Sentenza n. 181/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 56/1987
- art. 21legge 56/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo
comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione
del mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo
1988 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra
D'Angella Luigia e Maglificio Mia, iscritta al n. 377 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio vertente sulla legittimità del licenziamento
di un apprendista da parte di una ditta che, non computando gli
apprendisti nella forza lavoro, all'epoca impiegata, non avrebbe
raggiunto il requisito dimensionale minimo (15 dipendenti) per
l'applicabilità della invocata normativa sui licenziamenti
individuali, l'adìto Pretore di Milano, con ordinanza del 19 marzo
1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo comma, della legge
28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro), nella "parte in cui prevede che i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato non rientrino nel computo dei limiti
numerici previsti ex lege per l'applicazione di particolari normative
ed istituti, senza escludere dalla deroga i limiti numerici che, ex
art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604 ed ex art. 35 legge 20
maggio 1970, n. 300 condizionano l'applicabilità delle disposizioni
limitative dei licenziamenti individuali e di tutela dei lavoratori,
licenziati in violazione di detta disciplina".
Il giudice a quo muove dal presupposto per cui le "particolari
normative ed istituti" cui fa riferimento la disposizione impugnata
ricomprendono la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali,
giacché tale è stata l'interpretazione di gran lunga prevalente
rispetto all'analoga norma dettata per i contratti di formazione e
lavoro dall'art. 3, decimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726.
Della suddetta disposizione il Pretore contesta peraltro la
razionalità, osservando che la differenziazione nella disciplina dei
licenziamenti in tanto è stata ritenuta giustificata dalla Corte
(sentenze nn. 81 del 1969 e 55 del 1974), in quanto la componente
numerica dei dipendenti è indice della distinzione tra imprese di
maggiori o minori dimensioni e perciò della loro dimensione socio-economica, e ciò ha riflessi sul modo di essere ed operare del
lavoro organizzato.
Con la norma impugnata, viceversa, si introduce un limite ulteriore,
non dimensionale, che consente a taluni datori di lavoro, che abbiano
alle proprie dipendenze lo stesso numero di lavoratori (superiore a
15 e/o a 35 lavoratori) di sottrarsi, a differenza di altri, alla
disciplina dei licenziamenti di cui alla legge n. 604 del 1966 e allo
Statuto dei lavoratori, sol perché a comporre tale numero
intervengono lavoratori assunti con contratto di apprendistato: il
che sarebbe tanto più grave in quanto, essendo possibile assumere
apprendisti in numero pari al 100% dei lavoratori occupati (art. 1
della legge n. 424 del 1968), si consente in tal modo il raddoppio
del numero complessivo dei dipendenti rispetto a quello in generale
stabilito per la recedibilità ad nutum.
Tale discriminazione, d'altra parte - osserva il Pretore - si
trasferisce direttamente sui prestatori di lavoro, ripercuotendosi
negativamente sulla stabilità del posto di lavoro e sulla tutela
legale ad essi apprestata. Né essa sarebbe giustificabile sotto il
profilo qualitativo, data l'assimilabilità dell'apprendistato
all'ordinario rapporto di lavoro comunemente affermata dalla
giurisprudenza, anche costituzionale (sentenze nn. 14 del 1970 e 169
del 1973).
Il giudice remittente nega, infine, che la disposizione impugnata
possa trovare giustificazione nell'intento del legislatore di
favorire l'occupazione, soprattutto giovanile: e ciò sia per la
diversa struttura del rapporto di apprendistato rispetto alle nuove
figure - quali i contratti di formazione e lavoro - introdotta dalla
legislazione più recente; sia perché l'agevolazione così prevista
- aggiuntiva rispetto ad altre che già orientano la scelta dei
lavoratori da assumere - incide direttamente e negativamente sui
rapporti in corso e sui diritti dei lavoratori già occupati, con
effetti di oggettiva compressione ed insicurezza dell'occupazione che
contraddicono quelli promozionali asseritamente perseguiti.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
A suo avviso, l'individuazione della dimensione rilevante
dell'impresa ai fini della disciplina limitativa dei licenziamenti ed
il tenere o meno conto a tali fini degli eventuali apprendisti è
espressione di una scelta discrezionale del legislatore. Tale scelta
- finalizzata ad incentivare la formazione professionale dei giovani
- non potrebbe nella specie definirsi irragionevole a cagione della
ritenuta assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario
rapporto di lavoro subordinato ai fini del riconoscimento di forme di
protezione del lavoratore imposte da norme costituzionali (sentenze
nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988): e ciò in quanto il
carattere "speciale" di tale rapporto comporta specificità e
limitazioni dell'apporto lavorativo dell'apprendista (strumentalità
dell'opera all'addestramento, computo nell'orario del tempo a ciò
dedicato, "costo del lavoro" ecc.) che non sarebbero prive di
incidenza sulla struttura organizzativa ed operativa dell'impresa.
Di conseguenza, sarebbe diversa la situazione dell'imprenditore a
seconda che occupi apprendisti, o meno.
Del resto, osserva l'interveniente, una diversificata
considerazione degli apprendisti già si rinviene nella normativa sui
limiti dimensionali dell'impresa artigiana, ed una norma analoga a
quella impugnata è dettata in tema di contratto di formazione e
lavoro, funzionalmente analogo a quello di apprendistato. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Milano
dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, il quale dispone che "i lavoratori assunti con contratto
di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione
di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore
artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985,
n. 443".
Tra tali "particolari normative ed istituti", il giudice a quo
considera, in particolare, quelle di cui agli artt. 11 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto
dei diritti dei lavoratori), che - in quanto correlati,
rispettivamente, all'art. 8 della prima ed all'art. 18 della seconda
legge - condizionano l'applicabilità della disciplina limitativa dei
licenziamenti ivi prevista all'essere il lavoratore inserito in
aziende con più di trentacinque, od unità produttive con più di
quindici dipendenti: sicché al di sotto di tali limiti numerici vige
il regime del recesso ad nutum di cui all'art. 2118 del codice
civile.
Alle deroghe così stabilite alla tutela contro i licenziamenti
ingiustificati - osserva il giudice a quo - la disposizione impugnata
ne aggiunge una ulteriore, non più fondata sulla dimensione
socio-economica delle aziende (od unità produttive), bensì
sull'inserimento in esse di lavoratori assunti con contratto di
apprendistato, non computati nel calcolo sul superamento o meno dei
predetti limiti numerici. Ciò, a suo avviso, dà luogo ad una
duplice discriminazione: innanzitutto, tra datori di lavoro che
occupino un pari numero di dipendenti, superiore ai limiti indicati,
che fruiscono o no della più favorevole disciplina sul recesso a
seconda che impieghino, o meno, degli apprendisti; in secondo luogo,
tra lavoratori, che, pur se inseriti in aziende od unità produttive
di pari dimensioni, godono o no delle garanzie di stabilità del
posto di lavoro a seconda che tra di essi vi siano o meno
apprendisti.
Tali discriminazioni, secondo il Pretore di Milano, non sono
giustificabili né con la specialità del rapporto di apprendistato,
né con le ragioni poste a base dei diversi regimi fondati sul
criterio del numero dei dipendenti, né - infine - con le esigenze di
sostegno dell'occupazione giovanile.
2. - Contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura, deve
innanzitutto convenirsi col giudice a quo nel rilievo che la
disciplina derogatoria impugnata non può giustificarsi in base al
carattere "speciale" del rapporto di apprendistato.
Analizzando, nella sentenza n. 14 del 1970, la struttura di tale
istituto, quale disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
questa Corte ha invero rilevato che "l'apprendistato è definito
"rapporto di lavoro" sia pure speciale, che intercorre tra
l'apprendista e l'imprenditore che "ne utilizza l'opera" (art. 2
della legge) inserendolo, quindi, nel ciclo produttivo. Da parte
dell'apprendista, sussiste l'obbligo di collaborazione mediante
"prestazione d'opera" nonché subordinazione, nel rispetto
dell'orario di lavoro (artt. 10 e 12). L'assunzione degli
apprendisti, che deve avvenire tramite l'ufficio di collocamento
(art. 3), comporta, da parte del datore di lavoro, l'obbligo della
retribuzione, ossia del corrispettivo, della collaborazione, anche
durante l'annuale periodo di ferie (art. 11, lett. c ed e), nonché
l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale,
compresi gli assegni familiari (artt. 15 e 21 modificati dalla legge
8 luglio 1956, n. 706)".
"La specialità del rapporto - precisa poi la sentenza - è data
dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere dall'imprenditore
utilizzato anche per impartire o fare impartire all'apprendista
l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato
(art. 2). È questa una causa del contratto che non si sovrappone
all'altra riguardante la prestazione di lavoro, tanto da assorbirla.
Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi che,
componendosi, non perdono la loro individualità".
Tali concetti sono stati dalla Corte esplicitamente ribaditi, nei
medesimi termini, nella sentenza n. 169 del 1973: sia per quanto
concerne il rilievo per cui la causa specializzante, afferente
all'apprendimento, non assorbe quella ordinaria, sicché il rapporto
consiste pur sempre, essenzialmente, nello scambio tra attività
lavorativa subordinata inserita nel ciclo produttivo e retribuzione;
sia, e conseguentemente, per quanto attiene all'assimilabilità di
esso all'ordinario rapporto di lavoro. È su tali basi che la Corte,
espungendo dal sistema le norme che la escludevano, ha statuito
l'integrale applicabilità agli apprendisti della normativa di cui
alla legge n. 604 del 1966, ivi compresi il diritto all'indennità di
anzianità (sentenza n. 14 del 1970) e, soprattutto, la tutela contro
i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo (sentenza
n. 169 del 1973); ed è sulle medesime basi che, più di recente, ha
ritenuto l'integrale applicabilità alle apprendiste della normativa
di tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge n. 1204 del 1971
(sentenza n. 276 del 1988).
La specialità del rapporto di tirocinio non giustifica, dunque,
una diminuita tutela degli apprendisti rispetto a quella apprestata
per i lavoratori ordinari.
Ciò vale soprattutto per gli istituti che attengono alla tutela
della condizione del prestatore di lavoro come tale, al rispetto
della sua dignità e alla formazione della sua personalità e della
sua professionalità. E mette anzi conto di ricordare, al riguardo,
che proprio l'esigenza di compiuta realizzazione della formazione
professionale ha indotto la Corte a negare legittimità alla
normativa che consentiva all'imprenditore di "troncare ad libitum e
senza un giustificato motivo" il rapporto, con ciò "interrompendo
l'insegnamento o l'addestramento e impedendo arbitrariamente il
realizzarsi del fine cui è indirizzato" (sentenza n. 169 cit.).
3. - Se, dunque, la norma impugnata fosse considerata sotto il
profilo del diniego di tutela dai licenziamenti illegittimi che, in
ragione del loro mancato computo nei suindicati limiti numerici, essa
comporta per gli stessi apprendisti, essa dovrebbe ritenersi
logicamente incompatibile con la necessità di tale tutela, affermata
da questa Corte per ragioni attinenti sia all'assimilazione di tale
rapporto di lavoro a quello ordinario, sia alla sua specifica
funzione di formazione professionale. Né ad un diverso avviso
potrebbero indurre le considerazioni svolte dall'Avvocatura circa la
riduzione dell'attività lavorativa che consegue alle necessità
dell'apprendimento (artt. 10 e 11 della legge n. 25 del 1955). La
minore produttività dell'apprendista è infatti compensata dalla
riduzione degli oneri per retribuzione e contributi assicurativi
gravanti sul datore di lavoro (artt. 13, 22 e 32 legge cit.), sicché
essa non è idonea a giustificare una condizione di privilegio di
costui rispetto agli imprenditori che non impiegano apprendisti in
termini di libertà di recesso.
4. - È noto, d'altra parte, che il criterio discretivo adottato
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini del computo
dei limiti numerici in esame è incentrato sulla reale struttura
dell'organigramma aziendale disegnato dall'imprenditore, sì da
includervi le posizioni di lavoro normalmente necessarie
all'andamento dell'apparato produttivo; e che, di conseguenza, prima
dell'entrata in vigore della disposizione impugnata si riteneva che
gli apprendisti dovessero essere computati, in quanto normalmente
inseriti nel ciclo produttivo dell'azienda (cfr. sentenza n. 14 del
1970 cit., nonché Cass., sez. lav., 9 settembre 1982, n. 4864).
È perciò esatto, sotto questo profilo, il rilievo del giudice a
quo secondo cui con la norma impugnata è stato introdotto, ai fini
dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti -
nonché del godimento dei diritti sindacali di cui al titolo III
dello Statuto dei lavoratori - un limite ulteriore e diverso rispetto
a quelli posti con gli artt. 11 della legge n. 604 del 1966 e 35
della legge n. 300 del 1970.
Come questa Corte ha avuto modo di osservare occupandosi di queste
ultime disposizioni (cfr., in particolare, le sentenze nn. 81 del
1969, 55 del 1974 nonché per tutte, riassuntivamente, la sentenza n.
2 del 1986), i limiti ivi previsti sono di tipo dimensionale,
attengono cioè alla dimensione socio-economica dell'azienda od
unità produttiva, che assume rilevanza in quanto "la componente
numerica ha riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di
lavoro organizzato".
Nel ritenere non irragionevoli le differenziazioni così
introdotte, la Corte ha riconosciuto rilievo a vari elementi, quali
"il criterio della fiduciarietà del rapporto di lavoro",
l'"opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di
modeste dimensioni", "l'esigenza di salvaguardare la funzionalità
delle unità produttive... con un minor numero di dipendenti nelle
quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente
licenziato avrebbe potuto determinare il verificarsi di una tensione
nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro" (sentenza n. 2 del 1986
cit.).
Ora, l'ulteriore criterio discretivo introdotto con la
disposizione impugnata non è più incentrato sulla dimensione
dell'azienda (od unità produttiva), valutata alla stregua del numero
complessivo di dipendenti in essa normalmente occupati, bensì
fondato su di una distinzione, nell'ambito di questi, tra lavoratori
ordinari ed apprendisti, con esclusione dal computo di questi ultimi
e conseguente alterazione o meno - a seconda dei casi - degli effetti
dell'applicazione delle disposizioni precedenti. La variabile così
introdotta - presenza o meno di apprendisti, e numero di essi - ha
rispetto a tali previsioni effetti distorsivi. Basti considerare, al
riguardo, che essendo consentita l'assunzione di un numero di
apprendisti pari a quello complessivo delle maestranze specializzate
e qualificate in servizio nell'azienda, (art. 1 della legge 2 aprile
1968, n. 424) ove queste siano numerose può ben darsi che sia
superato in misura considerevole il tetto dei 35 dipendenti fissato
dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966 per l'esonero dalla
disciplina limitativa dei licenziamenti. Le già ricordate ragioni
(modesta capacità economica dell'azienda, elemento fiduciario,
tensioni microambientali) che sorreggono il giudizio di non
irragionevolezza delle norme fondate sul puro dato dimensionale non
possono perciò essere automaticamente trasposte rispetto alla
disposizione in esame, ed anzi dovrebbero, in tal caso, essere
oggetto di attenta riconsiderazione.
5. - La Corte non ignora, né può certo sottovalutare, che la
disposizione impugnata - a parte le differenziazioni che introduce
tra titolari di aziende di pari dimensione - incide su fondamentali
strumenti di tutela dei lavoratori (apprendisti e non) che,
concernendo la garanzia di stabilità del posto di lavoro (contro
licenziamenti ingiustificati) ed il godimento dei diritti sindacali,
costituiscono la traduzione legislativa di specifici precetti
costituzionali (artt. 4, 35, 39).
Occorre tuttavia considerare che essa si colloca in una fase nella
quale sempre più acuto ed allarmante si è manifestato il fenomeno
della disoccupazione, ed in special modo di quella giovanile. A
questa vera e propria piaga sociale il legislatore cerca da tempo di
porre rimedio, fin dalla legge sull'occupazione giovanile (n. 285 del
1977) con cui fu sperimentato il contratto di formazione e poi via
via mediante l'escogitazione di nuovi istituti, quali il contratto a
termine con finalità formative (art. 8 decreto-legge n. 17 del 1983,
convertito nella legge n. 79 del 1983) ed il contratto di formazione
e lavoro (art. 3 decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella
legge n. 863 del 1984). Per invogliare le imprese ad assumere mano
d'opera giovanile, il legislatore è ricorso ad incentivi di vario
genere, di carattere sia finanziario che normativo: e tra questi
ultimi spiccano, oltre alla temporaneità dei contratti, la
generalizzazione della possibilità di chiamata nominativa e,
appunto, l'esclusione degli assunti dal computo dei limiti numerici
al di sotto dei quali non opera la normativa di tutela sui
licenziamenti ed i diritti sindacali.
Con l'art. 21 della legge n. 56 del 1987, tali deroghe alla
normativa generale sono state estese all'apprendistato in aggiunta
alla già prevista possibilità di assunzione diretta per le imprese
artigiane; e tra l'altro è stata concessa anche la possibilità di
assumere fino a tre apprendisti per le aziende sprovviste di
lavoratori specializzati o qualificati.
Con tali misure, il legislatore ha inteso dare nuovo impulso
all'apprendistato ed incrementare per questa via l'occupazione
giovanile, soprattutto nel settore artigiano ove esso ha maggiore
ambito di applicazione. Si è così avuta un'ulteriore estensione
dell'area della recedibilità incontrollata e dell'esclusione dei
diritti sindacali che - insieme alla chiamata nominativa -
corrispondeva a diffuse istanze del mondo imprenditoriale ed era
stata alla base della consistente diffusione del contratto di
formazione e lavoro.
A proposito di tale ultimo contratto, questa Corte ha già avuto
modo di rilevare che in esso la finalità di costituire rapporti di
lavoro subordinato per i giovani è nettamente prevalente su quella
formativa (sentenza n. 190 del 1987, par. 11): ed a tale
caratterizzazione si ricollega la diffusa opinione secondo cui tale
contratto è stato in buona misura utilizzato come equipollente del
rapporto ordinario, con ciò consentendo alle imprese di sopperire
con esso al normale ricambio e di rientrare al di sotto dei citati
limiti numerici pur mantenendo intatta od aumentando la forza lavoro
complessiva. Non a caso, la materia è attualmente oggetto di
riconsiderazione in sede parlamentare (cfr. disegno di legge n. 3120
Atti Camera, già approvato dal Senato il 3 agosto 1988) secondo una
logica di più attento equilibrio tra istanze di flessibilità e
salvaguardia delle garanzie per i lavoratori.
Rispetto all'apprendistato, l'esigenza di evitare utilizzazioni
distorte e garantire corretti equilibri tra i contrapposti interessi
ha più spiccato rilievo: sia per la maggior durata di tale
contratto, che può arrivare fino a cinque anni (art. 21, secondo
comma, legge n. 56 del 1987) e perciò consentire una più prolungata
deroga al regime generale in tema di garanzie per i licenziamenti ed
i diritti sindacali; sia per le specifiche esigenze di evitare
arbitrarie interruzioni dei processi di apprendimento in corso
(sentenza n. 169 del 1973) e di tutelare adeguatamente la fase della
formazione, anche negli aspetti concernenti la personalità del
giovane e la sua dignità di lavoratore.
Le sovraespresse considerazioni conducono a non ritenere
arbitraria la scelta discrezionalmente operata dal legislatore con la
norma in discussione di incentivare l'apprendistato attraverso una
restrizione dei comuni strumenti di garanzia per i lavoratori. Nel
bilanciamento degli interessi, è ragionevole che, in presenza di una
grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile e nella difficoltà
di reperire in tempi rapidi mezzi d'intervento diversi, si sia
operato un sacrificio di meccanismi di tutela pur così rilevanti.
La Corte deve tuttavia ricordare che - già a proposito delle
restrizioni e discriminazioni fondate sulla dimensione dell'azienda
od unità produttiva (artt. 11 legge n. 604 e 35 legge n. 300 già
citate) - non mancò di rilevare che "l'assetto realizzato risulta
giustificato essendo ancora attuale la crisi economica che colpisce
le imprese ed il paese e non essendo ancora sopite le tensioni del
mondo del lavoro e non essendo ancora risolti i nemerosi problemi": e
che "Resta auspicabile che il legislatore, per le suddette imprese -
cioè per quelle per le quali opera il recesso ad nutum -
nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai
principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro
introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato
motivo a base del licenziamento dal datore di lavoro intimato"
(sentenza n. 2 del 1986, par. 8).
L'esigenza di non obliterare la correlazione tra la
straordinarietà della situazione di fatto (massiccia disoccupazione
giovanile) e la deroga a fondamentali strumenti di garanzia per i
lavoratori vale a maggior ragione rispetto alla norma in discussione,
che costituisce ampliamento di una deroga già esistente al generale
principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale.
Perciò il riconoscimento del carattere necessitato ed urgente di
tale intervento in vista della tutela del diritto al lavoro dei
giovani, da un lato non può giustificare inerzie nella ricerca di
altri strumenti che non incidano su tali valori, dall'altro non
preclude una riconsiderazione della questione ove il sacrificio di
questi si protragga troppo a lungo, pur in presenza di significative
modificazioni della situazione considerata.
In questi limiti, la questione sollevata dal Pretore di Milano
deve essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21, settimo comma, della legge 22 febbraio 1987, n. 56
(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Milano con
ordinanza del 19 marzo 1988 (r.o. n. 377/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte