Sentenza n. 180/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 43legge 270/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1985
dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Frugone Giulio ed
altri contro il Provveditorato agli Studi di Genova ed altri,
iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 11 luglio 1985, il TAR della Liguria sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20
maggio 1982, n. 270, con riferimento agli art.li 2, 3 e 33 Cost.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che taluni insegnanti di
educazione fisica di Scuole medie parificate (rectius "legalmente
riconosciute") o pareggiate, avevano presentato ricorso per
l'annullamento di taluni provvedimenti emessi dal Provveditore agli
Studi di Genova e dall'ISEF (Ist. Sup. Educazione Fisica) di Roma,
con i quali essi ricorrenti non erano stati ammessi a partecipare ai
corsi I.S.E.F. previsti per gl'insegnanti di educazione fisica non di
ruolo delle Scuole statali, e per di più erano stati invitati i
Presidi degli Istituti da cui dipendevano a provvedere al loro
licenziamento.
Con sentenza 11 luglio 1985, il TAR aveva annullato i
provvedimenti nella parte concernente l'invito a licenziare, mentre
aveva, con l'ordinanza in pari data di cui sopra, trasmesso gli atti
a questa Corte per la risoluzione della sollevata questione di
legittimità costituzionale, in subordine adombrata dagli stessi
ricorrenti.
Secondo l'ordinanza, la previsione della norma impugnata
concernente l'istituzione di speciali corsi presso l'I.S.E.F. miranti
a consentire il conseguimento del prescritto titolo di studio, e
successivamente l'abilitazione all'insegnamento, esclusivamente agli
insegnanti precari di educazione fisica delle scuole statali che ne
fossero sprovvisti (e ciò al fine di favorire la loro successiva
immissione in ruolo), determinava disparità di trattamento nei
confronti degli insegnanti delle Scuole medie parificate e pareggiate
che si trovavano nelle medesime condizioni. Precisavano, anzi, i
Giudici del Tribunale rimettente che il principio d'uguaglianza trova
nella specie applicazione attraverso la parità delle situazioni
voluta dall'art. 33, terzo comma, Cost.
Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata non
fondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti, la norma è rivolta a sanare una
situazione tutta particolare delle Scuole statali che non è
comparabile con altre situazioni analoghe. Si tratterebbe di
riconoscere un titolo di servizio acquisito da chi ha prestato la
propria opera per un interesse primario dello Stato in un momento di
particolare emergenza, allorquando, per mancanza in alcune province
di personale munito di titoli di studio, c'era stato il rischio di
dovere interrompere l'insegnamento dell'educazione fisica, con
negativa incidenza sul buon andamento di un servizio pubblico e, in
definitiva, sullo stesso principio di cui all'art. 97 Cost.
Ci sarebbero, quindi, buone ragioni - secondo l'Avvocatura - per
ritenere peculiare ed eccezionale la situazione degli statali e,
perciò, giustificato il trattamento differenziato rispetto alle
scuole non statali. In altri termini, l'ammissione ai corsi speciali
sarebbe un momento strumentale per favorire l'immissione in ruolo di
quel personale verso cui lo Stato ha contratto una specie di debito
morale.
Nega, infine, l'Avvocatura che la norma impugnata pregiudichi in
alcun modo le libertà configurate, in materia d'istruzione,
dall'art. 33 Cost., dato che enti e privati restano liberi di
istituire scuole e ottenere riconoscimenti e pareggiamenti con gli
effetti previsti dalla legge. Considerato in diritto
1.- Dev'essere subito ben chiarito che il principio di
autorganizzazione dello Stato non può essere messo in discussione:
non sono, perciò, di regola, comparabili le situazioni che lo Stato
pone in essere per il perseguimento dei suoi fini con quelle, per
quanto analoghe, instaurate dall'iniziativa privata.
Nella specie, tuttavia, vengono a delinearsi situazioni anomale ed
eccezionali che trovano una base comune su cui la comparazione è
prospettabile. E la base comune è data proprio dai principi dettati
dall'art. 33 Cost.; dai quali risulta evidente che il Costituente ha
inteso consentire a privati e ad Enti di perseguire quella stessa
finalità cui lo Stato s'indirizza attraverso l'Istituzione di scuole
statali di ogni ordine e grado: vale a dire l'istruzione, mediante il
libero insegnamento dell'arte e della scienza. Questo interesse
primario dello Stato è, dunque, proprio anche delle scuole e degli
istituti di educazione che Enti e privati istituiscono ai sensi del
terzo comma dell'art. 33 Cost. Tant'è vero che il legislatore se ne
dà carico intervenendo con tutto un complesso normativo che assicura
la previa approvazione delle scuole private da parte del Ministro
competente, la vigilanza da parte di un Ente statale, e la
regolarità della direzione e degli insegnamenti mediante affidamento
a persone munite, oltre che di qualità morali, del titolo legale di
abilitazione e - ove occorra - iscritte all'albo professionale (art.
3 l. 19 gennaio 1942 n. 86).
Ancora più rigorose sono le condizioni imposte alle scuole non
statali autorizzate per conseguire, dopo un anno, il riconoscimento
legale. Oltre alle condizioni precedenti, riguardanti anche la sede,
l'arredamento, le attrezzature e le esigenze igeniche e didattiche
della scuola, si prescrive che siano impartiti gli insegnamenti e
svolte le esercitazioni propri delle corrispondenti scuole statali,
secondo i programmi ufficiali, e che gli alunni siano provvisti dei
titoli legali di studio per le classi che frequentano (art. 6 legge
citata).
Ed, infine, il cosidetto "pareggiamento", che può essere ottenuto
esclusivamente dalle scuole che - sempre dopo almeno un anno
dall'autorizzazione - sieno gestite da Enti pubblici. Per il
"pareggiamento" le condizioni sono tali da promuovere effettivamente
- come indica il nome - una concreta parità di queste scuole a
quelle dello Stato. Infatti, oltre a tutti gli altri già indicati
requisiti, debbono avere numero e tipo di cattedre uguali a quelli
delle corrispondenti scuole statali di pari grado. Inoltre a questo
personale di ruolo dev'essere assicurato un trattamento economico
iniziale pari a quello delle scuole statali (art. 8 legge citata).
L'intervento dello Stato nella disciplina delle scuole non statali
è così penetrante da consentire al Ministro di disporre, a seconda
dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del
riconoscimento legale, o addirittura la chiusura (e, perciò, la
revoca dell'autorizzazione) quando le dette scuole non osservino le
disposizioni delle leggi e dei regolamenti, o quando venga a mancare
anche una soltanto delle condizioni prima ricordate, oppure
sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico. A tal fine
sono previste ispezioni disposte dal Provveditore agli studi o dal
Ministro della Pubblica Istruzione (art. 10 legge citata). Tutte tali
norme, del resto, preesistevano sostanzialmente nel r.d. 6 maggio
1923 n. 1051 (Ordinamento della istruzione media) e relativo
Regolamento.
2.- A questo punto, dev'essere eliminato un errore terminologico
dell'ordinanza, esattamente segnalato anche dall'Avvocatura. Non può
parlarsi nella specie di scuole private "parificate", perché la
parificazione riguarda esclusivamente le scuole elementari, dove
peraltro non esiste un insegnamento autonomo di educazione fisica che
è affidato ai maestri elementari. Nella specie, perciò, si tratta
di scuole medie legalmente riconosciute oppure di scuole pareggiate:
conseguentemente quando l'ordinanza parla di "scuole private
parificate" deve intendersi "scuole medie legalmente riconosciute".
Orbene, da quanto si è rilevato nel numero precedente, appare
evidente che lo Stato stesso, attraverso quella dettagliata normativa
di condizioni, d'interventi, di vigilanza, e di provvedimenti
restrittivi, identifica nelle finalità delle scuole riconosciute e
pareggiate quello stesso interesse primario che esso persegue
mediante l'organizzazione delle scuole statali: il che, del resto, -
come si è già detto - è nei principi dettati dall'art. 33 Cost.
Si spiega, perciò, che - come si evince dalla normativa
dell'ordinanza e come riconosce la stessa Avvocatura - allorquando il
perseguimento di quei fini fu messo in crisi dalla grave penuria di
insegnanti di educazione fisica provvisti di titoli di studio e di
abilitazione, e lo Stato, per non bloccare l'istruzione, fu costretto
ad avvalersi di personale che ne era privo, anche se ritenuto in
grado di supplire temporaneamente, analoga concessione esso facesse
alle scuole riconosciute e pareggiate che versavano nello stesso
frangente. I presidi di queste ultime vennero così autorizzati ad
avvalersi - come faceva lo Stato - di personale dotato di requisiti
ma non di titoli e di abilitazioni: e questo personale consentì per
molti anni allo Stato di raggiungere i suoi fini su tutto il settore
della scuola media, fosse essa statale, riconosciuta o pareggiata.
Se tutto questo non può essere messo in dubbio, non si vede
perché il debito morale dello Stato dovrebbe essere soddisfatto
soltanto limitatamente alla scuola statale, quando tutto il
personale, sia pubblico che privato, che si trovava nelle stesse
condizioni, ha contribuito in realtà con il suo lavoro a risolvere
una grave situazione che pregiudicava l'identico primario interesse
pubblico.
Solo entro questi limiti eccezionali prende corpo la questione di
uguaglianza che si sostanzia nello stretto collegamento fra l'art. 3
e l'art. 33 della Costituzione, collegamento per il quale la
comparazione si rende eccezionalmente possibile in quanto l'attività
dell'ente riconosciuto o pareggiato è strettamente disciplinata e
indirizzata dallo Stato al perseguimento degli stessi fini cui
ricorre la scuola statale.
In realtà, la stessa legge impugnata mostra di essere sensibile
ai principi di uguaglianza allorché estende, con l'art. 76, agli
istituti e scuole di istruzione secondaria pareggiati o legalmente
riconosciuti, sessioni riservate di esami di abilitazione, da indire
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, per gli
insegnanti in servizio quali supplenti negli anni scolastici 1980-81
e 1981-82, o con nomina almeno annuale. Quanto, poi, all'art. 2
Cost., cui pure l'ordinanza fa riferimento, deve rilevarsi che,
però, non esiste alcuna motivazione in ordine ad esso: probabilmente
perché si ritiene assorbita la sua valenza nei principi sanciti
dall'art. 33 Cost.
3.- La sollevata questione appare, quindi, fondata: anche se la
fondatezza dev'essere limitata all'ammissibilità ad appositi corsi
speciali per il conseguimento del titolo di studio dei docenti di
educazione fisica e di attività ginnico-sportive che si trovassero
in servizio nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute negli
anni e nelle condizioni di cui all'art. 43 della legge impugnata.
Per quanto si riferisce, infatti, al concorso di abilitazione,
come esattamente rilevava anche l'Avvocatura generale, e
contrariamente a quanto mostra di ritenere l'ordinanza di rimessione,
l'art. 43 impugnato non prevede alcuna sessione particolare né alcun
altro privilegio per i docenti di educazione fisica: ché, anzi, è
prescritto che, per essere ulteriormente trattenuti in servizio fino
all'immissione in ruolo, essi debbono conseguire l'abilitazione
all'insegnamento "nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo
la conclusione dei corsi speciali".
Poiché, tuttavia, l'immissione nel ruolo statale non riguarda la
questione sollevata, così come la stessa ordinanza di rimessione
espressamente riconosce, una volta conseguito il titolo di studio
negli appositi corsi speciali, i docenti di educazione fisica delle
scuole medie pareggiate o riconosciute vi provvederanno secondo le
norme generali per il conseguimento dell'abilitazione.
D'altra parte, la Corte deve esaminare esclusivamente
l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge, per la
mancata estensione dei benefici ivi previsti ai docenti di scuole
medie non statali, nei limiti in cui lo consenta la diversa natura e
l'autonomia, sia pure limitata, delle scuole pareggiate o
riconosciute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo
comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non
prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati
dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei
docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive delle
scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si
trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre
anni complessivi di anzianità.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte