Sentenza n. 180/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 171Codice della strada
- art. 1legge 3/1986
- art. 2legge 3/1986
- art. 3legge 3/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della
legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo
per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette;
estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo
retrovisivo) e 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promossi con le
seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Pretore
di Salerno nel procedimento civile vertente tra Farina Giuseppe ed il
Prefetto di Salerno iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1993; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1993
dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra
Pagani Giovanni ed il Prefetto di Milano iscritta al n. 646 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'11 maggio 1993 (reg. ord. n. 438 del
1993), emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso
un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il
Pretore di Salerno ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale: a) "del regime sanzionatorio introdotto dagli artt.
1, 2, e 3" della legge 11 gennaio 1986 n. 3 (Obbligo dell'uso del
casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e
motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo
del dispositivo retrovisivo), in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione; b) degli stessi articoli e dell'art. 171, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo
codice della strada), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13,
primo comma e 16, primo comma, della Costituzione, "nella parte in
cui obbligano a comportamenti diversi cittadini maggiorenni (i
ciclomotoristi ed i motociclisti) che si trovano nelle medesime
condizioni (circolazione urbana a bassa velocità imposta, su veicoli
a motore a due ruote)" nonché, in riferimento all'art. 32 della
Costituzione, "nella parte in cui .. impongono al cittadino
maggiorenne che si ponga alla guida di un motociclo di indossare il
casco protettivo", là dove il parametro costituzionale autorizza
"forme di ingerenza del potere statale nella sfera individuale del
cittadino solo quando sia posto in pericolo il diritto alla salute di
terzi individui".
Il giudice a quo denuncia per irragionevolezza il regime
sanzionatorio, previsto dall'art. 3 della legge n. 3 del 1986, per
l'inottemperanza all'obbligo di usare il casco protettivo, in
relazione a diverse ipotesi disciplinate con minore severità dal
codice della strada, nel testo vigente all'epoca della commessa
infrazione. Così, a fronte di una sanzione amministrativa da lire
100 mila a lire 500 mila, prevista dalla norma impugnata per il
comportamento omissivo di un soggetto che pone in pericolo
esclusivamente la propria salute, il precedente codice della strada
(d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modifiche) puniva con più
modeste sanzioni colui che, durante la guida, manteneva una velocità
tale da porre in pericolo l'altrui incolumità (art. 102) o colui che
violava le disposizioni in tema di sorpasso, mettendo a repentaglio
la vita di terze persone (art. 106).
Parimenti irragionevole sarebbe la disparità del trattamento
sanzionatorio previsto dalla norma denunciata rispetto a quello
disciplinato, in modo più mite, dalla legge 22 aprile 1989 n. 143 in
tema di violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.
Il giudice a quo denuncia ancora l'irragionevolezza del "sistema"
che riserva un diverso trattamento ai maggiorenni conducenti di
motoveicoli nel centro urbano, ove vige il limite di velocità di 50
Km/h, rispetto ai maggiorenni conducenti di ciclomotori, esonerati
dall'obbligo di indossare il casco protettivo durante la circolazione
nonostante che per essi sussista un limite di velocità di 40 Km/h di
poco inferiore a quello imposto ai primi, per i quali oltretutto sono
maggiori le condizioni di sicurezza per i diversi impianti frenanti,
la tenuta di strada e la robusta struttura del telaio che
caratterizzano i motocicli.
Così, sia la legge n. 3 del 1986 che l'art. 171, comma 1, lettere
a) e b) del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del
1992), che ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni precedenti,
sarebbero discriminatori nella parte in cui obbligano a comportamenti
diversi cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti) che si
trovano nelle medesime condizioni (ovverosia circolazione urbana a
bassa velocità imposta, su veicoli a motore a due ruote) e ciò in
contrasto con gli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 16, primo
comma, della Costituzione.
Le medesime norme sarebbero poi lesive dell'art. 32 della
Costituzione, perché impongono un obbligo che si sostanzia in un
trattamento sanitario preventivo. Infatti mentre è giustificabile la
sottoposizione a obblighi coercitivi per ragioni sanitarie quando vi
sia pericolo per il diritto alla salute di terzi, sembra illegittima
la coercizione dettata da un "mero interesse" della collettività
alla tutela della salute del singolo o da motivazioni riconducibili a
generiche esigenze di limitazione dei costi economici derivanti alla
collettività dagli incidenti stradali.
2. - Nel corso di altro giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il Pretore di
Milano, con ordinanza dell'8 luglio 1993 (reg. ord. n. 646 del 1993),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2 e 3 della legge 11 gennaio 1986 n. 3 in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, per irragionevolezza delle norme che
impongono l'obbligo del casco solo per i minorenni conducenti di
ciclomotori, e non per i maggiorenni, mentre prevedono per questi
ultimi l'obbligo di indossare il casco quando siano alla guida di
motoveicoli, pur in presenza di un sostanziale identico rischio,
quanto meno in ambito urbano, per i limiti di velocità imposti e per
la pericolosità dei motoveicoli che sarebbe identica a quella dei
ciclomotori; in sostanza cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e
motociclisti), che si trovano nelle medesime condizioni di
circolazione urbana, verrebbero trattati in modo irrazionalmente
diverso.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per sostenere in primo luogo
l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 171 del d.P.R. 30 aprile 1992 n. 285,
entrato in vigore in epoca successiva a quella della commessa
infrazione e quindi inapplicabile nel giudizio a quo (reg. ord. n.
438 del 1993) ai sensi dell'art. 237 dello stesso testo legislativo,
e, nel merito, contestando tutte le censure.
In particolare, quanto alla denuncia che l'imposizione del casco
si sostanzierebbe in un inammissibile trattamento sanitario
obbligatorio, la difesa dello Stato afferma che l'individuo non ha la
libertà incondizionata di esporre la propria vita o la propria
incolumità a rischi inutili e che è interesse della collettività
che i singoli conservino la propria integrità fisica, anche
attraverso l'uso obbligatorio del casco protettivo, non tanto per
limitare le spese a carico del servizio sanitario nazionale, come si
adombra in una delle ordinanze di rimessione, quanto piuttosto per
l'esigenza di evitare costi umani e sociali connessi alla mortalità
e alle morbosità che possono dipendere dalla inosservanza delle
misure di sicurezza imposte.
Quanto poi all'altra censura, relativa ad una pretesa sproporzione
della sanzione in esame rispetto a quelle previste per altre
infrazioni, negli stessi atti difensivi si osserva che va
riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità in tema di
graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, salva la loro
manifesta arbitrarietà o irragionevolezza che nella specie non
ricorrono, anche perché le condotte messe a raffronto, non essendo
omogenee, non sono comparabili.
Circa, infine, il trattamento discriminatorio che si riserverebbe,
nella circolazione urbana, ai conducenti di motoveicoli maggiorenni
rispetto ai conducenti di ciclomotori, sempre maggiorenni ed
esonerati dall'uso del casco, l'Avvocatura generale dello Stato
ricorda la giurisprudenza di questa Corte la quale esclude che da una
disciplina speciale derogatoria possa trarsi un principio per
inficiare il regime ordinario (sentt. nn. 383 e 190 del 1992; 490 e
75 del 1991; ord. n. 316 del 1991). Rileva inoltre che è inesatta
l'affermazione circa l'esistenza del limite di velocità di 50 Km/h
in ambito urbano per i motocicli, perché disattesa sia dal codice
della strada precedente (d.P.R. n. 393 del 1959, art. 103, comma 1)
sia da quello nuovo (decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 38,
comma 4), che anzi prevede che nei centri abitati possano essere
individuate strade con limiti di velocità pari o superiori a 70
Km/h. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 - che impongono
l'obbligo di indossare il casco di protezione per i motociclisti -
assumendosi (ord. n. 438 del 1993 del Pretore di Salerno) che essi
violerebbero: a) l'art. 3 Cost., per trattamento irragionevolmente
più severo rispetto ad altri comportamenti puniti con sanzioni più
modeste sia dal codice della strada nel testo vigente all'epoca
dell'infrazione (d.P.R. n. 393 del 1959 e successive modifiche), sia
dalla legge n. 143 del 1989 in tema di cinture di sicurezza; la
disparità di trattamento indicata sarebbe provata dal fatto che il
legislatore, con il nuovo codice della strada (decreto legislativo n.
285 del 1992: artt. 171, comma 2, e 172, comma 8), ha uniformato le
sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di usare il casco e
per la violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza,
attenuando il rigore delle prime (implicitamente ritenute troppo
gravose) e aumentando la misura delle seconde; b) l'art. 32 Cost.,
perché il trasgressore porrebbe in pericolo esclusivamente la
propria salute, nei cui confronti la collettività vanterebbe un
"mero interesse", là dove altri comportamenti trasgressivi alle
norme del codice della strada, puniti in modo più lieve,
determinerebbero un pericolo per l'altrui incolumità, tutelata dalla
norma costituzionale invocata come diritto fondamentale
dell'individuo; c) congiuntamente con l'art. 171, comma 1, del
decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), che
ne riproduce le disposizioni, "l'art. 3, primo comma, in relazione
agli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione",
perché obbligano i cittadini maggiorenni a comportamenti diversi a
seconda che siano alla guida di motocicli (con obbligo del casco) o
di ciclomotori (senza obbligo del casco), nonostante che si trovino
nelle medesime condizioni rappresentate dalla circolazione urbana
(con limiti di velocità simili per entrambi i veicoli: 50 Km/h per
le moto e 40 Km/h per i ciclomotori) e dall'uso, in entrambe le
ipotesi, di veicoli a due ruote; d) l'art. 32 della Costituzione in
quanto, obbligando il cittadino maggiorenne motociclista a
proteggersi con il casco, imporrebbero un trattamento sanitario non
giustificato per l'assenza di pericolo alla salute di terzi.
Con l'ordinanza n. 646 del 1993 del Pretore di Milano si sostiene
che gli stessi artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 violerebbero
l'art. 3 della Costituzione: e) per disparità di trattamento, in
quanto obbligano solo i minorenni ad indossare il casco quando siano
alla guida di ciclomotori ed esonerano invece i maggiorenni, pur in
presenza di un sostanziale identico rischio; f) per irragionevolezza,
in quanto obbligano chiunque ad indossare il casco, quando sia alla
guida di motoveicoli oltre i 50 c.c., senza considerare che tali
veicoli, almeno in ambito urbano, presentano una pericolosità
identica a quella dei ciclomotori.
2. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
pronunzia, perché riguardano questioni analoghe.
3. - Va preliminarmente condivisa l'eccezione, sollevata
dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità della
questione riguardante l'art. 171, comma 1, lettere a) e b) del nuovo
codice della strada (approvato con d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285),
non dovendo di esso fare applicazione il giudice a quo (reg. ord. n.
438 del 1993), in quanto i fatti oggetto del giudizio al suo esame
sono anteriori all'entrata in vigore di detta norma.
4. - Nel merito le questioni riguardanti gli artt. 1, 2 e 3 della
legge 11 gennaio 1986, n. 3, sollevate con entrambe le ordinanze, non
sono fondate.
Relativamente alla questione riferita all'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della "manifesta irragionevolezza del
severo regime sanzionatorio previsto dall'art. 3" della legge 11
gennaio 1986, n. 3 (che stabiliva, per chi non indossa il casco, come
prescritto, la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000
nel caso di ciclomotori o da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso di
motoveicoli) rispetto al regime relativo ad altre infrazioni del
codice della strada abrogato ma vigente all'epoca delle infrazioni,
osserva la Corte, che, rispetto alle misure delle sanzioni stabilite
dalla legge, problemi di costituzionalità potrebbero porsi solo in
presenza di una sproporzione così macroscopica da far apparire
arbitraria o manifestamente irragionevole la determinazione delle
sanzioni stesse.
L'ordinanza (reg. ord. n. 438 del 1993) assume a raffronto, con le
indicate sanzioni previste dalle norme impugnate, quelle stabilite
dall'abrogato codice della strada per comportamenti che, si
asserisce, ponevano a repentaglio l'altrui incolumità: come nel caso
dell'art. 102, che, per il superamento di limiti di velocità,
prevedeva la sanzione pecuniaria da lire 25.000 a lire 100.000 e, nei
casi più gravi, da lire 30.000 a lire 250.000, o come nel caso
dell'art. 106, che, in materia di sorpasso, prevedeva sanzioni da
lire 20.000 a lire 50.000 e, nelle ipotesi più gravi, da lire
100.000 a lire 250.000. Così' ancora si pone a raffronto la
sanzione, stabilita dalla legge n. 143 del 1989, per la violazione
dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, da lire 60.000 a
lire 100.000, ridotta a metà per le violazioni nel centro abitato.
Osserva la Corte che la comparazione proposta non fa apparire ictu
oculi sproporzionata la misura della sanzione prevista dalle norme
impugnate che non può perciò considerarsi irragionevole, tanto più
che la sanzione minima, che ben potrebbe essere irrogata da parte di
chi ritenga di scarsa gravità l'infrazione, è prevista in limiti
ragionevolmente modesti e vicini a quelli delle ipotesi assunte a
paragone.
Né può seguirsi l'ordine di idee del giudice a quo circa la
maggiore pericolosità delle altre ipotesi, invocate a raffronto, e
punibili con sanzioni meno elevate, trattandosi di apprezzamenti
compiuti dal legislatore che, se mantenuti nei limiti della
ragionevolezza, come nella specie, non sono censurabili in sede di
sindacato di costituzionalità.
Così, parimenti, non può ritenersi in sé dimostrativa della
irragionevolezza della misura della sanzione amministrativa in
questione, l'avvenuta sua equiparazione, in occasione della
emanazione del nuovo codice della strada, a quella prevista per
l'inosservanza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.
Considerando che, per le ragioni già esposte, il preesistente
divario fra le due ipotesi normative messe a raffronto non appariva
frutto di scelte legislative arbitrarie, la circostanza che il
legislatore, nel disporre il riassetto dell'intera materia, abbia
successivamente operato l'equiparazione di trattamenti sanzionatori,
prima diversificati, sulla base di nuove valutazioni, non implica di
per sé un giudizio di disvalore per il trattamento precedentemente
previsto nelle stesse materie.
5. - Per quel che concerne il riferimento all'art. 32 della
Costituzione (parametro che è invece stato espressamente disatteso
nell'altra ordinanza n. 646 del 1993), che dal Pretore di Salerno
viene invocato sia per suffragare la già illustrata censura di
irragionevolezza, sia per formulare una autonoma censura che, a
differenza della prima circa la misura della sanzione, investe in
radice l'assoggettamento a sanzione dell'infrazione all'obbligo del
casco, la Corte ritiene la questione non fondata, sotto entrambi i
profili.
Non può difatti condividersi la tesi, su cui detti profili si
fondano, per la quale l'ingerenza statale nella sfera del cittadino
sarebbe consentita solo se sia posto in pericolo il diritto alla salute di terzi individui, mentre quando "la collettività nei
confronti della salute dell'individuo vanta un mero interesse"
sarebbe "illegittima ogni imposizione o limitazione" di diritti di
libertà, come quello "di circolazione ed in genere di
estrinsecazione della personalità".
L'assunto, secondo cui l'art. 32 della Costituzione consentirebbe
limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il
diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono
imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di
inosservanza, non può essere condiviso. Specie quando, come nella
materia in esame, si è in presenza di modalità, peraltro neppure
gravose, prescritte per la guida di motoveicoli, appare conforme al
dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche
interesse della collettività, che il legislatore nel suo
apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni
l'inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le
pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e
della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può
difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di
costi sociali sull'intera collettività, non essendo neppure
ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità
dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente
rinunciare all'ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai
presidi predisposti per i soggetti inabili. Le misure dirette ad
attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da
incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, appaiono perciò
dettate da esigenze tali da non far reputare irragionevolmente
limitatrici della "estrinsecazione della personalità" le
prescrizioni imposte dalle norme in questione. D'altronde si deve
osservare che queste non limitano in alcun modo la libertà di
circolazione, intesa nel senso di spostamento da una parte all'altra
del territorio, che è la libertà essenzialmente tutelata dall'art.
16 della Costituzione, anch'esso invocato dal giudice a quo, ma
dettano solo alcune modalità da osservarsi da chi voglia utilizzare
determinati mezzi semoventi. Se dunque la prescrizione è diretta a
prevenire i danni alle persone, il che costituisce in modo
indubitabile interesse della collettività, essa, anche sotto questo
aspetto, deve ritenersi immune dalle censure prospettate.
In proposito non può tralasciarsi di considerare i dati delle
rilevazioni statistiche condotte nel nostro Paese ed all'estero,
indicati anche nella documentazione versata in atti dalla Avvocatura
generale dello Stato, dai quali risulta il notevole abbassamento
della mortalità e delle morbosità invalidanti verificatosi dopo
l'adozione dell'obbligo del casco per i guidatori di motoveicoli.
L'effetto positivo, in termini di costi sociali, è perciò
indubbio, tenuto anche conto che il legislatore, nel suo
apprezzamento, si è mantenuto nell'alveo delle sanzioni
amministrative, di misure cioè qualitativamente più tenui di quelle
penali e che fanno guardare perciò con favore alla scelta
legislativa operata in relazione alle finalità di prevenzione che si
è inteso perseguire.
Quanto alle considerazioni formulate in una delle ordinanze di
rimessione (reg. ord. n. 438 del 1993), circa la maggiore convenienza
dell'uso dei motoveicoli dal punto di vista dell'inquinamento
atmosferico e della "diminuzione della congestione (del traffico) a
cagione del minor spazio occupato", esse investono valutazioni di
merito che rientrano nella discrezionalità del legislatore, cui
spetta di considerare comparativamente i vantaggi e gli svantaggi, in
termini di costi sociali, che determinate scelte comportano e che
possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità solo se
irragionevoli.
Parimenti non può ritenersi influente nel presente giudizio di
costituzionalità il mutamento di indirizzo che il giudice a quo
ricorda essersi verificato in qualche altro paese sul punto
dell'obbligo del casco, trattandosi comunque di scelte opinabili sul
piano dell'opportunità e che, comportando vantaggi e svantaggi, non
possono condizionarsi a vicenda da Stato a Stato.
6. - Anche le censure formulate, nell'ordinanza n. 438 del 1993,
in riferimento "all'art. 3, primo comma, in relazione agli artt. 13,
primo comma, e 16, primo comma della Costituzione", e nell'ordinanza
n. 646 del 1993 "per irragionevolezza", sono palesemente infondate.
Trattasi invero di censure fra loro simili essendo dirette a
denunciare, nella prima ordinanza (n. 438 del 1993), il previsto
assoggettamento dei maggiorenni nei centri urbani a comportamenti
diversi a seconda che siano alla guida di motoveicoli superiori a 50
c.c. (nel qual caso è prescritto l'obbligo del casco) o inferiori a
tale cilindrata, nonostante che, si asserisce, le condizioni di
pericolosità siano le stesse e, nella seconda ordinanza (n. 646 del
1993), l'obbligo previsto per tutti, maggiorenni o minorenni, di
indossare il casco nei centri urbani, per la guida di motoveicoli
superiori ai 50 c.c., nonostante che la diversa età dei soggetti non
avrebbe potuto consentire tale uniformità.
Osserva la Corte che l'aver assoggettato all'obbligo del casco nei
centri abitati il maggiorenne quando il motoveicolo superi i 50 c.c.,
nonostante che le condizioni del traffico siano sempre le stesse di
quando egli sia alla guida di veicoli di potenza inferiore, non
appare irragionevole, stante l'obbiettiva diversità delle due
situazioni che giustifica la differente scelta del legislatore.
Questi deve aver evidentemente considerato, nel proprio
apprezzamento, il maggior grado di pericolosità cui può esporre la
guida di un motoveicolo di potenza maggiore nel traffico urbano,
facendo prevalere questo aspetto sull'altro che riguarda le
condizioni del traffico, ritenute invece preminenti dal giudice a
quo.
Tale valutazione non appare arbitraria e giustifica perciò la
scelta operata di imporre anche al maggiorenne l'obbligo del casco
nei centri abitati, quando sia alla guida di motoveicoli di
cilindrata maggiore.
La circostanza poi che in questo modo il maggiorenne, alla guida
nel centro abitato di un motoveicolo superiore ai 50 c.c., venga
equiparato al minorenne, non pone problemi di costituzionalità,
perché anche qui la scelta del legislatore non è censurabile in
quanto le condizioni di maggiorenne o di minorenne non impongono
necessariamente una diversità di trattamento quando il legislatore
non ravvisi alcuna esigenza di differenziazione nella disciplina in
relazione all'età, come sembrerebbe invece voler sostenere il
giudice a quo, per il quale tali condizioni dovrebbero
automaticamente escludere il maggiorenne da un certo tipo di sanzione
sol perché vi è assoggettato il minorenne.
7. - Quanto infine alla censura - in un certo senso contrastante
con quella per ultimo esaminata - di disparità di trattamento che
sarebbe operata a danno dei soggetti minori di età, obbligati, a
differenza di quelli di maggiore età, ad indossare il casco nei
centri urbani anche se siano alla guida di veicoli di cilindrata
inferiore a 50 c.c., va rilevato che l'obbiettiva diversità di
situazioni legate all'età, mentre non obbliga, come si è detto in
precedenza (n. 6), ad adottare discipline differenziate, quando
l'uniformità non appaia irragionevole, giustifica, per intuitive
considerazioni, il differente trattamento da parte del legislatore,
salvo anche in questa ipotesi - si direbbe simmetrica all'altra - che
la diversità di trattamento a causa dell'età risulti irragionevole.
Ciò che, palesemente, non è dato nella specie di riscontrare,
essendo plausibile che il minore sia circondato di particolari
cautele, del tipo di quella oggetto delle norme impugnate, che, in
funzione preventiva, si esprimono con la comminatoria di una sanzione
amministrativa, data l'esigenza di tenere maggiormente avvertiti
soggetti con più limitata esperienza.
In definitiva, in presenza di determinate situazioni, spetta al
legislatore la scelta di adottare o meno discipline diversificate in
ragione dell'età dei soggetti destinatari delle norme, il che non
pone problemi di costituzionalità se la scelta nell'uno o nell'altro
senso non risulti irragionevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma,
16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con
l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 438 del 1993);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3, della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo
dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli,
ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori
dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della
Costituzione, dal Pretore di Salerno, con la medesima ordinanza;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge n. 3 del 1986, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con
l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 646 del 1993).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte