Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218 del

d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni),

promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980 dal Pretore di San

Donà di Piave sul ricorso di Follador Sergio contro l'Amministrazione

PP.TT., iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ingiunzione del 28 novembre 1981 il Direttore

provinciale delle poste e telegrafi di Venezia condannava Follador

Sergio al pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione, tra

l'altro, dell'art. 218 del codice postale (approvato con d.P.R. 29

marzo 1973 n. 156), avendo il medesimo esercitato un impianto

ricetrasmittente su scala locale con modalità diverse da quelle

indicate dall'autorità;

che il Follador produceva opposizione davanti al Pretore di San

Donà di Piave;

che, secondo il Pretore, a seguito della sentenza di questa Corte

n. 202 del 1976, il diritto di effettuare comunicazioni radio di

carattere locale non era più subordinato ad un atto autoritativo

(risultando perciò illegittime le relative prescrizioni);

che pertanto il Pretore medesimo, con ordinanza del 2 ottobre 1980

(reg. ord. n. 82 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 21

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 cit.,

nella parte in cui impone all'utente di un impianto di

radiotrasmissione su scala locale di osservare le prescrizioni

contenute nel relativo provvedimento amministrativo;

che la parte privata non si costituiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, negava

che dalla citata sentenza risultasse l'esclusione del potere

dell'autorità amministrativa di consentire le comunicazioni

radiofoniche; inoltre, essa si riferiva alle trasmissioni dirette alla

generalità e non agli impianti di ricetrasmissione ad uso privato.

Considerato che il presupposto su cui si fonda la questione

sollevata dal Pretore di San Donà di Piave non trova corrispondenza

nella sent. n. 202/1976 di questa Corte, che si riferisce pur sempre

alla necessità di un provvedimento autoritativo;

che peraltro, come la Corte ha espressamente chiarito nella sent.

n. 237 del 1984, le comunicazioni a mezzo di apparecchi

ricetrasmittenti, anche di debole potenza, sono tuttora soggette a

detto provvedimento;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 218 del codice postale e delle

telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal Pretore di San Donà di

Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte