Sentenza n. 181/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 209Legge fallimentare
- art. 1legge 95/1979
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209 comma 2,
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) promosso con
ordinanza emessa l'11 febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Genghini Gaucci Mario e S.p.A. Banco
di Roma ed altri iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Genghini Gaucci Mario nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il giudice relatore
Virgilio Andrioli;
Uditi gli avv.ti Enrico Esposito e Raffaele Latagliata per
Genghini Gaucci Mario e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa l'11 febbraio 1986 (notificata il 17 e
comunicata il 24 del successivo mese di aprile; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 38, 1ª serie speciale del primo agosto 1986 e
iscritta al n. 371 R.O. 1986) nel giudizio tra Genghini Gaucci Mario
e Banco di Roma s.p.a., Genghini s.p.a., Ircesi s.p.a., Residence
Villa Pamphili s.p.a., Impresa Mario Genghini s.p.a. in
amministrazione straordinaria in persona del commissario Floriano
D'Alessandro, e l'avv. Filippo Pegorari quale curatore speciale del
Banco Roma s.p.a., il Tribunale di Roma, sez. fall., ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio
sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, co. 2, r.d. 16 marzo
1942, n. 267, applicabile alla amministrazione straordinaria in
virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979, n.
95, a) nella parte in cui, nel far richiamo all'art. 100 r.d. 16
marzo 1942, n. 267, non prevede la legittimazione del debitore
all'impugnazione dei crediti ammessi per contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost., b) nella parte in cui prevede che le impugnazioni a norma
dell'art. 100 su menzionato debbono essere proposte nel termine di
quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti
ammessi o respinti per contrasto con l'art. 24 Cost.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di
Genghini Mario giusta procura con firma autenticata il 17 marzo 1986
per notar Angelo Bianchi (Cantone Ticino - Svizzera) gli avv.ti
Enrico Esposito, Angelo Raffaele Latagliata, Massimo Severo Giannini,
che con atto depositato il 3 giugno 1986 hanno argomentato e concluso
per la fondatezza delle proposte questioni. Per il Presidente del
Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale
dello Stato con atto depositato il 10 agosto 1986, con il quale ha
argomentato e concluso per l'inammissibilità della questione sub b)
e per l'inammissibilità o la infondatezza della questione sub a).
2.2. - Nella pubblica udienza del 5 maggio 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno parlato la difesa
della parte costituita e l'Avv. Stato Franco Favara. Considerato in diritto
3.1. - La questione di legittimità costituzionale, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 209 co. 2 ("Le impugnazioni, a
norma dell'articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell'articolo 100,
sono proposte nei quindici giorni dal deposito con ricorso al
presidente del tribunale, osservate le disposizioni del comma 2
dell'articolo 93") r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
applicabile all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 comma 5 d.l. 30
gennaio 1979, n. 26 (sostituito in virtù della legge 3 aprile 1979,
n. 95 di conversione), per il quale la procedura di A.S. è
disciplinata, in quanto non diversamente stabilito dal d.l., dagli
artt. 195 e seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare, nella
parte in cui non prevede la legittimazione delle imprese in
amministrazione straordinaria all'impugnazione dei crediti ammessi,
è ammissibile. Invero le ragioni prospettate dalla parte nel
giudizio de quo possono pur reputarsi in ipotesi infondate nel
merito, ma ciò non equivale a dirle non proposte per inferirne
l'irrilevanza della questione d'incostituzionalità coinvolgente
l'ammissibilità della opposizione, con la quale si è sostenuta la
fondatezza nel merito della prospettata questione.
Disatteso il dubbio sulla rilevanza affacciato dall'Avvocatura
erariale, la questione è da giudicarsi infondata perché all'impresa
in amministrazione straordinaria va attribuito il mezzo di tutela
dell'intervento nella adunanza di verificazione dello stato passivo
assicurato dall'art. 96 l. fall. al debitore fallito, che la Corte
con sent. n. 222 del 1984 ha giudicato conforme ai dettami della
Carta costituzionale. Pertanto è d'uopo che il commissario, in
ossequio all'art. 209 l. fall., formi, con l'intervento
dell'imprenditore individuale o degli amministratori della società o
della persona giuridica in A.S., l'elenco dei creditori ammessi o
respinti (e delle domande di cui all'art. 207 comma 2) e lo depositi
nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
principale dandone notizia con raccomandate con avviso di ricevimento
a coloro le cui pretese non sono stata in tutto o in parte ammesse.
3.2. - Giudicata fondata la questione di costituzionalità
dell'art. 100 non già per aver negato la legittimazione dell'impresa
in A.S. ad impugnare lo stato passivo compilato dal Commissario
sibbene per non aver riconosciuto alla impresa debitrice l'intervento
nella formazione di detto stato passivo diviene inammissibile la
questione di costituzionalità della ripetuta disposizione nella
parte in cui fissa l'inizio del termine di quindici giorni per
sperimentare l'impugnazione nel deposito dello stato passivo in
cancelleria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d.
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile
1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26
(Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che
l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o
della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria
siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione
dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 100 dello stesso r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in
cui prevede che il termine per l'impugnazione dello stato passivo
prende a decorrere dal deposito dello stesso nella cancelleria del
tribunale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte