Sentenza n. 18/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, penultimo
comma, della legge della regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme
per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed
edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle
relative funzioni), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1990
dal G.I.P. presso la Pretura di Pescara nel procedimento penale a
carico di Di Berardino Renato iscritta al n. 552 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo penale, concernente l'abusiva
realizzazione di due manufatti edilizi, il Giudice per le Indagini
Preliminari presso la Pretura circondariale di Pescara ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma nono,
della legge della regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Osserva l'autorità remittente che anche a voler ritenere che le
opere in oggetto abbiano natura pertinenziale, la loro esecuzione
abusiva costituirebbe, comunque, un fatto penalmente rilevante,
poiché posta in essere - come certificato dall'autorita comunale in
violazione dei vigenti strumenti urbanistici. Quest'ultima
circostanza impedirebbe, poi, secondo quanto affermato dalla Corte,
nella sentenza n. 167 del 1989, di dichiarare estinto il reato ai
sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche
quando come nel caso in esame, l'interessato, avendo spontaneamente
provveduto alla demolizione delle opere, non può ottenere il
rilascio di una concessione in sanatoria.
Ad avviso del giudice a quo, il procedimento dovrebbe quindi
proseguire con un rinvio a giudizio per il reato di esecuzione di
opere in assenza di concessione (art. 20 lett. b) legge 28 febbraio
1985, n. 47). Ma in base all'impugnata norma regionale, la quale
prescrive che l'ottemperanza spontanea all'ingiunzione di demolizione
produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e cioè l'estinzione del reato, l'imputato
dovrebbe essere prosciolto, essendosi il reato estinto per
intervenuta demolizione delle opere abusive.
La predetta norma, disciplinando la materia penale, riservata
alle leggi dello Stato ed esclusa dalle potestà legislative
attribuite alle regioni, si porrebbe, però, in contrasto con gli
artt. 25, 70 e 117 della Costituzione, violando, altresì, l'art. 3
per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede penale,
agli abusi commessi nella Regione Abruzzo.
Non vi è stata costituzione di parti, né intervento
dell'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della Costituzione,
dell'art. 10, comma nono, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio
1989, n. 52.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che la norma impugnata -
prevedendo che l'ottemperanza spontanea all'ingiunzione di demolire
le opere edilizie, abusivamente realizzate, produca l'estinzione del
reato, indipendentemente dalla circostanza che le opere stesse siano
conformi agli strumenti urbanistici vigenti - contrasta con i
parametri costituzionali invocati, perché incide sulla materia
penale, esclusa dalla potestà legislativa regionale, determinando
una ingiustificata disparità di trattamento per i reati edilizi
commessi nella Regione Abruzzo.
2. - La questione è fondata.
La legge 23 aprile 1985, n. 47 - come già ritenuto da questa
Corte nella sentenza n. 167 del 1989 - esclude che la spontanea
demolizione delle opere abusive possa comportare di per sé
l'estinzione del reato, perché questa si verifica, in base agli
artt. 13 e 22 della legge stessa, soltanto a seguito della positiva
verifica della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici.
La norma regionale impugnata, prevedendo invece che l'estinzione
del reato consegua alla spontanea demolizione dell'opera,
indipendentemente dalla verifica della sua conformità agli strumenti
urbanistici, incide su di una materia esclusa dalla potestà
legislativa regionale perché modifica il regime penalistico, con
l'applicare la causa di estinzione del reato, prevista dalla legge
statale, ad ipotesi da questa non considerate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma nono,
della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte