolare vanno ricordate le disposizioni che
agevolano il raggiungimento del minimo pensionabile, il mantenimento ai
fini della pensione della qualità di assicurato, il conseguimento del
massimo della contribuzione con effetto integrativo della pensione
stessa, il cumulo in taluni casi delle pensioni previdenziali"
(sentenza n. 2 del 28 febbraio 1961).
L'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che ha sancito
espressamente il diritto del titolare di pensione ad ottenere la
liquidazione di ulteriori supplementi dopo la decorrenza del primo, in
relazione ai contributi versati successivamente alla liquidazione della
pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, si è adeguato alle
direttive suddette, dalle quali la norma impugnata costituiva una
deviazione.
Esso ha dato inoltre attuazione esplicita ad un altro principio
riconosciuto quasi unanimemente valido nel complesso della legislazione
sociale: la corrispettività tra contributi versati e misura della
pensione, con la conseguente utilizzazione di tutti i contributi che
figurano nella posizione assicurativa del lavoratore. E con ciò ha
confermato che, dettando la disposizione denunciata, il legislatore
delegato aveva ecceduto oltre i limiti della delega conferitagli e
violato l'art. 77 della Costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'articolo 27
della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento
all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
-GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte