Sentenza n. 18/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 25 luglio 1969, depositato in cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1969, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'approvazione da parte
del Consiglio regionale della Sardegna in data 9 maggio 1969 di
modifiche al proprio regolamento interno.
Visto l'atto di costituzione della Regione sarda;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Arturo
Carlo Jemolo e Pietro Gasparri, per la Regione sarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 25 luglio 1969 e depositato il
successivo 29 luglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione della
Sardegna, per effetto dell'approvazione in data 9 maggio 1969 da parte
di quel Consiglio regionale di alcune modifiche al proprio regolamento
interno ed ha chiesto, in particolare, l'annullamento del nuovo testo
dell'art. 138, che, demandando al Consiglio di presidenza di stabilire
il trattamento economico, nonché la pianta organica del personale
addetto al Consiglio regionale, avrebbe violato il disposto degli artt.
3 lettera a, 33 e 19 dello Statuto speciale e degli artt. 97 e 81 della
Costituzione.
Richiamati i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 14 del 1965 in tema di ammissibilità del ricorso avverso
il regolamento interno di un Consiglio regionale, la difesa del
Presidente del Consiglio deduce in riferimento agli artt. 3 lettera a e
33 dello Statuto l'inosservanza del principio di riserva di legge
regionale per l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione, posto che anche lo status del personale dipendente dal
Consiglio regionale dovrebbe ritenersi compreso in quella materia,
attesa anche la diversità di natura e di funzioni fra i Consigli
regionali e le Camere del Parlamento nazionale, quale è stata posta in
luce dalla sentenza n. 66 del 1964: il vizio così denunciato
implicherebbe, del resto, la conseguenza di sottrarre la materia stessa
al sistema dei controlli previsti per l'atto legislativo regionale.
Rispetto all'art. 19 dello Statuto è da osservare, inoltre, che la
regolamentazione adottata non farebbe comunque salva nemmeno la
competenza dell'intero Consiglio regionale, ma affiderebbe la
determinazione della pianta organica (già stabilita con legge reg. 7
giugno 1955, n. 12) e del trattamento economico di questi impiegati -
con le connesse implicazioni di spesa nei riguardi dell'art. 81 della
Costituzione, il cui precetto verrebbe anch'esso praticamente eluso -
al solo Consiglio di presidenza, mentre dovrebbe tenersi presente che
questi argomenti rientrano in quella più vasta normativa sul rapporto
di impiego pubblico che l'art. 97 della Costituzione garantisce a
tutela stessa delle istituzioni.
Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato sono pertanto intese ad
ottenere l'annullamento delle modifiche arrecate al testo dell'art. 138
del regolamento in questione.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione della
Sardegna con atto depositato il 23 agosto 1969, e cioè oltre venti
giorni dopo l'avvenuta notificazione del ricorso.
3. - All'udienza le parti hanno discusso sulla tempestività o meno
della costituzione in giudizio della Regione.
La Corte ritiratasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ordinanza:
"Ritenuto che la difesa della Regione sarda si è costituita in
giudizio il 23 agosto 1969, cioè in ritardo (oltre 20 giorni dopo la
notificazione del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello
Stato), e che, secondo la difesa regionale il termine non sarebbe
scaduto, data la sospensione per ferie ex legge 14 luglio 1965, n. 818,
e che comunque non sarebbe perentorio almeno per la parte convenuta;
"Visti l'art. 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 18 e
27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
"Considerato, in conformità alla propria giurisprudenza (v. sent.
1967, n. 15), che la ricordata legge n. 818 del 1965 si riferisce alle
sole giurisdizioni ordinaria e amministrativa e non può essere estesa
ai procedimenti che si svolgono dinanzi a questa Corte e, sulla base di
norme costituzionali, presentano caratteri tipici corrispondenti a
funzioni diverse da quelle dei giudizi in detta legge preveduti;
"che, come la Corte costituzionale ha sempre ritenuto, i termini
per la costituzione in giudizio presso di essa sono perentori per tutte
le parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
"dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente
giudizio della Regione della Sardegna e dispone la prosecuzione del
dibattimento".
4. - Ripreso il dibattimento, l'Avvocatura dello Stato ha insistito
per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Il ricorso dello Stato si rivolge contro le modifiche
apportate con deliberazione del 9 maggio 1969 dal Consiglio della
Regione della Sardegna all'art. 138 del proprio regolamento interno,
che si sostanziano nel demandare alla competenza del Consiglio di
presidenza (oltre che le nomine, promozioni e destituzioni relative al
personale degli uffici del Consiglio, come già stabilito secondo il
testo originario) anche. il trattamento economico e la determinazione
della pianta organica del personale stesso. Così disponendo, il
Consiglio regionale avrebbe violato, secondo il ricorrente, la riserva
di legge regionale posta dall'art. 3, lett. a, in relazione all'art. 33
dello Statuto speciale, quanto all'"ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del
personale", neppure rispettandosi per di più la competenza dell'intero
Consiglio, con ulteriore violazione, quindi, in subordinata ipotesi,
anche dell'art. 19 dello Statuto, nel quale trova fondamento la
potestà regolamentare del Consiglio medesimo.
Ma il ricorso, nei termini in cui è prospettato, deve ritenersi
inammissibile, non profilandosi, nella specie, un'ipotesi di conflitto
di attribuzione a norma degli artt; 134 della Costituzione e 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. Il ricorso in sede di conflitto di
attribuzione è dato, infatti, sia allo Stato sia alle Regioni
interessate, quando una Regione "invade con un suo atto la sfera di
competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra
Regione", oppure, all'inverso, quando la sfera di competenza
costituzionale di una Regione "sia invasa da un atto dello Stato"(art.
39 ult. cit.). La formula adoperata (invasione della altrui sfera di
competenza) è la stessa usata dagli artt. 32 e 33 della legge n. 87, e
già prima dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
1, con riferimento alla impugnazione da parte di una Regione di leggi
statali o di altre Regioni; laddove il rinvio di leggi regionali per
nuova deliberazione è ammesso ogni volta in cui, più largamente, si
assuma che la legge regionale "eccede" dalla competenza della Regione,
mentre poi l'impugnazione davanti alla Corte ne è prevista con la
dizione "promuovere la questione di legittimità costituzionale"
(articolo 127 della costituzione e corrispondenti disposizioni degli
Statuti speciali: art. 33 Statuto della Sardegna, art. 31 Statuto della
Valle d'Aosta e art. 49 Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché art.
31 della legge n. 87 del 1953).
Del resto inerisce al concetto stesso di "conflitto di
attribuzione" (o, come si esprime l'art. 39 della legge n. 87,
"regolamento di competenza"), cui può dar luogo l'atto di un soggetto
od organo, che l'atto medesimo illegittimamente incida nella sfera
riservata ad altro soggetto od organo, menomandone una competenza o
impedendogli di esercitare poteri e diritti ad esso spettanti. Non,
dunque, il mero eccedere dalla propria competenza, che non si rifletta
dannosamente in quella altrui, né tanto meno un qualsiasi vizio di
legittimità, sono richiesti ad aversi conflitto di attribuzione, ma -
per ripetere la formula dei testi vigenti - una "invasione" nella sfera
del soggetto ricorrente.
2. - Nel caso deciso con la sentenza n. 14 del 1965, questa Corte
ebbe a ravvisare in alcune disposizioni del regolamento del Consiglio
della Regione Friuli-Venezia Giulia esercizio di una competenza
sottratta in toto alla Regione, unitariamente considerata nel complesso
delle funzioni legislative ed amministrative ad essa attribuite, e per
ciò stesso riservata allo Stato: sia perché il regolamento disponeva
diversamente dalla normativa contenuta nello Statuto, adottato con
legge costituzionale a norma dell'art. 116 della Costituzione, e
perciò non modificabile dalla Regione; sia perché il regolamento
medesimo incideva su materie, come la tutela delle minoranze
linguistiche o la disponibilità della forza pubblica, non rientranti a
loro volta in alcuna delle competenze regionali.
Nel caso presente, invece, è fuori dubbio, e non si contesta nel
ricorso, che la materia oggetto delle modifiche introdotte all'art. 138
del regolamento consiliare è di competenza della Regione solo
deducendosi che tale competenza si sarebbe esplicata in violazione di
determinate norme statutarie, ed in special modo di quelle che
presiedono alla ripartizione della competenza stessa, non tanto tra
organi diversi della Regione, quanto addirittura tra diverse forme di
esercizio da parte del medesimo organo. Qualunque dovesse essere, nel
merito, l'esito del giudizio, la sentenza di questa Corte non potrebbe
perciò conformarsi alle norme di legge (art. 38 della legge n 87
richiamato dal successivo art. 41) prescriventi che le decisioni
adottate su conflitti di attribuzione si concludano con la
dichiarazione del potere "al quale spettano le attribuzioni in
contestazione", essendo pacifico che le attribuzioni in contestazione
erano di spettanza della Regione.
Quanto poi alla preoccupazione espressa nel ricorso, che un
Consiglio regionale abbia a dare veste e parvenza di disposizioni
regolamentari a norme che, per il loro oggetto, dovrebbero avere forma
legislativa, nell'intento di sottrarle così ai controlli
costituzionalmente stabiliti per le leggi regionali, è da osservare
che, stante il sistema monocamerale vigente nelle regioni, le delibere
che approvano i regolamenti consiliari sono analoghe, salvo che per il
nome e per la maggioranza richiesta, alle delibere legislative dei
Consigli regionali, che formano oggetto dell'impugnativa statale,
preventiva - com'è noto - rispetto alla loro promulgazione. Di guisa
che, in quella ipotesi, non sarebbe esclusa la possibilità di
impugnare la delibera consiliare entro i termini prescritti per
ricorrere contro le leggi regionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto del 29 luglio 1969 contro la Regione
della Sardegna per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a
seguito della approvazione da parte del Consiglio della Regione della
Sardegna di modifiche al proprio regolamento interno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte