Sentenza n. 180/1991
Altra decisione · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 107legge 685/1975
- art. 32legge 162/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province di Bolzano e Trento
notificati l'11 e 10 gennaio 1991, depositati in Cancelleria il 16 e
21 gennaio successivi, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 ottobre 1990
recante "Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento
ed il recupero di immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche" ed iscritti rispettivamente ai nn. 7 e 8 del registro
conflitti 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano,
Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato
Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di
attribuzione avverso il decreto 30 ottobre 1990 del Ministro dei
lavori pubblici, Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale,
con il quale, in attuazione dell'art. 107 della legge 22 dicembre
1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), nel testo novellato dall'art. 32 della legge 26
giugno 1990, n. 162, sono state dettate le modalità per la
concessione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche, è
stata ripartita tra le regioni la disponibilità finanziaria di 100
miliardi per il 1990 e sono stati precisati gli enti legittimati a
chiedere i contributi, la tipologia delle domande, i termini di
presentazione delle stesse, nonché le procedure di assegnazione e
gestione dei finanziamenti, all'uopo richiamandosi quelle dei
programmi straordinari dell'art. 3, lettera q) della legge 5 agosto
1978, n. 457 per l'edilizia residenziale.
Sostiene la ricorrente che l'atto impugnato sarebbe invasivo di
proprie competenze esclusive in materia di "assistenza e beneficenza
pubblica" e di "edilizia comunque sovvenzionata", nonché di
competenze di tipo concorrente in materia di "igiene e sanità,
rispettivamente previste dall'art. 8 nn. 25 e 10 e dall'art. 9 n. 10
dello Statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670.
Nell'esercizio di tali competenze la stessa provincia autonoma
avrebbe già legiferato in materia di tossicodipendenza con la legge
provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, il cui art. 2 tratta appunto
delle comunità terapeutiche.
Il provvedimento impugnato si porrebbe, altresì, in contrasto con
il sistema finanziario provinciale riconosciuto dagli artt. 69 e
seguenti dello Statuto, modificati di recente dalla legge 30 novembre
1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
con la riforma tributaria). In particolare l'art. 5 di tale legge,
dopo aver stabilito che le province autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi
di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
dispone che i finanziamenti, recati dalle leggi statali in cui sia
previsto il riparto tra le regioni, vengano assegnati alle province
autonome per essere utilizzati secondo normative provinciali
nell'ambito del corrispondente settore.
In contrasto con siffatte previsioni legislative, della
ripartizione degli stanziamenti da parte del CER avrebbe ora
beneficiato la Regione Trentino-Alto Adige, in luogo della provincia
ricorrente, la quale è la sola competente a disciplinare le
modalità di erogazione dei contributi e di gestione dei singoli
interventi. Ciò sarebbe confermato dal decreto legge 22 aprile 1985,
n. 144 (Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno
delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti
nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
sequestrate e confiscate), convertito, con modificazioni, nella legge
21 giugno 1985, n. 297, il cui art. 1- ter ha appunto disposto che,
in relazione agli specifici contributi, le province autonome
"provvedono.. .. .. secondo modalità stabilite dai rispettivi
ordinamenti".
2. - Avverso lo stesso decreto ministeriale 30 ottobre 1990 ha
sollevato conflitto di attribuzione anche la Provincia autonoma di
Trento, sostenendo la invasività di proprie attribuzioni legislative
ed amministrative in materia di "edilizia comunque sovvenzionata",
"lavori pubblici di interesse provinciale", "igiene e sanità"
nonché il contrasto con il sistema dell'autonomia finanziaria
provinciale, in riferimento agli artt. 8, nn. 10 e 17, 9 n. 10, 16,
al titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, oltreché alla
legge 30 novembre 1989, n. 386.
Con il suo ricorso la Provincia di Trento ha impugnato, altresì,
la delibera di riparto dei fondi relativi al 1990, adottata dal
comitato esecutivo del CER nella seduta del 20 ottobre 1990, di cui
è cenno nelle premesse del decreto ministeriale.
Dopo aver ricordato che la norma di legge su cui si fonda l'atto
impugnato rinvia, quanto alle procedure per la concessione dei
finanziamenti, a quelle previste per gli "interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale" dall'art. 3, primo comma, lettera
q), della legge 5 agosto, n. 457, la provincia ricorrente rileva che
l'art. 39 della richiamata legge dispone l'accreditamento dei fondi
relativi direttamente alle province autonome, in quanto "aventi
competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata",
in conformità all'art. 78 dello Statuto ai sensi del quale, tra
l'altro, "la devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a
scopi determinati". La pluriennale applicazione della legge n. 457
del 1978 ha comportato che tutti i finanziamenti statali relativi al
settore dell'edilizia pubblica, ivi compresi quelli per gli
interventi straordinari di cui al predetto art. 3, lettera q), sono
stati erogati alle province autonome secondo la descritta procedura.
Ciò impone, ad avviso della ricorrente, che anche i finanziamenti
disposti dall'art. 107 della legge n. 685 del 1975, come sostituito
dall'art. 32 della legge n. 162 del 1990, per contributi a favore
delle comunità terapeutiche, non debbano essere erogati, nelle province di Trento e di Bolzano, direttamente da organi dello Stato, ma
debbano invece concorrere alla determinazione della quota variabile
di finanziamento attribuita alle province ai sensi dell'art. 78 dello
Statuto, restando riservato alle stesse il compito di disciplinare e
di disporre l'erogazione dei contributi sulla base di proprie leggi.
In proposito, anche la Provincia di Trento ricorda il precedente
dei contributi alle comunità terapeutiche contro le
tossicodipendenze, previsto dall'art. 1- ter del decreto legge 22
aprile 1984, n. 144, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 297,
in cui è fatto salvo l'ordinamento provinciale.
Il decreto ministeriale ora impugnato avrebbe invece ripartito le
somme stanziate tra le regioni, intese come circoscrizioni
geografiche, ed in base ai dati rilevati dall'osservatorio permanente
presso il Ministero dell'interno circa il numero dei
tossicodipendenti assistiti.
Tale previsione, unitamente alle altre relative alle modalità di
concessione dei contributi in capo agli enti beneficiari, il tutto
secondo lo schema di un intervento diretto dello Stato,
determinerebbe la violazione dell'autonomia della provincia
ricorrente; in più la disciplina applicativa recata dal
provvedimento impugnato sarebbe illegittima in quanto non rispettosa
dei criteri legislativamente stabiliti in materia, i quali prevedono
per le province autonome un procedimento di finanziamento del tutto
particolare, che salvaguardi appunto l'autonomia provinciale nella
gestione dell'intervento.
Infine la Provincia di Trento rileva l'incongruità della
ripartizione e dell'assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige,
considerata quale circoscrizione territoriale unica, della quota di
finanziamento indifferenziata usufruibile da soggetti ubicati
nell'una o nell'altra provincia, mentre il riferimento territoriale
ai fini della commisurazione dei finanziamenti dovrebbe essere quello
dei due enti provinciali distintamente considerati.
3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri con unica memoria, nella quale eccepisce in
primo luogo la inammissibilità dei ricorsi, dal momento che il
decreto impugnato è del tutto conforme alla normativa ordinaria
vigente e, segnatamente, alle disposizioni contenute nell'art. 107
della legge n. 685 del 1975, nel testo sostituito dall'art. 32 della
legge n. 162 del 1990, e le province ricorrenti intenderebbero porre
in modo irrituale una vera e propria questione di legittimità
costituzionale della norma sopra ricordata.
La particolare disciplina legislativa, infatti, unitamente al
decreto che vi dà esecuzione, dispone la ripartizione del
finanziamento alle regioni, in proporzione al numero dei
tossicodipendenti rilevato in ciascuna di esse, e la assegnazione del
contributo direttamente agli enti indicati nell'art. 92 della legge,
che ne facciano richiesta.
Nessuna disposizione speciale o derogatoria è prevista per il
Trentino-Alto Adige e nessuna funzione è attribuita alle province
autonome, né in qualità di centri di rilevazione delle
tossicodipendenze, né quali soggetti destinatari dei contributi.
Nemmeno può rinvenirsi nella medesima disciplina un richiamo
esplicito od implicito all'art. 39 della legge n. 457 del 1978, che
ripropone, per il piano decennale dell'edilizia, la norma finanziaria
contenuta nell'art. 78 dello Statuto. E ciò significa che non si è
inteso estendere l'ambito di applicabilità del citato art. 39 al di
fuori del contesto in cui la norma stessa è inserita.
Passando al merito delle impugnative, l'Avvocatura generale dello
Stato sostiene la infondatezza di entrambi i ricorsi, poiché gli
interventi edilizi relativi alle sedi delle comunità terapeutiche
costituiscono lo strumento immediatamente e indissolubilmente
collegato alla finalità di realizzare una politica sociale nella
materia delle tossicodipendenze, in un settore cioè caratterizzato
da una "forte emergenza" per la tutela della salute dei cittadini,
nel quale le attribuzioni statali non incontrano limiti in
contrapposte potestà regionali.
Le pretese delle province autonome, dirette a precludere allo
Stato il legittimo esercizio di una politica sociale, si palesano
ancor più illegittime proprio alla luce dell'invocato art. 78 dello
Statuto, ai sensi del quale "la devoluzione avviene senza vincolo di
destinazione a scopi determinati", dal momento che l'applicazione di
tale norma farebbe venir meno il perseguimento proprio di quegli
scopi che stanno alla base della specifica normativa, nella cui
prospettiva i contributi sono concessi direttamente ai soggetti che
operano nel settore e le regioni sono prese in considerazione non
quali enti, ma proprio quali circoscrizioni territoriali entro le
quali si effettuano le rilevazioni necessarie per la ripartizione dei
fondi disponibili. È per questa ragione che non sono stati previsti
due distinti finanziamenti per la Provincia di Trento e per quella di
Bolzano, non venendo in evidenza il profilo delle loro competenze
amministrative.
In particolare l'assunto della Provincia di Trento, di ottenere in
prededuzione la quota di propria spettanza secondo le previsioni
dell'art. 39 della legge n. 457 del 1978, sarebbe disatteso dalle
disposizioni finanziarie contenute nel quarto comma dell'art. 107
della legge n. 685 del 1975, nel testo modificato. Allo specifico
intervento sono infatti destinati, non già stanziamenti aggiuntivi
di bilancio, bensì i fondi giacenti presso la sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti istituita dall'art. 10 della legge n. 457
del 1978; e tali fondi sono già al netto della quota riservata alle
province autonome nel settore dell'edilizia sovvenzionata e ad esse
attribuita secondo il meccanismo previsto dall'art. 39 della stessa
legge, e sono quindi fondi destinati alle altre regioni e da queste
non utilizzate.
Orbene, nel disporre il recupero di dette somme, la norma statale
(ed il decreto che vi dà applicazione) non ha inteso escludere gli
enti aventi sede nella Regione Trentino-Alto Adige, proprio per
garantire che l'intervento sociale fosse assicurato in termini
omogenei in tutto il territorio nazionale.
Ma, una volta che le province hanno ottenuto quanto di loro
spettanza in applicazione dell'invocato art. 39 sopra menzionato, non
sussistono elementi per pretendere che a tale norma, già applicata
"a monte", si ricorra una seconda volta (e al di fuori di qualsiasi
previsione legislativa) per dotare di ulteriori mezzi finanziari le
province autonome, le quali non possono vantare attribuzioni di
fronte ad un intervento straordinario e del tutto estraneo alle sfere
di applicazione statutaria. Considerato in diritto
1. - Le Province di Bolzano e di Trento hanno sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro dei lavori
pubblici, con il quale, in attuazione dell'art. 107 della legge n.
685 del 1975, come modificato dall'art. 32 della legge n. 162 del
1990, sono state dettate le modalità per la concessione dei
contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di
immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche, è stata
ripartita tra le regioni la disponibilità finanziaria di 100
miliardi per il 1990 e sono stati precisati gli enti legittimati a
chiedere i contributi, la tipologia delle domande, i termini di
presentazione delle stesse, nonché le procedure di assegnazione e
gestione dei finanziamenti, all'uopo richiamandosi quelle dei
programmi straordinari dell'art. 3, primo comma, lettera q), della
legge 5 agosto 1978, n. 457 per l'edilizia sovvenzionata.
La Provincia di Trento ha anche impugnato l'atto preparatorio del
decreto ministeriale, costituito dalla delibera di riparto dei fondi
relativi al 1990, adottata dal comitato esecutivo del Comitato per
l'edilizia residenziale (CER) il 20 ottobre 1990.
Le due province, con motivi in parte analoghi ed in parte diversi,
sostengono sostanzialmente l'invasività di competenze provinciali
nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, dell'edilizia
comunque sovvenzionata, dei lavori pubblici di interesse provinciale,
nonché con il sistema di autonomia finanziaria provinciale previsto
dallo Statuto e dalle modifiche di recente introdotte dalla legge n.
386 dal 1989. Sotto quest'ultimo profilo si sostiene che i
finanziamenti, recati alle regioni dalle leggi statali, debbano
essere assegnati direttamente alle province autonome e non alla
Regione Trentino-Alto Adige, come previsto dal decreto impugnato, ed
in particolare la Provincia autonoma di Trento sostiene, altresì,
che anche i fondi in oggetto debbano concorrere alla determinazione
della quota variabile di finanziamento attribuita alle province,
restando riservata alle stesse la disciplina per l'erogazione di
contributi.
2. - I due ricorsi possono essere riuniti per identità di
materia.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
l'inammissibilità dei ricorsi nell'assunto del carattere non
autonomamente lesivo del decreto ministeriale impugnato, perché
questo si sarebbe limitato a dare attuazione all'art. 107 della legge
n. 685 del 1975, come novellato dall'art. 32 della legge n. 162 del
1990, per cui sostiene che i ricorsi tenderebbero a proporre in modo
surrettizio la questione di legittimità costituzionale di una legge
dello Stato non più impugnabile in via principale.
L'eccezione deve essere disattesa perché il carattere attuativo o
meno del decreto impugnato è un profilo strettamente connesso al
merito della controversia, in quanto le province ricorrenti
sostengono principalmente che il decreto in parola sarebbe andato al
di là delle previsioni della legge che, a loro avviso, se
correttamente applicata, non darebbe luogo alla lamentata lesione di
competenze provinciali.
4. - I ricorsi sono infondati.
Il citato art. 107, sul quale si fonda il decreto ministeriale
impugnato, si inserisce in un contesto di provvidenze dello Stato
diretto a fronteggiare il fenomeno della tossicodipendenza,
predisponendo una politica sociale ad ampio respiro che, proprio
perché volta a sopperire ad una emergenza che investe l'intero
Paese, deve necessariamente rispondere a criteri di uniformità.
La citata disposizione legislativa prevede perciò, per le
finalità descritte in precedenza, la ripartizione del finanziamento
fra le regioni, secondo il criterio del numero dei tossicodipendenti,
rilevato in ciascuna di esse, ed individua negli "enti di cui
all'art. 92 " (della stessa legge) i diretti destinatari dei
contributi in conto capitale fino alla totale copertura, per la
costruzione, l'ammodernamento o il recupero di immobili necessari per
le esigenze riabilitative dei tossicodipendenti, prevedendo,
altresì, il vincolo decennale a tale destinazione degli immobili che
abbiano beneficiato del contributo.
Si è dunque in presenza di un intervento straordinario dello
Stato, di carattere aggiuntivo rispetto a quelli concernenti i
finanziamenti ordinari nella materia dell'edilizia sovvenzionata. In
questa prospettiva l'art. 107 citato instaura un diretto circuito
Stato-enti che devono provvedere all'assistenza, attesa l'esigenza di
uniformità che deve ispirare l'attuazione delle provvidenze all'uopo
previste e tenuto conto del peculiare regime di vincolo cui rimangono
assoggettati gli immobili.
Il decreto ministeriale impugnato dispone, poi, in concreto gli
strumenti per realizzare le finalità previste dalla legge,
ripartendo (art. 1-3) le disponibilità tra le regioni ed
individuando gli enti aventi i requisiti per beneficiare dei
contributi ed inoltre (art. 4-6) determina il procedimento per la
loro erogazione.
5. - Così chiariti i termini e la portata del decreto impugnato,
in relazione alla previsione legislativa di cui costituisce
svolgimento ed attuazione, è infondata la censura con la quale si
denuncia l'invasione delle competenze esclusive delle province nelle
materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e dell'edilizia
comunque sovvenzionata, nonché di competenze di tipo concorrente in
materia di igiene e sanità.
Questa Corte ha in più occasioni (sentenze nn. 37 e 32 del 1991,
459, 399 e 324 del 1989, 217 del 1988) ritenuto legittimi gli
interventi predisposti e realizzati dallo Stato, quando si tratti di
provvidenze che, pur avendo attinenza a materie di competenza
regionale, presentino il carattere della straordinarietà ed i
relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti
ordinari, richiedendo criteri uniformi per la loro attuazione e
certezza che il fine venga raggiunto con pari incidenza in tutto il
territorio nazionale.
Tenuto conto del contesto legislativo in cui l'art. 107 citato e
il decreto ministeriale che ne costituisce lo svolgimento si
collocano e di cui si è riferito in precedenza (n. 3), le
provvidenze predisposte presentano appunto tali caratteri.
In particolare questi sono riscontrabili, in raffronto alle
previsioni normative riguardanti i flussi ordinari di finanziamento
per l'edilizia pubblica e sovvenzionata, di cui all'art. 39 della
legge n. 457 del 1978 (piano decennale dell'edilizia) ed alle successive leggi di rifinanziamento. Difatti l'art. 107 citato, quarto
comma, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione
dell'intervento non si debba far fronte mediante ulteriori
stanziamenti di bilancio per le finalità dell'edilizia sovvenzionata
previste dalla legge n. 457 del 1978, bensì mediante
l'utilizzazione, per il fine specifico del recupero dei
tossicodipendenti, delle disponibilità della sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge
5 agosto 1978 n. 457. Tali disponibilità sono state ricavate dalle
giacenze di finanziamenti non utilizzati dalle regioni e poiché,
come ha chiarito l'Avvocatura generale dello Stato, senza
contestazione delle ricorrenti, le province sarebbero già state
destinatarie dei finanziamenti di loro spettanza, non potrebbero
certamente dolersi perché enti compresi nei rispettivi ambiti
provinciali verranno a fruire di un finanziamento aggiuntivo rispetto
ai flussi ordinari previsti per l'edilizia sovvenzionata in base alla
legge n. 457 del 1978. Quindi anche il concreto reperimento delle
risorse finanziarie confermerebbe, per le province ricorrenti, il
carattere aggiuntivo e straordinario di provvidenze legate ad una
emergenza.
6. - Non ha poi fondamento il motivo diretto a censurare il
decreto impugnato per violazione dell'autonomia finanziaria delle
province autonome, garantita dallo Statuto e dalle norme successive,
le quali prevedono che i finanziamenti, recati alle regioni dalle
leggi dello Stato, debbono essere separatamente assegnati alle due
province. Secondo le ricorrenti il decreto, nel distribuire i fondi,
ha considerato la Regione Trentino-Alto Adige nel suo complesso, là
dove l'art. 107 citato, terzo comma, nel prevedere che i "contributi
sono ripartiti tra le regioni", avrebbe indicato queste in modo
generico, senza escludere, come avvenuto in altro provvedimento
legislativo analogo (D.L. 22 aprile 1984, n. 144, convertito con
modificazione nella legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter), che
il riferimento alle regioni debba essere inteso per le Province di
Trento e di Bolzano considerandole separatemente.
Osserva la Corte che, diversamente da quanto si sostiene nei
ricorsi, l'art. 107 della legge citata, avendo disposto provvidenze
riguardanti l'intero territorio del Paese, per sopperire ad una
emergenza straordinaria, fa riferimento soltanto all'ambito
territoriale regionale come base di rilevazione statistica degli
assistiti ed individua poi, come si è già rilevato (n. 3), i
destinatari diretti dei contributi negli "enti di cui all'art. 92"
della legge stessa.
Per quel che riguarda in particolare le province ricorrenti, il
tipo di provvidenze predisposte e le modalità di realizzazione
previste non escludono che, nel quadro di un'oculata gestione delle
risorse, lo Stato debba ugualmente tenere conto della loro peculiare
situazione istituzionale. Il che implica che la concreta
distribuzione di contributi, la cui misura complessiva è stata
prevista globalmente con riferimento all'ambito geografico
dell'intera regione, debba avvenire sulla base delle effettive
esigenze dei due territori provinciali, separatamente considerati, e
quindi in proporzione al numero dei tossicodipendenti assistibili per
ciascuno di essi, in modo che le istanze avanzate dagli enti
individuati nel decreto ministeriale possano essere equilibratamente
prese in considerazione con riferimento al regime istituzionale delle
due province che non potrebbe, comunque, essere ignorato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara che spetta allo Stato di provvedere,
con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990
(Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di comunità teraperutiche), in
ordine all'assegnazione, agli enti che ne abbiano i requisiti, dei
contributi previsti dall'art. 107 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, come novellato dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162,
in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti rilevato
nei territori regionali, e di disciplinare i procedimenti per la
concreta attuazione delle provvidenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte