Sentenza n. 18/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1966 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164,
n. 1, del Codice di procedura penale e dell'art. 684 del Codice penale,
promossi con due ordinanze emesse il 14 ottobre 1964 dal Tribunale di
Bologna nei procedimenti penali a carico di Spadolini Giovanni e La
Valle Raniero, iscritte ai nn. 175 e 176 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
295 del 28 novembre 1964 e n. 282 del 14 novembre 1964.
Visti gli atti di costituzione di Spadolini Giovanni e di La Valle
Raniero e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì,
uditi l'avv. Riccardo Artelli, per lo Spadofini, l'avv. Luigi
Vecchi, per il La Valle, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale contro i direttori dei giornali "Il Resto
del Carlino" e "L'Avvenire d'Italia", prof. Spadolini Giovanni e dott.
La Valle Raniero, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 26
settembre 1963, accogliendo l'istanza della difesa, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 164 del Codice di
procedura penale e 684 del Codice penale, in riferimento all'art. 21
della Costituzione, rilevando che le predette norme penali puniscono il
fatto della pubblicazione a mezzo stampa di determinati atti
processuali ponendo una esclusiva limitazione alla libertà di stampa
in ordine ad atti rispetto ai quali non tutti coloro che sono concorsi
a formarli sono obbligati al segreto; di guisa che la ratio legis delle
norme penali medesime risiederebbe in un dovere di riservatezza non
tutelato dalla Costituzione e anzi in contrasto con i suoi principi
informatori di libertà di informazione.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 16 novembre 1963.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, si sono costituiti il prof.
Spadolini e il dott. La Valle; ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato.
La questione è stata discussa all'udienza del 13 maggio 1964, ma
la Corte ha rilevato che l'ordinanza di rimessione poneva genericamente
la questione di legittimità dell'intero art. 164 del Codice di
procedura penale senza specificare quali delle varie ipotesi, in detto
articolo formulate, si riferissero all'oggetto del giudizio principale,
e senza specificare se si intendesse impugnare una soltanto oppur tutte
le suindicate ipotesi. E - con ordinanza del 4 giugno 1964 - ha
rimesso gli atti al giudice a quo.
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 14 ottobre 1964, ha
precisato che la norma rilevante ai fini della definizione del
procedimento in corso è quella di cui al n. 1 dell'art. 164 del Codice
di procedura penale, la quale fa divieto di pubblicazione del contenuto
di qualunque documento o di ogni atto scritto od orale relativo
all'istruzione formale o sommaria, fino a che del documento o dell'atto
non stasi data lettura nel dibattimento a porte aperte. Ed ha proposto
la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3
e 21 della Costituzione, in quanto il divieto di pubblicazione di atti,
che a seguito di regolare deposito, o in seguito della partecipazione
al loro compimento possono essere legittimamente a conoscenza di
persone non vincolate al segreto istruttorio, sarebbe in contrasto con
i precetti costituzionali di cui agli articoli sopracitati.
Con altra ordinanza della stessa data, il Tribunale di Bologna, su
istanza della difesa, ha sollevato l'identica questione di legittimità
costituzionale in un altro procedimento a carico del prof. Spadolini e
del dott. La Valle.
Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 282 e n. 295 del 14 e del 28
novembre 1964.
La difesa del prof. Spadolini premesso che ogni limite alla
libertà di pensiero e di stampa, che non trovi la sua giustificazione
nella tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti, è
manifestamente in contrasto con la norma costituzionale dell'art. 21,
osserva che la legge può porre a determinati soggetti, in materie
pubbliche o private uno specifico obbligo al segreto, la cui violazione
costituisce reato. In tal caso, la notizia segreta non può essere
rivelata né dal privato né da altri, ne ovviamente può essere
pubblicata. Ma gli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684 del
Codice penale non puniscono la violazione del segreto istruttorio, da
altra norma tutelato in rapporto a chi ne è obbligato; puniscono
invece esclusivamente il fatto della pubblicazione di atti non segreti;
siffatto divieto quindi prescinde dalla esistenza o meno di un obbligo
al segreto, prescinde dal titolare dell'obbligo e concreta
esclusivamente una limitazione della libertà del pensiero informativo
col mezzo di diffusione. Poiché secondo l'art. 307 del Codice di
procedura penale le parti private ed i testimoni possono liberamente
rivelare il contenuto degli atti istruttori ai quali hanno partecipato,
si deve dedurre - secondo la difesa dello Spadolini - che gli atti
previsti dalla norma impugnata non sono essenzialmente segreti. Ed in
un regime costituzionale di libertà non deve potere esistere notizia
la quale possa essere detta dal privato e non dalla stampa con i suoi
legittimi mezzi di diffusione, senza che con ciò si offenda il
principio di libertà garantito dall'art. 21.
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, la stessa difesa
assume che non si può, per le notizie non segrete, stabilire un
divieto parziale soltanto a carico di chi esercita l'attività di
stampa e di divulgazione, senza con ciò violare la parità davanti
alla legge.
Il difensore del La Valle osserva, inoltre, che nel nostro
ordinamento giuridico non vi è altra ipotesi nella quale la
pubblicazione sia punita di per se stessa. Al contrario, si persegue
la pubblicazione punendo, magari con pena più grave, un fatto che già
di per sé costituisce reato (es. la diffamazione). A mente degli
articoli impugnati, è punita, invece, non la violazione di un segreto,
ma la pubblicazione di un atto istruttorio indipendentemente dalla
circostanza che tale segreto sia stato violato e la pubblicazione ne
costituisca una ulteriore divulgazione.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato invece la questione non
è fondata.
Dopo avere premesso che in dottrina da taluno si dubita che la
diffusione di notizie sia pensiero, e come tale non sia
costituzionalmente garantita, l'Avvocatura dello Stato osserva che il
problema della libertà di stampa, tutelata costituzionalmente, è
circoscritto alle manifestazioni del pensiero "proprio" e non si
estende alle manifestazioni, che abbiano per oggetto un pensiero
"giuridicamente altrui". Ed è pensiero non proprio quello che si
acquisisce in virtù delle funzioni esercitate nell'interesse pubblico
o privato altrui. Di tale pensiero non si può disporre perché non si
è avuta la possibilità di conseguirlo indipendentemente dalla
funzione esercitata. Fra i soggetti tenuti al segreto istruttorio,
indicati dall'art. 307 del Codice di procedura penale sono comprese le
persone che compiono o concorrono a compiere atti istruttori o
assistono al compimento di essi. La eccezione fatta dall'art. 307 per
le parti private e per i testimoni e giustificata dalla circostanza che
le prime sono ammesse alla conoscenza dell'atto istruttorio nel loro
interesse (non nell'interesse altrui), mentre il testimone, rivelando
una conoscenza, manifesta, di regola, un pensiero proprio. Il divieto
di pubblicazione nei confronti di chi dalle parti o dai testimoni abbia
avuto comunicazione delle notizie trova fondamento, innanzi tutto -
sempre secondo l'Avvocatura - nella esigenza di tutelare l'interesse
costituzionalmente rilevante alla riservatezza personale. E trova
fondamento, soprattutto, nell'esigenza che sia garantito il corretto
svolgimento del processo penale contro ogni pericolo di interferenze e
di suggestioni esterne. L'interesse dell'amministrazione della
giustizia di non essere ostacolata da influenze esterne, è un bene
parimenti garantito dalla Costituzione, perché attiene alla
imparzialità della pronuncia e quindi alla indipendenza del giudice.
Alle deduzioni dell'avvocato generale dello Stato hanno replicato i
difensori dello Spadolini e del La Valle, osservando che anche il
pensiero altrui, quando sia lecitamente manifestato, viene in sostanza
a costituire una dichiarazione di scienza, che può dal terzo essere
manifestata in quanto facente parte ormai del suo pensiero. Ed il
pensiero giuridicamente non proprio, in quanto conseguito attraverso la
funzione esercitata, è un pensiero che non può essere manifestato
perché coperto da un obbligo di segreto. L'asserito interesse, poi,
al corretto svolgimento del processo è un interesse in contrasto col
superiore interesse costituzionale della libertà di stampa e della
eguaglianza dei cittadini. Né si può affermare che sia questo
l'interesse tutelato dalla norma impugnata dal momento che è ammessa
la pubblicità degli atti nella fase dibattimentale del processo
penale. Considerato in diritto :
I due procedimenti possono essere riuniti, dovendo la Corte
decidere per entrambi le stesse questioni di legittimità
costituzionale.
1. - Va dichiarata in primo luogo priva di fondamento la questione
di legittimità degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e
684 del Codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione per altro sollevata, senza alcuna motivazione, soltanto con
le due ordinanze del 14 ottobre 1964. Ed invero l'art. 684 del Codice
penale non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attività di
stampa e di divulgazione, siccome si sostiene, dal momento che punisce
"chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioè anche le parti
private ed i testimoni i quali facciano o concorrano a fare pubblica
divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che
possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati
dall'obbligo del segreto istruttorio in virtù del disposto dell'art.
307 del Codice di procedura penale.
2. - Priva di fondamento è altresì la questione di legittimità
costituzionale proposta nei confronti dei medesimi articoli sotto il
profilo che le norme in essi contenute sarebbero in contrasto con la
libertà di stampa, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in
quanto vietano la pubblicazione anche di notizie che potendo essere
rivelate dalle parti private e dai testimoni non avrebbero carattere di
segretezza. Le norme impugnate verrebbero quindi a punire
esclusivamente il fatto della pubblicazione.
La Corte ritiene che dette norme, in considerazione della
importanza nella vita sociale della stampa, che svolge un compito vasto
ed interessante anche in materia di giustizia, disciplinano in modo
autonomo i rapporti fra la stessa e la istruttoria penale indicando gli
atti di cui è vietata la pubblicazione e la durata nel tempo del
divieto. Indubbiamente le finalità perseguite dalle ripetute norme
coincidono in parte con quelle del segreto istruttorio, ed anche nella
relazione ministeriale si afferma che la stampa "rivelando ciò che
interessa non venga propalato, mette sull'avviso i delinquenti e può
frustrare l'azione dell'autorità". Tuttavia, non si può disconoscere
che una differenziata disciplina fra il segreto istruttorio e la
divulgazione di notizie a mezzo stampa si rende necessaria per il fatto
che la rivelazione assume una diversa rilevanza giuridica a seconda del
mezzo usato. Se attuata quasi privatamente, da persona a persona,
rimane circoscritta in un campo limitato e con limitata possibilità di
effetti dannosi; se diffusa invece a mezzo della stampa, con
immediatezza e praticamente senza limiti di spazio, può apportare
effetti ben più gravi sul corso delle indagini istruttorie, sulla
raccolta delle prove e sulla ricerca della verità. Infatti, gli
interessati, venendo a conoscenza delle risultanze acquisite, sono
posti in grado di opporre elementi artificiosi, e di rappresentare
fatti non veri. Ed è ovvio che, allorquando la stampa produce effetti
antigiuridici, finisce col non assolvere più la funzione sociale, che
le è propria, di offrire cioè al pubblico informazioni obiettive
quando queste non siano pregiudizievoli per i suindicati interessi.
Queste stesse ragioni spiegano per quale motivo la tutela del
segreto istruttorio nei confronti della stampa è rafforzata, nel senso
che il divieto di pubblicazione è totale (pubblicazione fatta da
chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, né esoneri, né
distinzioni fra atto ed atto.
3. - Il divieto di pubblicazione degli atti istruttori del
procedimento penale non è una novità nell'ordinamento giuridico
italiano. L'Editto del 26 marzo 1848 sulla libertà di stampa vietava
"la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale" (art. 2); l'art.
106 del Codice di procedura penale del 1913 conteneva una norma analoga
a quella dell'art. 164 dell'attuale Codice; e nella Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950, si afferma che l'esercizio della
libertà di espressione, (comprendente la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare le informazioni o le idee senza
che possa esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei
doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a certe
formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le
quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
alla sicurezza nazionale,... alla prevenzione del delitto,... alla
protezione della reputazione e dei diritti altrui... od a garantire
l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" (art. 10). Ed un
richiamo espresso alla stampa è fatto dall'art. 6 della stessa
Convenzione, laddove, trattando della pubblicità delle udienze, si
prevede che può essere vietato alla stampa ed al pubblico l'accesso
alla sala d'udienza, allorquando "la pubblicità potrebbe pregiudicare
gli interessi della giustizia".
La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21
della Costituzione trova, dunque, un limite in una esigenza
fondamentale di giustizia. Ed il bene della realizzazione della
giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ed assicurate l'esercizio
di tutte le libertà, compresa quella in esame, è anche esso
garantito, in via primaria, dalla Costituzione.
4. - La Corte rileva inoltre che lo stesso bene viene tutelato
dalle norme impugnate, anche sotto un ulteriore duplice aspetto: a)
assicurare la serenità e la indipendenza del giudice, proteggendolo da
ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo
delle indagini e le prime valutazioni delle risultanze; ed assicurare
altresi la libertà del giudice vietando quei comportamenti estranei
che possano ostacolare la formazione del libero convincimento; b)
tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti
coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo. È nella
fase dibattimentale, infatti, che a tali interessi ne subentrano altri,
di maggior rilevanza, quale la esigenza della pubblicità a garanzia di
sostanziale giustizia. Ed invero nei confronti dell'imputato la
divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie, ancora
incerte perché non controllate, e per lo più lesive dell'onore, può
essere considerata in contrasto col principio, garantito dall'art. 27,
secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando
non sia intervenuta sentenza di condanna. E le altre parti ed i
testimoni hanno diritto alla protezione da qualsiasi offesa alla loro
dignità e da qualsiasi reazione, cui potrebbe dar luogo la immediata
conoscenza del loro comportamento in istruttoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione
con le ordinanze del Tribunale di Bologna del 14 ottobre 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte