Sentenza n. 180/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1981 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18r.d. 148/1931
citata
- art. 38r.d. 148/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del
modello unico di Statuto di cui all'allegato B del r.d. 8 gennaio 1931,
n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza
emessa il 18 gennaio 1975 dal Pretore di Biella nel procedimento civile
vertente tra Tarocco Ferruccio e la Cassa di soccorso tra il personale
della Soc. A.T.A., iscritta al n 477 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una causa di lavoro tra il dipendente Ferruccio
Tarocco e la Cassa di soccorso per il personale della Società Aziende
Trasporti Autoferrotranviari s.p.a. di Biella (A.T.A.), il pretore di
quella città sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contenente lo
schema di statuto per le Casse di soccorso a favore del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione, affermando che il detto articolo "(al quale deve farsi
riferimento nella fattispecie) appare in contrasto con l'art. 38, comma
secondo, della Costituzione laddove rimette alla discrezionalità della
commissione amministratrice di sospendere o ridurre il sussidio "per
tutta la durata della malattia o per parte di essa" all'assistito che
non si attenga alle prescrizioni mediche, senza neppure prevedere
eventuali casi di forza maggiore".
Il pretore, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dichiara
che la stessa è rilevante e non manifestamente infondata.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si
costituivano le parti private, mentre spiegava intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione impugnata deve essere
necessariamente interpretata nel senso che le eventuali conseguenze
pregiudizievoli per il dipendente possono scaturire solo da
comportamenti imputabili all'agente; sarebbe da escludere, alla luce
dei principi generali vigenti, che possa essere fatto carico ad un
soggetto di comportamenti ad esso non imputabili. Seguendo questa
logica linea interpretativa, la questione proposta sarebbe priva di
fondamento; se ne chiede pertanto la reiezione per infondatezza. Considerato in diritto :
La questione è inammissibile.
L'ordinanza con la quale è proposta non contiene alcuna
indicazione del fatto cui si riferisce la causa (essa si limita in
proposito alle parole "visti gli atti di causa"), né alcuna
motivazione della rilevanza della questione sollevata (essa si limita
all'affermazione che all'art. 18 dello Statuto impugnato "deve farsi
riferimento nella fattispecie").
È palese la inosservanza delle prescrizioni dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto, in conformità della
giurisprudenza della Corte (confr. da ultimo sentenze nn. 49 e 134/1980
e 119/1981), dev'essere dichiarata la inammissibilità della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata con
riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione dal pretore
di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte