Sentenza n. 18/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1969 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio 1968, recante
"Esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 3 agosto 1968, depositato in cancelleria il 7
successivo ed iscritto al n. 18 del Registro ricorsi 1968.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 3 agosto 1968 il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea
regionale il 26 luglio precedente riguardante l'"esercizio della caccia
nel territorio della Regione siciliana". Premesso che questa legge si
fonda sulla attribuzione di competenza in materia di caccia stabilita a
favore della Regione siciliana dall'art. 14, lett. l, dello Statuto,
finora esercitata soltanto sul piano dell'attività amministrativa (in
virtù delle norme di attuazione approvate con D.L. 7 maggio 1948, n.
789), ma non anche su quelle della legislazione (eccezion fatta per la
legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, sulla costituzione della
Federazione siciliana della caccia), e che conseguentemente risultano
ancora vigenti in Sicilia le norme del testo unico approvato con R.D. 5
giugno 1939, n. 1016 (senza le modifiche introdotte col D.P.R. 10
giugno 1955, n. 987, per realizzare in questa materia il decentramento
autarchico, espressamente dichiarate inapplicabili al territorio delle
regioni a statuto speciale dall'art. 73 di esso), il ricorrente
denuncia quattro distinti motivi d'incostituzionalità.
I primi due, proposti in via alternativa, riguardano il primo
articolo della legge, il quale stabilisce che "sino a quando la materia
non sarà regolata da una legge organica regionale, i modi ed i termini
per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana
sono disposti e regolati con provvedimenti dell'assessore per
l'agricoltura e le foreste".
Sotto un primo aspetto, questa norma contrasterebbe, per la sua
estrema indeterminatezza e per la mancata delimitazione dei poteri da
essa demandati all'assessore, col principio di legalità della funzione
amministrativa stabilito dall'art. 97 della Costituzione e volto ad
assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica
amministrazione.
Ove poi essa fosse interpretata nel senso di implicare una facoltà
di deroga alle vigenti norme statali in materia di caccia, essa
risulterebbe contrastante col principio, derivante dall'art. 12 dello
Statuto, secondo il quale il potere legislativo regionale spetta
esclusivamente all'assemblea regionale ed il potere regolamentare al
governo regionale.
Altra violazione dell'art. 97 della Costituzione sarebbe poi
realizzata dall'art. 2 della legge, poiché il riconoscimento ai
comitati provinciali della caccia della qualità di organi con
ordinamento autonomo dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste
mentre si discosta dalle norme vigenti, non ne fissa di nuove che
risultino idonee ad assicurare il loro funzionamento ed a determinare
la sfera di competenza e di attribuzioni.
Infine, ove la legge dovesse essere intesa nel senso di comportare
il trasferimento all'assessore dei poteri già spettanti alle
amministrazioni provinciali, sarebbe ravvisabile anche una violazione
dell'art. 5 della Costituzione che pone fra i principi fondamentali
dell'ordinamento amministrativo quello del più ampio decentramento.
Il Presidente della Regione siciliana, costituitosi in giudizio per
resistere al ricorso, afferma che l'art.1 della legge impugnata non
deve essere inteso nel senso di attribuire all'assessore poteri
normativi, ma soltanto come ricognitivo dei poteri amministrativi ad
esso già spettanti, al fine di eliminare i dubbi e le incertezze circa
l'esatta individuazione della normativa vigente in materia di caccia, e
delle autorità amministrative competenti ad applicarla nella regione.
Così inteso, esso npn può essere considerato contrastante con l'art.
97 della Costituzione, dato che non ha fatto altro che confermare
all'assessore le attribuzioni che, in campo esclusivamente
amministrativo, gli competevano in materia di caccia, né appare
ultroneo o pleonastico, essendo rivolto al soddisfacimento del fine
sopra indicato.
Infondata è da ritenersi altresì, secondo il Presidente della
Regione, la censura rivolta contro l'art. 2 della legge impugnata e
ciò perché, dato che la Regione ha competenza esclusiva in materia di
caccia (nonché di enti locali), l'inquadramento dei comitati
provinciali della caccia nell'amministrazione regionale alle dipendenze
dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste è consono alla natura
originaria di organi del corrispondente Ministero, i cui uffici
periferici siciliani sono stati trasferiti alla Regione con l'art. 2,
lett. a, del D.L.P. 7 maggio 1948, n. 789. È stato infatti soltanto
col successivo art. 37 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, che i
comitati furono trasformati in organi delle provincie, ma questo non è
avvenuto in Sicilia (art. 73 del D.P.R. cit.) e qui pertanto essi hanno
conservato la natura che era loro propria in base al testo unico del
1939. Anche l'art. 2, pertanto, è privo di una portata spiccatamente
innovativa, tranne che per la specificazione dell'assessorato di
pertinenza dei comitati, già incorporati nell'amministrazione
regionale in virtù delle citate norme di attivazione; sicché del
tutto fuori luogo appare il richiamo all'art. 97 della Costituzione.
Per queste stesse ragioni sarebbe altresì infondata l'ultima
censura sollevata in forma dubitativa per l'ipotesi che la legge
implichi trasferimento all'assessore di poteri già spettanti alle
provincie: nessun trasferimento siffatto può infatti dirsi avvenuto e
quindi non vi è violazione dell'art. 5 della Costituzione.
In subordine, la difesa della Regione nega comunque che l'art. 5
abbia inteso prendere posizione a favore del decentramento autarchico
piuttosto che del decentramento burocratico e che non sia consentito al
legislatore sostituire, ove le circostanze le consiglino, la prima
forma organizzativa alla seconda.
In una memoria depositata il 3 dicembre 1968, la difesa della
Regione svolge ulteriormente queste argomentazioni, specificando che
l'unica funzione della legge impugnata consiste nel decidere in quale
fra le due amministrazioni regionali potenzialmente interessate alla
materia della caccia (assessorato per l'agricoltura e le foreste e
assessorato per il turismo, sport e spettacolo) i comitati provinciali
debbano essere inquadrati. Dopo avere riaffermato che in Sicilia questi
ultimi non sono mai stati organi delle provincie e sono stati
"regionalizzati" fin dal 1948, la difesa della Regione insiste per il
rigetto del ricorso.
Anche la difesa dello Stato ha depositato in data 5 dicembre 1968
una memoria nella quale argomenta per dimostrare la sussistenza delle
dedotte violazioni dell'art. 97 della Costituzione. Un concreto
ampliamento dei poteri dell'assessore per effetto della legge impugnata
sarebbe dimostrato dal fatto che - come emerge anche dalla relazione
della Commissione legislativa - l'art. 1 di essa attribuisce
all'assessore il compito di provvedere nelle more dell'emanazione di
una compiuta disciplina legislativa e quindi tende al soddisfacimento
di esigenza che solo il legislatore può soddisfare.
Le ragioni addotte dalla controparte per spiegare l'emanazione di
una legge sostanzialmente "non innovativa" non appaiono convincenti
alla difesa dello Stato, secondo la quale non si "interpreta" la
vigente disciplina quando si vuole provvedere in via temporanea a
soddisfare quelle esigenze regionali nel settore della caccia, che si
riconoscono espressamente bisognevoli di regolamentazione legislativa,
ricorrendo invece ad un'attribuzione di poteri all'assessore.
In relazione alla censura relativa all'art. 2 della legge, la
difesa dello Stato osserva poi che non è chiaro se si intenda
riconoscere ai comitati la natura di organi periferici dell'assessorato
per la materia della caccia, analogamente a quanto disposto con le
norme di attuazione del 1948 per gli uffici del Ministero
dell'agricoltura e foreste e con la conseguenziale legge regionale 8
luglio 1948, n. 35, ovvero se si tratti di organi nuovi, diversi da
quelli previsti dall'ordinamento vigente, nel qual caso sarebbe stata
necessaria una disciplina della relativa costituzione e delle relative
attribuzioni.
Richiamandosi per il resto a quanto dedotto nel ricorso, la difesa
dello Stato insiste per il suo accoglimento. Considerato in diritto :
1. - Per l'esatta interpretazione della legge regionale oggetto del
presente giudizio è da mettere in rilievo come la competenza
legislativa primaria in materia di caccia, attribuita alla Regione
siciliana dall'art. 14, lett. l) dello Statuto, non è stata finora
esercitata, sicché nel territorio della medesima continuano a vigere,
secondo i principi, le leggi statali. Invece sono state trasferite alla
Regione con l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 7 maggio
1948, n. 789, in conformità al disposto dell'art. 20 dello Statuto, le
attribuzioni di carattere amministrativo già spettanti nella materia
dell'agricoltura all'omonimo Ministero, fra cui era compresa la caccia,
mentre con il successivo art. 2 tutti gli uffici periferici del
Ministero stesso operanti nel territorio della Regione venivano
dichiarati organi dell'Amministrazione regionale, e ad essa trasferiti
con l'assegnazione a questa anche dei compiti di vigilanza e tutela
sugli enti ed istituti esistenti, compresi quelli consorziali. Con
successiva legge regionale 8 luglio 1948, n. 35, esecutiva delle
predette norme di attuazione, ed intitolata all'ordinamento dei servizi
dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste, venivano devolute a
quest'ultimo tutte le attribuzioni del Ministero risultanti
dall'ordinamento esistente alla data del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455
(art. 1) e riprodotte testualmente le disposizioni di cui alle lettere
a e b delle norme citate (artt. 2 e 3).
Considerata alla stregua della situazione normativa che si è
delineata, non sembra fondata la interpretazione dell'art. 1 della
legge in esame assunta a fondamento dell'impugnativa del Commissario
del Governo, che fa leva sull'inciso dell'articolo medesimo con cui si
conferisce carattere temporaneo ai poteri dell'Assessore "fino a quando
la materia non sarà regolata con legge organica regionale", per
dedurre che si sia voluto consentire all'Assessore stesso di colmare le
lacune derivanti dalla mancata emanazione di detta legge, dando vita ad
atti normativi: o legislativi o regolamentari, e sostituendosi quindi
all'Assemblea ed al Governo regionale, i soli forniti della competenza
corrispondente a siffatti atti. Sembra però che tale interpretazione
si regga sull'equivoco di ritenere che la "materia", che dovrà essere
oggetto della futura legge regionale si identifichi con i "modi e le
forme dell'esercizio della caccia" affidati all'Assessore. In realtà
la mancanza di una legge regionale sulla caccia ha per effetto di
mantenere nella Regione la piena efficacia delle norme statali, in ogni
loro parte, e pertanto i "provvedimenti" relativi all'esercizio della
caccia non potranno (come la stessa dizione adoperata conferma) non
rivestire carattere meramente amministrativo e non normativo, né avere
oggetto e contenuto diversi da quelli che già competevano al Ministro
per l'agricoltura, a tenore del testo unico sulla caccia, approvato col
R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e delle successive modificazioni apportate
con la legge 2 agosto 1967, n. 799; e, si può aggiungere, non diversi
da quelli presumibilmente esercitati finora dall'Assessore stesso
durante tutto il ventennio decorso dal 1948.
Proprio per il carattere puramente riproduttivo della preesistente
normazione rivestito dall'articolo in esame può avere alimentato i
dubbi del Commissario del Governo circa la violazione delle
disposizioni costituzionali invocate. Ma è chiaro che nessuna
violazione dell'art. 97 della Costituzione è dato riscontrare, in
quanto la specificazione delle modalità dell'esercizio dei poteri
assessoriali, richiesta da detto articolo, deve ritrovarsi nelle leggi
statali richiamate, e neppure dell'art. 12 dello Statuto siciliano,
dovendo rimanere ben fermo che i poteri medesimi non possono, come si
è detto, esorbitare dal campo "provvedimentale", e quindi, oltre che
non avere indole regolamentare e tanto meno legislative, devono
rimanere contenuti nello stretto ambito delle competenze del Ministro
(o degli organi ad esso costituiti in virtù delle leggi successive al
1939, con esclusione solo di quelli per i quali il trasferimento di
funzioni ministeriali è avvenuto per effetto del decentramento dei
servizi dell'agricoltura disposto con il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987,
ritenuto non applicabile alle Regioni a statuto speciale), quali sono
attualmente regolate per le altre parti del territorio nazionale.
2. - Ancora meno fondata appare poi la doglianza formulata in
confronto all'art. 2, dato che esso non fa che confermare quanto già
risultava dal citato art. 2 della legge regionale n. 35 (non essendo
dubbio che i Comitati provinciali della caccia rientrassero fra gli
uffici periferici dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, cui
aveva riguardo l'articolo stesso) che non ha subito modifiche in
conseguenza del ricordato decentramento dei servizi dell'agricoltura
disposto nel 1955, visto che, come si è prima notato, l'art. 73 del
citato D.P.R. ha fatto salva la preesistente competenza della Regione.
D'altra parte una censura che si volesse far derivare dalla
violazione dell'art. 5 della Costituzione, dedotta nel ricorso, non ha
ragion d'essere rispetto agli attuali Comitati provinciali per la
caccia, che sono essi stessi organi di decentramento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 luglio
1968, recante "Esercizio della caccia nel territorio della Regione
siciliana", in riferimento agli artt. 5 e 97 della Costituzione e 12
dello Statuto regionale siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte