Sentenza n. 180/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/07/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8d.P.R. 638/1972
- art. 14legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 1legge 321/1972
- art. 12legge 1036/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (disposizioni per l'attribuzione di
somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme
per la delegabilità delle entrate); e, se ed in quanto occorra,
dell'art. 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321 (conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante
modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in
materia di riforma tributaria); degli artt. 12, secondo comma n. 3, e
14, quarto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria):
promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano
e di Trento, notificati l'11 dicembre 1972, depositati in cancelleria
il 21 successivo ed iscritti ai nn. 60 e 61 del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino per le Province di Bolzano e di
Trento, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ricorsi testualmente identici, notificati l'11 dicembre
1972, le Province autonome di Bolzano e di Trento, in persona dei
rispettivi Presidenti, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe
Guarino, hanno promosso giudizio di legittimità costituzionale in via
principale, dell'art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e, se ed in
quanto occorra, dell'art. 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, e degli
artt. 12, comma secondo, n. 3, e 14, comma quarto, della legge 9
ottobre 1971, n. 825, per violazione dell'art. 60 dell'originario
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e degli artt. 23 e 39 della
legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, contenente modifiche e
integrazioni allo Statuto di detta Regione (ora corrispondenti agli
artt. 52 e 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670).
Ricordano anzitutto le ricorrenti che ai sensi dell'art. 60 dello
Statuto n. 5 del 1948 la percentuale del gettito di alcuni tributi
riscossi nel territorio regionale da devolversi alla Regione, veniva
determinata ogni anno "d'accordo fra il Governo ed il Presidente della
Giunta regionale".
Il 9 ottobre 1971 veniva promulgata la legge 825 di delega al
Governo per la riforma tributaria, la quale, all'art. 12, comma
secondo, n. 3, fissava i principi e i criteri direttivi per il
coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni
Sardegna, Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, disponendo che con norme
ordinarie potevano essere modificate le disposizioni statutarie e le
norme di attuazione in materia finanziaria, per determinare i tributi
di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va
devoluto agli enti autonomi suddetti onde assicurare loro entrate
complessivamente non inferiori al gettito dei tributi aboliti o
modificati. L'art. 14, comma quarto della legge di delega precisava poi
che, in via di deroga, a tali enti fossero corrisposti, per i primi
quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a
quelle già devolute, maggiorate annualmente del 10%, ove le quote dei
tributi devoluti fossero fisse; nel caso, invece, vi fosse variazione
delle quote, la maggiorazione doveva essere determinata di anno in anno
"sentite le regioni interessate".
Il 20 gennaio 1972 entrava in vigore la legge costituzionale n. 1
del 1971 la quale abrogava l'art. 60 dell'originario statuto e
istituiva, con l'art. 39, l'art. 68 ter (ora corrispondente all'art. 78
del testo unificato dello Statuto approvato con d.P.R. n. 670 del
1972), in cui si dispone - in tema di determinazione delle quote dei
tributi spettanti a ciascuna provincia autonoma - che la quota sarà
annualmente stabilita "d'accordo fra il Governo ed il Presidente della
Giunta provinciale".
Il 24 luglio 1972 veniva emanata la legge n. 321, la quale ha
integralmente sostituito l'art. 14 della legge n. 825 del 1971 di
delega per la riforma tributaria, precisando che agli enti di cui
trattasi l'amministrazione finanziaria corrisponderà, fino al 31
dicembre 1977, somme di importo pari a quelle devolute per il 1972 per
i tributi soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10%
ove le quote dei tributi siano fisse; ove invece tali quote siano
variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite
le regioni interessate.
Con l'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, che ha dato
attuazione al citato art. 14 nel testo sostituito con la legge n. 321
del 1972, è stato infine disposto, per quanto specificamente riguarda
i tributi a quota variabile, che la maggiorazione sarà determinata di
anno in anno, "sentite dette amministrazioni (tra cui le due Province
autonome), con decreto del Ministro per le finanze di concerto con
quello per il tesoro".
Ora è in relazione a tale norma che le ricorrenti formulano le
seguenti censure di incostituzionalità:
1) violazione dell'art. 39 della legge costituzionale n. 1 del 1971
(ora art. 78 del testo unificato dello Statuto) per avere la norma
delegata non solo sostituito l'"accordo" con un mero "parere", ma anche
per aver modificato l'organo statale che deve partecipare alla
determinazione della quota, demandandone la competenza ai Ministri
delle finanze e del tesoro in luogo del Governo;
2) violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1 del 1971
(ora art. 52 del testo unificato dello Statuto) sul rilievo che,
trattandosi di questioni che riguardano le Province, i Presidenti delle
rispettive Giunte avrebbero dovuto partecipare, e non furono invitati,
alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui fu deliberato il decreto
delegato.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, il quale, nelle proprie deduzioni depositate in
cancelleria il 9 gennaio 1973, prendendo in esame anzitutto la censura
relativa all'omessa partecipazione dei Presidenti delle Province alla
seduta del Consiglio dei Ministri che deliberò il decreto delegato n.
638/1972, osserva che nel caso non ricorrono i presupposti della
necessaria partecipazione stabiliti dall'art. 52 dello Statuto, vuoi
perché il decreto in discussione, contenendo norme di attuazione della
riforma tributaria, riguarda materia di esclusiva competenza dello
Stato, vuoi perché è da ritenere che l'integrazione del Consiglio dei
Ministri sia consentita solo quando quest'organo è chiamato a
deliberare provvedimenti amministrativi e non pure quando eserciti
funzioni legislative.
Passando al merito l'Avvocatura osserva che al legislatore
ordinario spetta il potere di modificare, direttamente o con delega, le
disposizioni statutarie concernenti i rapporti finanziari fra lo Stato,
la Regione e le Province; l'art. 104 del testo unico statutario della
Regione Trentino-Alto Adige prevede, infatti, espressamente che le
norme del titolo VI dello Statuto (tra le quali ricade l'art. 78
invocato dalle ricorrenti) "possono essere modificate con legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province".
Nel caso di specie la legge di delega n. 825 del 1971 - in
applicazione di analoga norma contenuta nell'art. 89 dello Statuto
allora vigente - è stata approvata dal Parlamento sulla base di uno
schema che ebbe l'assenso - manifestato al Ministro delle finanze del
tempo - anche delle due Province. L'intesa raggiunta per derogare alla
norma statutaria rende perciò inapplicabili i principi sulla gerarchia
delle fonti e quelli contenuti nella sopravvenuta legge costituzionale
n. 1 del 1971. Applicabili sono per contro i principi della prevalenza
della legge speciale (di riforma tributaria) rispetto a quella generale
(Statuto) con la conseguente sopravvivenza e legittimità dell'art. 12
n. 3 della legge n. 825 del 1971 che non parla affatto di "accordo" fra
Governo, Regioni e Province, ma di "intesa" con le Regioni e le
Province stesse.
L'assenso dato allo schema della legge di delega deve intendersi,
poi, riferito anche alla legge 321 del 1972, che della prima è
sostanzialmente una proroga, dal che consegue che l'art. 8 del decreto
delegato n. 638 del 1972 - che è conforme alle citate leggi di delega
e di proroga della delega appare costituzionalmente legittimo.
L'Avvocatura non contesta che l'audizione delle Province sia
presupposto necessario per la determinazione delle quote, e rileva che
l'art. 8 del decreto delegato ha appunto espressamente disposto che
siano sentite dette amministrazioni.
L'"accordo" di cui parla l'art. 78 dello Statuto non puo essere
inteso in senso formale, ma come atto di partecipazione ineguale in cui
la partecipazione dello Stato è prevalente mentre il consenso della
Provincia si inquadra in più ampio contesto di accordi politici.
Conclude pertanto l'Avvocatura per il rigetto dei due ricorsi.
All'udienza pubblica la difesa delle Province ha illustrato i
motivi di incostituzionalità svolti nei ricorsi, insistendo per
l'accoglimento degli stessi.
L'Avvocatura dello Stato ha ribadito le proprie conclusioni
esibendo una documentazione dalla quale risulterebbe l'assenso dato
dalle Province in ordine alle modifiche apportate al disegno di legge
sulla riforma tributaria relativamente alla disciplina delle entrate
tributarie da attribuire a dette Province. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi dei Presidenti delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, avendo il medesimo oggetto e proponendo questioni
identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, in attuazione della
delega legislativa per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n.
825, e successive modifiche e proroghe), sono state emanate
disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art.
14 della citata legge n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e
compartecipazioni.
Le censure d'incostituzionalità mosse dai due ricorsi in epigrafe
hanno ad oggetto l'art. 8 di tale decreto, nella parte in cui dispone
che, sino al 31 dicembre 1977, alle due Province autonome vengano
corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per
tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio
1973, e per l'anno 1973 per i tributi soppressi dal 10 gennaio 1974,
distinguendosi tra quote fisse dei tributi devoluti, per le quali è
prevista una maggiorazione annuale del 10% rispetto all'anno
precedente, e quote variabili, per le quali la maggiorazione "sarà
determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto
del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro".
3. - Va innanzi tutto, in ordine logico, presa in esame l'asserita
violazione dell'art. 23, comma 2, della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1, recante modificazioni ed integrazioni dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (di poi trasfuso nell'art.
52, u.c., del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo stesso
Statuto, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), a tenore del
quale il Presidente della Giunta provinciale "interviene alle sedute
del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano
la Provincia". Si deduce che il decreto in questione, pur facendo
riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, è stato
deliberato dal Consiglio dei Ministri senza che alla relativa seduta
partecipassero, come d'obbligo, i rispettivi Presidenti.
La censura non è fondata. La Corte ha già avuto occasione di
affermare che l'intervento dei Presidenti regionale e provinciali alle
sedute del Consiglio dei Ministri non può considerarsi prescritto
anche per gli atti legislativi; ed in tal senso l'invocata norma
statutaria fu correttamente applicata al momento della emanazione del
decreto legislativo n. 638 del 1972. Ben vero che il d.P.R. 1 febbraio
1973, n. 49, dispone ora, all'art. 19, che il Presidente della Giunta
regionale del Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Giunte
provinciali di Trento e di Bolzano devono essere invitati alle sedute
del Consiglio dei Ministri "quando il Consiglio è chiamato ad
approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o
provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione e
delle province"; ma trattasi di norma di attuazione dello Statuto,
avente carattere integrativo rispetto alla norma statutaria, e la sua
entrata in vigore è successiva alla emanazione del decreto impugnato,
che, sotto tale profilo, deve essere riconosciuto immune dal dedotto
vizio d'incostituzionalità.
4. - Fondata è, invece, l'altra censura dedotta dalle Province
ricorrenti.
Con l'art. 39 della citata legge costituzionale n. 1 del 1971, è
stato aggiunto allo Statuto per il Trentino-Alto Adige l'art. 68-ter
(di poi trasfuso nell'art. 78 del citato testo unico statutario), a
tenore del quale è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota
del gettito dell'imposta generale sull'entrata, relativo al territorio
regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei
precedenti articoli, da stabilirsi annualmente "d'accordo fra il
Governo e il Presidente della Giunta provinciale". Sono, cioè,
previste delle "quote variabili"; ed in tale ipotesi l'impugnato art. 8
del d.P.R. n. 638 del 1972, ai fini della corrisponsione di somme
sostitutive del gettito di tributi aboliti in attuazione della riforma,
prevede, come dianzi ricordato, per un periodo transitorio fino al 31
dicembre 1977, un meccanismo con cui - fermi restando come base di
commisurazione gli importi attribuiti, a seconda dei casi, nel 1972 o
nel 1973, al titolo di quota dei soppressi tributi - si apporta una
maggiorazione da determinarsi, di anno in anno, sentite le
amministrazioni interessate, con decreto ministeriale.
Deve convenirsi con le ricorrenti Province che la instaurata
procedura per la determinazione della maggiorazione viola la richiamata
norma statutaria: infatti, là dove questa colloca le Province su un
piano paritetico con il Governo, ai fini del prescritto "accordo" circa
la determinazione del quantum loro spettante, la impugnata norma del
decreto delegato le degrada, prevedendo che ne sia acquisito soltanto
il parere e che la successiva determinazione spetti esclusivamente al
Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.
In contrario, dall'Avvocatura dello Stato si richiama l'art. 104
del citato testo unico statutario, che prevede la possibilità di
modificare le norme del titolo VI con legge ordinaria dello Stato su
concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza,
della Regione o delle due Province: un atto avente forza di legge
ordinaria dello Stato, che incontri il preventivo consenso delle parti
interessate, può, quindi, derogare sia alla procedura dell'"accordo",
sia alla determinazione dei "soggetti" dell'accordo, fissati
dall'articolo 78, ultima parte, dello stesso testo unico (ex art.
68-ter dello Statuto), che ricade appunto tra le norme del titolo VI. E
si assume che, nella specie, la legge di delega n. 825 del 1971 venne
approvata dal Parlamento sulla base di uno schema che ebbe l'assenso
anche delle due Province, manifestato al Ministro delle finanze
pro-tempore che di essa legge fa parte l'art. 12 n. 3, che prevede
l'emanazione, d'intesa con le Province, di norme ordinarie per
modificare le disposizioni statutarie in materia finanziaria; che
l'"intesa" è formula più elastica rispetto a quella dell'"accordo";
che l'assenso dato dalle due Province relativamente allo schema di
legge-delega originaria deve intendersi riferito anche alla successiva
legge n. 321 del 1972, che della prima è sostanzialmente una proroga;
che, conclusivamente, l'impugnato art. 8 del decreto delegato n. 638
del 1972, perfettamente conforme alle leggi di delega, è
costituzionalmente legittimo.
Siffatte argomentazioni non possono essere condivise.
Va innanzi tutto osservato che, dalla esibita documentazione,
risulta soltanto che in data 1 marzo 1971 vi fu una riunione tra
rappresentanti del Ministero delle finanze, delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome, nel corso della quale "gli enti
interessati hanno fatto conoscere, sia pure nelle vie brevi, di essere
d'accordo in linea di massima sul testo degli emendamenti" da proporre
al disegno di legge sulla riforma tributaria; il che non può certo
integrare la "concorde richiesta" prevista dal menzionato art. 104 del
testo unico statutario, che dev'essere invece formalmente e
puntualmente deliberata dagli organi competenti, e rivolta al
legislatore ordinario.
Né può ritenersi che la procedura prescritta dall'art. 78 del
testo unico statutario sia stata modificata dalla norma impugnata in
applicazione di quanto previsto dal richiamato art. 12 n. 3 della legge
di delega n. 825 del 1971. Questo articolo, infatti, fa riferimento a
norme di coordinamento, da emanare, sempre nel rispetto dei principi e
delle procedure stabiliti dagli statuti speciali, d'intesa con le
regioni e le province, per la disciplina definitiva dei rapporti
finanziari con lo Stato; e tra tali norme non sono certo da
ricomprendere quelle del decreto n. 638 che ha inteso dare
semplicemente attuazione alla disciplina transitoria oggetto del
successivo art. 14 della stessa legge di delega. Tanto più ove si
consideri che il comma 7 dell'art. 14 prescrive la corrisponsione delle
somme in questione "in deroga alle disposizioni previste al n. 3 del
precedente art. 12".
Pertanto, la norma impugnata va dichiarata costituzionalmente
illegittima, per contrasto con l'art. 78 del citato testo unico
statutario, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle
maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di
soppressi tributi erariali, da corrispondere alle Province autonome di
Trento e Bolzano, si proceda " sentite dette amministrazioni, con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il
tesoro".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 638, recante "disposizioni per l'attribuzione di somme
agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in
sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la
delegabilità delle entrate", nella parte in cui prevede che alla
determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle
quote variabili di soppressi tributi erariali, da corrispondere alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda "sentite dette
amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto
con quello per il tesoro";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del citato d.P.R. n. 638 del 1972 sollevata, con i ricorsi in
epigrafe, in riferimento all'art. 23, comma secondo, della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni ed
integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(trasfuso nell'art. 52, ultimo comma, del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo stesso Statuto, approvato con il d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte