Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma

secondo, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte) promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1977 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente

tra Foroni Ernesto ed altro e l'Esattoria del Comune di Sona ed altro,

iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Verona ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52,

secondo comma, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.;

che la norma censurata preclude l'opposizione di terzi ex art. 619

c.p.c., quando i mobili esistenti presso l'abitazione del contribuente

moroso, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di

una precedente vendita esattoriale, a carico del medesimo debitore;

che la questione è prospettata alla Corte anche in relazione

all'ipotesi in cui il terzo proprietario sia persona diversa

dall'aggiudicatario della precedente asta esattoriale, "per effetto di

successivi atti traslativi del diritto di proprietà sui beni subastati

durante il periodo di tempo compreso tra l'aggiudicazione e l'atto di

affidamento";

ritenuto altresì che il Presidente del Consiglio ha spiegato

intervento per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale deduce l'infondatezza della questione anche alla stregua della

pregressa giurisprudenza della Corte;

considerato che questo Collegio ha in precedenti pronunzie

(sentenze nn. 4 del 1973 e 13 del 1971) ritenuto l'infondatezza della

questione-riguardo ad altra disposizione di legge (art. 207 del d.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645 "Approvazione del disegno di legge sulle

imposte dirette"), la quale ha tuttavia lo stesso contenuto di quella

ora censurata - anche in riferimento ai parametri invocati nel presente

giudizio;

che la "possibilità teorica" che il terzo proprietario reclamante

sia ignaro della morosità tributaria dell'affidatario dei propri beni

mobili e della circostanza che gli stessi siano stati oggetto di una

precedente vendita esattoriale è prospettata dal giudice a quo senza

alcun riferimento al caso di specie e nulla toglie, comunque, alle

considerazioni svolte nelle richiamate pronunzie della Corte, secondo

le quali la disposizione in esame è pienamente giustificata

dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione

delle imposte: nessun rilievo può, in questa prospettiva della

giurisprudenza infatti attribuirsi ai rapporti intercorrenti tra il

debitore e qualsiasi terzo, fatto apparire proprietario dei beni posti

a disposizione dello stesso debitore, nella sua abitazione;

che la Corte non ravvisa pertanto nella presente questione nuovi

profili che possano indurla a scostarsi dalle decisioni in precedenza

adottate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte