Sentenza n. 180/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo
comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Pretore di Nuoro - sezione
distaccata di Siniscola - nel procedimento penale a carico di Zanasi
Simonetta, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 542,
primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui prevedono che il giudice, in caso di assoluzione
dell'imputato per non aver commesso il fatto, quando si tratti di
reato perseguibile a querela, condanni il querelante al pagamento
delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche
nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia
ascrivibile a colpa del querelante.
2. - Il giudice remittente, dopo aver premesso che nel caso
sottoposto al suo esame si prospetta il proscioglimento dell'imputato
per non aver commesso il fatto, osserva che ciò comporta
l'automatica condanna del querelante al pagamento delle spese del
procedimento, senza però che l'esercizio dell'azione penale nei
confronti dell'imputato medesimo dipenda da sua colpa. Infatti,
prosegue il Pretore, il querelante aveva dapprima chiesto ed ottenuto
un provvedimento ex art. 700 del codice di procedura civile nei
confronti di due società (con il quale si inibiva a queste ultime il
transito con mezzi meccanici su di una strada realizzata dal
ricorrente) e, successivamente, constatato che detto transito era
proseguito, aveva sporto querela indicando che, verosimilmente, il
fatto era da attribuire alle medesime società convenute nel
procedimento civile, costruttrici di un villaggio turistico.
Sulla scorta delle prove acquisite il giudice a quo ritiene di
dover prosciogliere l'imputato (legale rappresentante di una delle
due ditte sopracitate) sulla base di due motivi, il primo dei quali
consistente nel fatto che la responsabilità del transito successivo
all'inibitoria pretorile risulta ascrivibile alla sola società
appaltatrice dei lavori (appartenente ad un coimputato per il quale
si è proceduto separatamente) e non anche alla committente, e il
secondo, rappresentato dal ruolo svolto dal rappresentante legale di
detta ultima società, che risiede in Emilia-Romagna e non risulta,
al di là della carica ricoperta, aver fornito alcun effettivo e
personale apporto causale alla verificazione dell'evento.
3. - Ciò posto il Pretore di Nuoro ritiene che le norme impugnate
si pongano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto,
nel caso in esame, non può farsi carico al querelante di non aver
considerato le circostanze che potevano condurre al proscioglimento
dell'imputato, sia perché le stesse sono emerse compiutamente
soltanto in seguito al dibattimento, e poi perché sono state
oggetto, da parte del giudice, di una valutazione che non compete al
privato, il quale ha il solo onere di riferire i fatti con verità e
completezza, essendo riservata all'Autorità giudiziaria ogni
determinazione in ordine alle responsabilità penali.
Ad avviso del remittente, la Corte costituzionale, con le sentenze
n. 165 del 1974, n. 52 del 1975, e n. 29 del 1992, pronunciate in
merito agli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di
procedura penale previgente, avrebbe ripetutamente espresso un
principio generale secondo cui le norme denunciate, dettate dalla
finalità di evitare liti temerarie, devono comunque esentare dalla
responsabilità per le spese anticipate dallo Stato chi ha esercitato
il diritto di querela allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi
da circostanze non riconducibili al querelante stesso, al quale,
quindi, nessuna colpa può essere addebitata.
Ove ciò non avviene, conclude il Pretore, sussiste violazione del
principio di eguaglianza, sottoponendosi alla medesima disciplina
situazioni del tutto diverse, quali quelle del querelante temerario
da una lato e del querelante incolpevole dall'altro. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Nuoro ritiene che il principio di eguaglianza,
sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia violato dalle
disposizioni previste dagli artt. 542, primo comma, e 427, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono
che il giudice, quando si tratti di reato perseguibile a querela
della persona offesa, e in caso di assoluzione dell'imputato per non
aver commesso il fatto, condanni il querelante al pagamento delle
spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nell'ipotesi in
cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa
del querelante.
Il giudice a quo, premesso che a seguito della querela è stata
esercitata l'azione penale procedendo separatamente nei confronti di
due coimputati, uno solo dei quali risultato poi effettivamente
responsabile dei fatti lamentati, rileva che, pur se nel caso
sottoposto al suo esame si prospetta il conseguente proscioglimento
dell'altro imputato per non aver commesso il fatto, non si può, per
due ordini di motivi, addebitare al querelante la responsabilità di
non aver considerato le circostanze che potevano condurre a tale
esito. In primo luogo perché queste ultime sono emerse soltanto in
seguito al dibattimento, e poi perché la loro valutazione non compete al privato cittadino, il quale ha il solo onere di riferire con
verità e completezza i fatti, essendo riservata all'Autorità
giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilità
penali.
In conclusione, poiché le norme impugnate impongono anche in
questi casi la condanna del querelante al pagamento delle spese
processuali, il Pretore di Nuoro ravvisa una violazione del principio
di eguaglianza a causa della sottoposizione alla medesima disciplina
di situazioni del tutto diverse: quella del querelante temerario, da
un lato, e del querelante incolpevole dall'altro.
2. - La questione è fondata.
Occorre, in primo luogo, circoscriverne l'ambito al solo art. 427,
primo comma, del codice di procedura penale, in quanto la regula
iuris sostanzialmente censurata dal giudice a quo è ivi contenuta,
mentre il successivo art. 542 si limita soltanto a rinviare ad essa
per relationem .
Ciò posto, questa Corte ha avuto più volte l'occasione di
esaminare (pur se in riferimento al codice processuale del 1930) le
norme sulla responsabilità del querelante in ordine al pagamento
delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, dichiarandone
l'illegittimità in tutti i casi in cui siffatta responsabilità
veniva affermata anche in assenza di colpa del querelante stesso, e
cioè allorquando l'assoluzione dell'imputato derivava da circostanze
non a lui riconducibili. E così sono state espunte le ipotesi di
condanna del querelante anche nei casi di querela contro ignoti per
un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del 1974), di
proscioglimento dell'imputato per incapacità d'intendere e di volere
(sent. n. 52 de 1975), o di proscioglimento perché il fatto non
costituisce reato (sent. n. 29 del 1992).
Con tali pronunce la Corte (pur nell'ambito di questioni sollevate
sempre in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza)
aveva chiaramente inteso escludere ogni ipotesi di responsabilità
oggettiva del querelante; di ogni responsabilità, cioè, che fosse
fondata sul mero dato della causalità (per cui le spese ricadono
sulla parte che ad esse ha dato causa) anche in assenza di una
qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che
ha esercitato il diritto di querela.
3. - Il legislatore del nuovo codice di procedura penale ha
mostrato di voler seguire le indicazioni della Corte ma, pur
circoscrivendo il regime della responsabilità del querelante alle
sole ipotesi di proscioglimento perché il fatto non sussiste o
perché l'imputato non l'ha commesso, ha, tuttavia, mantenuto un
criterio di automaticità; evidentemente presupponendo, secondo l'id
quod plerumque accidit, che nelle ipotesi considerate sia sempre
ravvisabile, a fronte del proscioglimento dell'imputato, una
temerarietà o un'avventatezza dell'accusa riconducibili al
querelante stesso.
In realtà, esaminando la questione entro i limiti proposti dal
giudice remittente, occorre osservare che anche nell'ipotesi di
proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto può
emergere una situazione nella quale l'infondatezza della notitia
criminis nei suoi confronti derivi, come nel caso, da circostanze non
addebitabili al querelante, il quale si trova quindi nella medesima
posizione di coloro per i quali non è prevista una responsabilità
in ordine alle spese ma, ciò nonostante, subisce un trattamento
ingiustamente differenziato, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Anche in tali ipotesi, pertanto, devono trovare applicazione i
principi già espressi da questa Corte nelle ricordate pronunce, con
conseguente esclusione della condanna del querelante al pagamento
delle spese processuali allorché risulti che l'attribuzione del
reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del
querelante stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede,
nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il
fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese
anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del
reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte