Sentenza n. 18/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978
dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Cioffi
Angelina e Linguiti Carmine, iscritta al n. 62 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del
28 marzo 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Savastano Salvatore, proprietario dell'appartamento, sito in
Salerno alla via Michelangelo Testa n. 29, int. 18, lo concesse in
locazione ad esclusivo uso di abitazione a Linguiti Carmine mediante
contratto, stipulato il 25 agosto 1969, per la durata di un anno a
decorrere dal 1 settembre successivo sino al 31 agosto 1970,
rinnovabile tacitamente di anno in anno sempreché almeno quattro mesi
prima non fosse intimata disdetta da una delle parti per mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Cioffi Angelina, cui la vedova ed erede testamentaria del
Savastano, Pincetti Nervi Savina, ebbe a donare, giusta atto pubblico 7
dicembre 1976 per notaio Pisani di Salerno, l'appartamento, mediante
atto, notificato il 12 aprile 1976 e preceduto da disdetta per lettera
R.R. n. 3231 del 22 marzo 1977, intimò licenza per finita locazione al
Linguiti, che citò a comparire per l'udienza del 10 maggio 1977 avanti
il locale pretore, assumendo non ricorrere gli estremi della proroga
legale per fruire l'inquilino di un reddito complessivo netto di oltre
sette milioni, e chiedendo gradatamente convalidarsi la licenza in caso
di mancata comparizione o di mancata opposizione e, nell'ipotesi di
opposizione, ordinare il rilascio dell'immobile.
Si costituì il Linguiti, eccependo, nella comparsa di risposta 10
maggio 1977, che la Cioffi non aveva dato la prova di essere
proprietaria dell'appartamento né della consistenza del reddito di
esso Linguiti, e opponendo la intempestività della disdetta.
Nel corso del giudizio di merito, nel quale le parti scambiarono
comparse conclusionali, sopravvenne la legge 27 luglio 1978, n. 392, il
cui art. 65 dispone nel secondo comma che ai contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso di abitazione, per i quali è in corso, al
tempo della sua entrata in vigore, procedimento di convalida di licenza
o di sfratto per finita locazione, si applica il primo comma dello
stesso art. 65, che così statuisce: "le disposizioni degli artt. 1 e
3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per
la durata prevista dall'art. 1, il tempo già trascorso dall'inizio
della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla
data di esso".
A seguito di che, l'adito pretore, dopo aver constatato la
infondatezza delle eccezioni del Linguiti che avrebbe giustificato
l'accoglimento della seconda domanda della Cioffi, ha sollevato
d'ufficio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, della legge
392/1978, nella parte in cui estende la applicabilità del primo comma
a contratti per i quali alla data di entrata in vigore della legge è
in corso procedimento di convalida per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Notificata e comunicata nei modi di legge, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1979 (n. 62 reg. ord. 1979) detta
ordinanza, avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita mentre
ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 17 aprile 1979 concludendo per l'infondatezza della
proposta questione; conclusione, in cui l'Avvocatura generale dello
Stato ha insistito nel corso della pubblica udienza del 7 novembre
1979, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
1. - Premesso che l'art. 65, comma secondo, facendo parola di
procedimenti per convalida di licenza o di sfratto in corso, intendeva
riferirsi al giudizio di merito consecutivo alla opposizione
dell'intimato, e, se non vuole essere duplicato del primo comma, va
interpretato nel senso che si riferisca anche ai contratti per i quali
è in corso procedimento per convalida di sfratto per finita locazione,
rileva il pretore che a fronte della ulteriore protrazione dei
contratti cessati de iure al momento della entrata in vigore della
legge ma ancora sub iudice non è stata prevista per la medesima durata
la sospensione dei provvedimenti di rilascio divenuti definitivi prima
del 30 luglio 1978, e ne inferisce che sarebbero stati notevolmente
avvantaggiati i conduttori i quali avessero spiegato, anche
pretestuosamente, opposizione alla domanda del locatore rendendo così
inevitabile l'instaurazione del giudizio di merito. Donde la
discriminazione tra identiche posizioni sostanziali sulla base di
diverse iniziative processuali, che sarebbe, sempre a giudizio del
pretore, ingiusta vuoi perché il processo non è fonte autonoma di
beni, vuoi perché sarebbe addossato alla categoria dei locatori
l'indugio nella emanazione delle leggi.
Dal suo canto, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse
della intervenuta Presidenza, accoglie l'interpretazione delle norme
impugnate, prospettata dal pretore, del quale non condivide, per
contro, il sospetto d'incostituzionalità sul riflesso che la lite
pendente e la lite definita integrano situazioni diverse, la cui
diversa disciplina positiva non offende il principio di uguaglianza, a
nulla rilevando che la pendenza della lite sia provocata dalla
lungaggine dei civili dibattimenti e, persino, dall'abuso del diritto
di difesa.
2. - Questa Corte non può discendere all'esame della questione di
costituzionalità, sollevata d'ufficio dal pretore di Salerno, perché
non condivide l'interpretazione del secondo comma dell'art. 65 recepita
dal giudice di merito ed accolta anche dall'Avvocatura.
La fase sommaria del procedimento di convalida per finita locazione
che lo distingue dal giudizio a cognizione ordinaria, che può seguire
o essere, addirittura, instaurato in guisa autonoma, può concludersi
con ordinanza di convalida in caso di mancata comparizione o di mancata
opposizione del convenuto (art. 663 c.p.c.) o con ordinanza di
rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto non basate su prova
scritta (articolo 665), così come la fase sommaria del procedimento di
convalida di sfratto per morosità, al quale non si riferisce il
secondo comma dell'art. 65, può concludersi in caso di mancata
comparizione o di mancate eccezioni del convenuto, cui si accompagni
l'attestazione, da parte del locatore in giudizio, della persistenza
della morosità, con ordinanza di convalida (art. 665) o con i
provvedimenti, indicati nell'art. 666, in caso di contestazione da
parte dell'intimato dell'ammontare dei canoni pretesi dal locatore.
Per modo che, ove le concrete vicende descritte nei richiamati
artt. 663 e 665 non si verifichino, dispone testualmente l'art. 667
c.p.c. che il giudizio prosegue per la decisione di merito avanti il
conciliatore e il pretore se sono competenti a conoscere del merito
ovvero avanti il giudice competente nel merito, avanti il quale il
giudice adito rimette le parti.
Tale essendo il sistema previsto negli artt. 661 a 667 del codice,
ad interpretare in diverso senso il quale non giovano i lavori
preparatori dell'art. 65, comma secondo, dappoiché la legge, una volta
emanata, assume una sua obiettività evidenziata dal sistema normativo
nel quale si inserisce, il secondo comma dell'art. 65 riesce
applicabile nei soli casi in cui la legge 392/1978 sia entrata in
vigore nel tempo intermedio tra la intimazione della licenza per finita
locazione e le ordinanze di convalida della licenza per mancata
comparizione o per mancata opposizione dell'intimato ovvero la
ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato non
fondate su prova scritta.
3. - Non rientra nei compiti della Corte verificare se il pretore
di Salerno potesse pronunciare ordinanza di rilascio con riserva delle
eccezioni dell'intimato non fondate su prova scritta prima della
entrata in vigore della legge; quel che in questa sede interessa
constatare, si è che la legge 392/1978 è entrata in vigore dopo che
si erano svolte l'udienza di comparizione (10 maggio 1977), due udienze
istruttorie (23 novembre 1977, 4 luglio 1978), nel corso delle quali
erano stati esibiti documenti, una udienza di precisazione delle
conclusioni (15 febbraio 1978), due udienze di spedizione per sentenza
(2 maggio e 9 luglio 1978), successivamente alle quali e al preliminare
scambio di comparse conclusionali e alla data di entrata in vigore
della legge si è alla fine svolta l'udienza di spedizione per sentenza
(3 novembre 1978), a seguito della quale il pretore ha sollevato
d'ufficio la questione di costituzionalità non senza constatare nella
stessa ordinanza di rimessione la infondatezza delle eccezioni
dell'intimato, dopoché le parti avevano posto in essere attività
istruttorie e assertive che evadono dalle sommarietà del procedimento
di convalida e invadono l'ordinario giudizio di merito.
La inammissibilità della questione, dunque, esonera la Corte dal
ricercare il senso della formulazione contenuta nel primo comma
dell'art. 65: "contratti in corso al momento dell'entrata in vigore
della presente legge e non soggetti a proroga legale".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Salerno con
la ordinanza menzionata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte