Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1998

dal giudice istruttore del Tribunale di Rovereto, nel procedimento

civile vertente tra Setti Flavia ed altri e l'Azienda provinciale per

i servizi sanitari per la Provincia di Trento ed altri, iscritta al

n. 320 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di risarcimento

dei danni da fatto illecito, il quale procedimento, a seguito della

interruzione per morte dell'attore, era stato proseguito dagli eredi

di questo soltanto nei confronti degli originari convenuti e non

della compagnia assicuratrice, chiamata in causa dai convenuti a fini

di garanzia, il giudice istruttore del Tribunale di Rovereto, con

ordinanza emessa il 3 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, nella

parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la prosecuzione o

per la riassunzione del processo dalla interruzione, anziché dalla

conoscenza che il convenuto abbia avuto della intervenuta

riassunzione della causa principale, "quando tale atto rappresenti il

presupposto costitutivo della legittimazione alla riassunzione della

causa di garanzia";

che, come precisa in fatto il rimettente, la compagnia

assicuratrice, nei cui confronti era stata autorizzata la notifica

dell'atto riassuntivo, aveva eccepito l'estinzione del rapporto

processuale instaurato tra i convenuti ed essa chiamata, per il

decorso di un termine superiore al semestre intercorrente tra la data

di interruzione del processo e la formulazione da parte dei convenuti

dell'istanza di fissazione di una nuova udienza per la riassunzione

nei confronti di essa chiamata in causa;

che, ad avviso del giudice a quo l'art. 305 cod. proc. civ. si

porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il

diritto di azione del convenuto, che pretenda di essere garantito dal

terzo chiamato in causa, non può trovare piena realizzazione, in

quanto il medesimo, finché non abbia conoscenza della riassunzione

della causa principale ad opera dell'attore, è costretto a

riassumere una lite, che ha funzione meramente cautelare e

preventiva, e a proporre domanda di garanzia, la quale potrebbe

essere respinta per carenza di interesse ad agire;

che quantunque il diritto sancito dall'art. 24 della Costituzione

non si estenda alla garanzia di gratuità dello svolgimento della

funzione giurisdizionale, tuttavia non appare ragionevole - a parere

del rimettente - che la parte, la quale ritenga di difendersi

mediante la chiamata in causa di un terzo, sia costretta a sostenere

e a rimborsare al terzo le spese processuali per il timore di

decadere dalla facoltà di riassumere tempestivamente la lite;

che, come sostiene il giudice a quo, deve escludersi che il

convenuto possa attendere la riassunzione da parte dell'attore prima

di chiamare in causa il terzo, in quanto tale riassunzione potrebbe

essere effettuata anche in prossimità della scadenza del termine

semestrale e ciò impedirebbe al convenuto di riassumere

tempestivamente a propria volta la causa di garanzia nei confronti

del terzo;

che, a parere del rimettente, dovrebbe quindi essere differita

per il convenuto la decorrenza del termine semestrale al momento in

cui vi sia la effettiva conoscenza del verificarsi del presupposto,

rappresentato dalla riassunzione della causa principale da parte

dell'attore, sul quale si basa l'interesse del convenuto medesimo ad

agire;

che la Corte costituzionale - come ricorda il rimettente - ebbe

già a dichiarare, con le sentenze nn. 139 del 1967 e 159 del 1971,

la illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella

parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione o per la

prosecuzione del processo dal verificarsi del fatto interruttivo,

anziché dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza e ciò

per l'esigenza di garantire alle parti la possibilità di fruire per

intero del termine semestrale prescritto dalla norma in esame;

che nella fattispecie, benché vi sia coincidenza temporale tra

la dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo e la conoscenza

che le parti ne hanno avuto, tuttavia sussiste l'esigenza di tutelare

il convenuto, il quale, altrimenti, si troverebbe costretto a

riassumere la causa per l'impossibilità di conoscere tempestivamente

se vi sia stata la riassunzione della causa principale da parte

dell'attore;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il

quale ha concluso per l'infondatezza della prospettata questione,

osservando anzitutto che potrebbe applicarsi analogicamente alla

fattispecie il disposto di cui all'art. 269 cod. proc. civ. e

consentirsi in tal modo al convenuto, al quale sia stato notificato

l'atto di citazione in riassunzione, di dichiarare, con la comparsa

depositata nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., di voler

riassumere la causa nei confronti del terzo chiamato;

che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, anche se fosse esperita

un'autonoma azione di garanzia, con conseguenti maggiori oneri per la

parte, la lesione del principio del simultaneus processus non

troverebbe comunque tutela nell'art. 24 della Costituzione.

Considerato che, a seguito della interruzione del processo, a

ciascuna delle parti è riconosciuta un'autonoma facoltà di

riassumere il giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle

controparti;

che, ad eccezione delle ipotesi di litisconsorzio necessario, la

predetta facoltà si estende anche alla scelta dei soggetti

processuali nei cui confronti proseguire o riassumere il giudizio, in

forza del principio dispositivo che informa il processo civile;

che, pertanto, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il

processo interrotto può essere legittimamente riassunto o proseguito

anche solo parzialmente, con riferimento cioè ad una soltanto delle

cause scindibili da cui esso è composto, senza che da ciò derivi

alcuna limitazione dei diritti delle parti;

che, infatti, come già questa Corte ha affermato (sentenza n.

295 del 1995), il simultaneus processus è un "mero espediente

processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione

del pericolo di giudicati contraddittori, sicché la sua

inattuabilità non riguarda il diritto di azione né il diritto di

difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato

possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede

giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa";

che l'onere delle spese processuali, a carico della parte che

instauri un'autonoma causa di garanzia per l'inattuabilità del

simultaneus processus, non costituisce violazione del precetto di cui

all'art. 24 della Costituzione, poiché esso non garantisce la

gratuità della prestazione giudiziaria, ma, al contrario, "con il

fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e

difendersi davanti ad ogni giurisdizione, muove dal presupposto che

sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui

riguardi è esplicata una attività di giustizia" (sentenza n. 30 del

1964; tra le altre, sentenze nn. 93 del 1967, 41 del 1972, 268 del

1984);

che inoltre è opportuno sottolineare come la norma censurata,

anche a seguito delle pronunce di questa Corte (sentenze nn. 139 del

1967 e 159 del 1971) con le quali si è modificata la decorrenza del

termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto,

sia ontologicamente strutturata in modo da garantire la certezza dei

rapporti processuali, la quale certezza verrebbe certamente meno,

qualora si introducesse, come vorrebbe il rimettente, una decorrenza

differenziata del termine per ciascuna delle diverse parti

processuali, soprattutto in ipotesi di pluralità di cause

scindibili;

che, in definitiva, nel processo litisconsortile facoltativo,

allorché la riassunzione sia eseguita nei confronti di alcune

soltanto delle parti e riguardo ad alcuni soltanto dei diversi

rapporti processuali che componevano originariamente un unico

giudizio, si produce l'effetto della separazione in atto di cause

scindibili - che già potevano esserlo sin dall'inizio -, le quali

vengono appunto ad essere in quel momento scisse;

che rispetto a queste ultime non mancherà in ogni caso alle

parti la dovuta tutela giurisdizionale;

che la questione prospettata dal giudice a quo deve quindi

dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice

istruttore del Tribunale di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte