Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1998 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

26 novembre 1996, 17 dicembre 1996 e 4 febbraio 1997, dal tribunale

di Bologna sull'istanza proposta da Perdomi Gabriele nei confronti

della Nuova Blitz s.a.s. e altra, iscritta al n. 452 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento per la dichiarazione di

fallimento di una società in accomandita semplice e del socio

accomandatario, il tribunale di Bologna, acquisita la prova

dell'avvenuta cancellazione

della società debitrice dal registro delle imprese, il 31 dicembre

1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esige che sia

esaurita la liquidazione di ogni rapporto passivo per la cessazione

dell'impresa societaria ai fini dell'esenzione temporale dal

fallimento;

che, tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di

legittimità, gli accertati presupposti di fatto dovrebbero condurre

alla dichiarazione di fallimento della società;

che, invece, l'articolo 10 della legge fallimentare, nella sua

interpretazione letterale, stabilirebbe che la pronuncia di

fallimento intervenga per tutti i debitori entro l'anno dalla

cessazione dell'attività;

che, al contrario, l'interpretazione censurata comporterebbe la

pratica inapplicabilità della preclusione temporale, con ciò

ponendo in essere un'interpretazione abrogativa della disposizione;

che, al fine di superare questa ingiustificata disparità di

trattamento, s'imporrebbe una pronuncia della Corte costituzionale,

dovendosi escludere che una società diventata inattiva possa

fallire;

che, del resto, la dottrina avrebbe avvertito come le posizioni

dei terzi, in caso di sopravvenienze passive, trovino la loro

garanzia nella responsabilità sussidiaria dei soci e dei

liquidatori, anche se limitata, ai sensi degli artt. 2456 e 2312 del

codice civile;

che la cancellazione dal registro delle imprese allargherebbe la

responsabilità ai liquidatori e sarebbe in contrasto con il

postulato di una società commerciale che, per la mancata estinzione

di tutti i rapporti passivi, non si estinguerebbe mai;

che, nella specie, la questione sarebbe rilevante, poiché la

società debitrice, in seguito alla denuncia di fine attività

presentata presso la Camera di commercio, è già cessata da oltre un

anno rispetto al deposito dell'istanza di fallimento;

che essa sarebbe anche non manifestamente infondata, per lesione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'interpretazione

adottata eliminerebbe, dall'ambito della norma, l'elemento oggettivo

della fallibilità dell'impresa societaria;

che la norma si conformerebbe a Costituzione solo cancellando

siffatta presunzione assoluta, in base alla quale la società

continuerebbe a vivere pur dopo l'espletamento della formalità della

cancellazione dal registro delle imprese richiesta dal codice civile

per fondare una traslazione delle responsabilità da un ente cessato

ad altri soggetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la differenza di trattamento fra

l'impresa individuale e quella collettiva non discenderebbe dalla

norma contenuta nell'art. 10 della legge fallimentare, ma dal diverso

modo in cui è regolata la cessazione dell'impresa;

che solo per le società sarebbe infatti obbligatoria, dopo lo

scioglimento, la fase della liquidazione;

che i soci debbono redigere il bilancio finale di liquidazione

nella ipotesi, considerata fisiologica, che spetti loro una parte

dell'attivo;

che, nel caso, patologico, che i fondi siano insufficienti per il

pagamento dei debiti sociali, e non sia possibile ottenere dai soci

il pagamento delle somme occorrenti, i liquidatori dovrebbero

richiedere il fallimento della società;

che la diversità di trattamento non sarebbe pertanto

ingiustificata, atteso che le due situazioni sarebbero differenti

nella realtà delle cose e nella loro disciplina giuridica;

che non avrebbe fondamento la pretesa lesione del diritto di

difesa, dal momento che sia la società sia i soci potrebbero, nella

debita sede, contestare la richiesta di fallimento.

Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

che, secondo l'interpretazione prevalente, esige la liquidazione di

ogni rapporto passivo per affermare la cessazione dell'impresa

societaria ed esentarla dal fallimento;

che la questione è stata sollevata sulla base di siffatta

interpretazione giurisprudenziale - ritenuta, ormai, diritto vivente

- che offre peraltro ai creditori sociali più ampie garanzie di

tutela rispetto a quelle stabilite per i creditori dell'imprenditore

individuale;

che la lamentata disparità di trattamento del ceto creditorio

non è, di per sé, in contrasto con il principio di uguaglianza,

quando produce, come nella specie, maggior tutela di alcuni senza

pregiudizio per altri;

che nessuna lesione delle facoltà difensionali può fondatamente

assumersi al riguardo, venendo al più in rilievo soltanto

difficoltà di mero fatto, quando la società si sia sciolta da

tempo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte