Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, secondo

comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi

sulle imposte dirette) e dell'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n.

2090 (regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle

imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1969 dalla

Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra

l'esattore delle imposte dirette di Napoli e Di Palo Raffaele, iscritta

al n. 149 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la ordinanza indicata in epigrafe propone questioni di

legittimità costituzionale concernenti l'art. 198 del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R.29 gennaio 1958,

n. 645, e l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla

riscossione delle imposte dirette approvato con R.D. 15 settembre 1923,

n. 2090, "nelle parti in cui limitano, nello sgravio dai ruoli, il

rimborso, soltanto agli aggi dell'esattore e non anche all'indennità

di mora";

che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 13 del 29 gennaio

1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 198,

secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui

esclude dallo sgravio l'indennità di mora;

che con la stessa sentenza la questione relativa all'art.98 del

R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, trattandosi di regolamento e, quindi,

di un atto non avente forza di legge, è stata dichiarata

inammissibile.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale concernente l'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 13 del 29 gennaio 1970, nella parte in cui esclude dallo

sgravio l'indennità di mora;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione relativa

all'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (contenente il

regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle

imposte dirette) proposta dall'ordinanza in riferimento agli artt. 3,

24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte