Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo

comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 75, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto), promossi con tre ordinanze emesse il 7 luglio

1988 dal Tribunale di Grosseto, iscritte ai nn. 741, 742 e 743 del

registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto la

dichiarazione tardiva di un credito per pena pecuniaria vantato

dall'ufficio IVA di Grosseto, il Tribunale di quella città ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge n. 825 del 1971 e

dell'art. 75 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il giudice a quo dubita innanzitutto, in riferimento all'art. 76

Cost., della sufficienza dei criteri direttivi in materia di

sanzioni, contenuti nell'art. 10 della legge delega per la riforma

tributaria. In particolare il giudice remittente assume che il

riferimento in quella disposizione alla commisurazione delle sanzioni

con riguardo all'entità soggettiva delle violazioni pone "in risalto

il fondamento personale della responsabilità per illecito

tributario", mentre l'espressione "perfezionamento del sistema delle

sanzioni amministrative" definisce il carattere amministrativo del

nuovo sistema di sanzioni pecuniarie per violazione di leggi

finanziarie. Ma la mancanza di precise direttive ha fatto sì che

detti principi non trovassero attuazione nella legislazione delegata.

La prospettata carenza di direttive è posta alla base anche della

seconda censura prospettata.

Il giudice a quo impugna l'art. 75 del d.P.R. n. 633 del 1972 che

rinvia, "per quanto non è diversamente disposto dal presente

decreto", in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,

tra le altre norme, a quelle contenute nella legge del 1929 n. 4.

Tale disposizione violerebbe gli artt. 24 e 76 Cost., nella parte

in cui, regolando il coordinamento delle nuove norme del sistema

delle sanzioni amministrative con la legislazione fallimentare,

impedisce al curatore di difendere il patrimonio di cui è

amministratore e consente agli uffici dell'IVA di irrogare una

sanzione di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega.

Il Tribunale afferma che la legge di delega della riforma

tributaria, optando per la natura amministrativa della pena

pecuniaria, implicitamente abilita gli organi dell'amministrazione

finanziaria ad irrogare sanzioni di carattere amministrativo. Il

richiamo alla legge n. 4 del 1929, contenuto nell'art. 75, d.P.R. n.

633 del 1972, consentirebbe per contro, secondo l'interpretazione

giurisprudenziale che identifica il momento genetico

dell'obbligazione civile per pena pecuniaria con la violazione della

norma, l'applicazione, da parte degli organi dell'amministrazione

finanziaria, di una sanzione che non trova fondamento nella legge di

delega e che inoltre attiene alla responsabilità patrimoniale,

mentre il legislatore delegante ha inteso riferirsi alla

responsabilità personale. Inoltre il curatore fallimentare è

soltanto amministratore del patrimonio del fallito ed in tale veste

egli è legittimato a stare in giudizio, in sostituzione del fallito,

ma senza rappresentarlo, per le controversie relative a rapporti di

diritto patrimoniale, mentre la legittimazione alla difesa nei

rapporti di natura sanzionatoria presuppone la rappresentanza

processuale del fallito che il curatore per legge non possiede.

2. - Il Tribunale di Grosseto ha sollevato la medesima questione

anche con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 7

luglio 1988 (R.O. nn. 742 e 743 del 1990).

3. - È intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla censura concernente l'art. 10, secondo comma, n. 11

della legge delega n. 825 del 1971, l'Avvocatura rileva che la Corte

si è già pronunciata con la sentenza n. 128 del 1986 nel senso

della non fondatezza.

In ordine alla questione relativa all'art. 75 del d.P.R. n. 633

del 1972 l'Avvocatura osserva che l'amministrazione fallimentare è

pienamente legittimata ad adire il giudice tributario per resistere

alle pretese creditorie, anche per penalità fatte valere dagli

uffici. Sia la normativa sull'IVA (art. 74- bis del d.P.R. n. 633 del

1972), sia quella relativa alle imposte sui redditi (art. 10, quarto

comma, d.P.R. n. 600 del 1973), assegnano al curatore compiti,

obblighi strumentali ed, ovviamente, anche legittimazioni, che

riguardano e i rapporti tributari sorti in capo all'amministrazione

fallimentare (dopo il fallimento) e i rapporti tributari sorti in

capo all'imprenditore poi fallito. Considerato in diritto

1. - Con tre ordinanze di identico contenuto il Tribunale di

Grosseto solleva le medesime questioni di legittimità

costituzionale. I relativi giudizi vanno quindi riuniti per la comune

trattazione.

2. - La prima questione concerne l'art. 10, secondo comma, n. 11

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che violerebbe l'art. 76 della

Costituzione perché, nel conferire delega legislativa al Governo per

il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative in

materia tributaria, ometterebbe di definire i relativi principi e

criteri direttivi.

La questione è già stata esaminata da questa Corte e più volte

dichiarata infondata e manifestamente infondata (ord. n. 416 del

1989; sent. n. 83 del 1989; ord. n. 45 del 1988; sentt. n. 111 e 128

del 1986). Non si ravvisano motivi per discostarsi da tali decisioni.

Il legislatore ha infatti conferito al Governo una delega che

trova, quanto al suo contenuto, adeguata definizione in base a due

diversi nuclei di ragioni. Anzitutto, le norme delegate previste

dalla disposizione impugnata devono essere dirette ad adeguare il

sistema sanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge

stessa (art. 10, primo comma). I principi e i criteri direttivi,

prescritti per la riforma nel suo complesso, costituiscono quindi un

preciso quadro di riferimento all'interno del quale deve

coerentemente collocarsi la nuova disciplina delle sanzioni.

In secondo luogo, le scelte affidate al Governo non sono certo

rimesse alla piena discrezionalità dello stesso, restando vincolate

- come espressamente dispone l'art. 10, secondo comma, n. 11 - per un

verso all'obiettivo del "perfezionamento" del sistema punitivo, per

l'altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla

"effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni". Né

mancano nello stesso articolo ulteriori indicazioni, in ordine a

specifici aspetti oggettivi e soggettivi della disciplina delegata.

In conformità a quanto più volte già statuito, va dunque

dichiarata la manifesta infondatezza della prospettata questione.

3. - Il Tribunale di Grosseto ha impugnato altresì l'art. 75 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, emanato dal Governo nell'esercizio

della delega conferitagli con la menzionata legge n. 825 del 1971.

La norma violerebbe gli artt. 24 e 76 della Costituzione laddove,

regolando il coordinamento delle nuove norme con la legislazione

fallimentare, impedirebbe al curatore di difendere il patrimonio di

cui è amministratore e consentirebbe agli uffici dell'I.V.A. di

irrogare una sanzione di natura diversa da quella prevista dalla

legge di delega.

Dette conseguenze deriverebbero dal rinvio, contenuto nell'art. 75

impugnato, alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, "per quanto non è

diversamente disposto dal presente decreto", e dalla relativa

giurisprudenza, consolidatasi nell'affermare la natura civilistica

dell'obbligazione che nasce dalla irrogazione di una pena pecuniaria

e, quindi, l'ammissibilità al passivo fallimentare del credito

derivante dall'illecito tributario anteriore al fallimento, anche nel

caso di irrogazione successiva della sanzione.

Le censure mosse con riguardo alla ritenuta violazione del diritto

di difesa sono chiaramente infondate. In termini generali, non è

controverso che il compito principale del curatore sta

nell'amministrazione del patrimonio fallimentare e che tale

amministrazione ha per oggetto anzitutto la conservazione dei beni e

dei diritti facenti parte del complesso patrimoniale. Proprio per

questo l'art. 43 della legge fallimentare prescrive che nelle

controversie relative a rapporti patrimoniali, compresi nel

fallimento, sta in giudizio il curatore. E non va certo sottovalutato

che mentre normalmente il curatore, per poter stare in giudizio, deve

ottenere l'autorizzazione scritta del giudice, espressa eccezione

viene fatta dall'art. 31 della legge fallimentare con riguardo al

caso, ricorrente nella specie, della tardiva denunzia di crediti.

La legislazione tributaria, d'altra parte, non introduce sul punto

regole diverse. Né si vede come se ne possano desumere dal carattere

"personale" che la legge delegante - secondo il giudice a quo -

avrebbe inteso dare alla responsabilità tributaria, ma che comunque

il legislatore delegato - sempre secondo il giudice a quo - non

avrebbe poi conferito, tant'è che l'art. 75 viene impugnato anche

per ritenuta non conformità alla delega.

In altri termini, ben avrebbe potuto il curatore fallimentare

proporre ricorso davanti al giudice tributario avverso gli avvisi di

irrogazione delle penalità, ove avesse ritenuto di poter utilmente

coltivare le impugnazioni, così come nulla poteva impedirgli - né

di fatto gli ha impedito - di opporsi all'ammissione del credito

tributario al passivo del fallimento, anche se poi non ha inteso

costituirsi in giudizio ed è stato conseguentemente dichiarato

contumace.

A ben vedere, il Tribunale di Grosseto valorizza al di là del

dovuto due elementi presenti nell'art. 10, secondo comma, n. 11 della

legge di delega: il richiamo al perfezionamento delle sanzioni

amministrative e quello relativo alla commisurazione delle stesse

alla entità anche soggettiva delle violazioni. Si tratta di due

elementi importanti, centrali nella definizione della delega, i quali

però non sono tali da imporre nella specie la previsione di una

responsabilità di carattere strettamente personale e neppure la

costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per

le sanzioni amministrative dalla successiva legge 24 novembre 1981,

n. 689.

La norma di chiusura con cui l'art. 75 del d.P.R. n. 633 del 1972

rinvia, per quanto non diversamente disposto, alla legge 7 gennaio

1929, n. 4, non merita dunque censure.

Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 76 della

Costituzione vanno pertanto dichiarate infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria);

b) non fondate, in riferimento agli artt. 24 e 76 della

Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto), questioni sollevate dal Tribunale

di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte