Sentenza n. 181/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 547/1987
usata come parametro
citata
- art. 4legge 546/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
29 dicembre 1987, n. 547 (recte n. 546) (Indennità di maternità per
le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio
1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Poli
Franca e l'I.N.P.S., iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi l'avv. Vito Lipari per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Pier
Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Poli Franca nei confronti
dell'INPS per ottenere il pagamento dell'indennità di maternità a
decorrere dall'ottava settimana di gravidanza, prestazione questa non
prevista per le lavoratrici autonome, il Pretore di Bologna, con
ordinanza del 31 luglio 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
18 novembre 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in relazione agli articoli 3, 32 e 37 della
Costituzione - dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546,
nella parte in cui riconosce alle lavoratrici autonome, artigiane ed
esercenti attività commerciali un'indennità giornaliera pari
all'80% del salario minimo giornaliero, limitatamente al periodo
compreso tra due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre
mesi successivi alla data effettiva del parto, ma non anche a periodi
diversi di astensione obbligatoria disposta dall'Ispettorato del
lavoro, come per le lavoratrici subordinate.
È vero - osserva il Pretore - che il lavoro autonomo non può
essere pienamente equiparato a quello subordinato per quanto riguarda
il trattamento previdenziale, ma l'omogeneità delle situazioni va
valutata alla luce dell'evento protetto dalla normativa
previdenziale, costituito appunto dalla maternità, da considerarsi
preminente rispetto alle condizioni economiche e sociali delle
singole categorie di lavoratrici. La speciale e adeguata protezione
prescritta dalla norma costituzionale in favore della madre e del
bambino dev'essere parimenti garantita alle lavoratrici autonome ed a
quelle subordinate.
2. - Si è costituito nel presente giudizio l'INPS, che ha
invocato il rigetto della questione per infondatezza. Analoga
declaratoria ha chiesto il Presidente del Consiglio dei ministri,
intervenendo con la difesa dell'Avvocatura generale dello Stato. Tali
conclusioni sono state sviluppate nella discussione orale
dell'udienza pubblica. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bologna dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546
(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte
in cui non prevede a favore delle lavoratrici autonome in stato di
gravidanza il diritto all'indennità per astensione anticipata dal
lavoro, quando quest'ultima sia stata disposta dall'Ispettorato del
lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
(Tutela delle lavoratrici madri), a causa della gravosità o
pericolosità dell'attività lavorativa.
Le norme costituzionali con le quali vi sarebbe contrasto sono indicate dal giudice rimettente nell'articolo 3 della Costituzione (per
la disparità di trattamento rispetto a quello riservato dalla legge
alle lavoratrici subordinate in stato di gravidanza), dell'art. 32
(in quanto la minore tutela delle gestanti lavoratrici autonome
potrebbe compromettere la salute della madre e del bambino) e
dell'art. 37, primo comma, perché la mancanza di una adeguata
indennità a queste lavoratrici gestanti realizzerebbe in via di
fatto una discriminazione rispetto sia ai lavoratori sia alle altre
lavoratrici.
2. - La questione non è ammissibile.
È il caso di sgombrare subito il campo dal denunziato profilo di
contrasto della norma relativa alle lavoratrici autonome con le
disposizioni contenute nell'art. 37 della Costituzione, dal momento
che queste riguardano soltanto il lavoro subordinato.
Ed invero le quattro disposizioni ivi contenute, - attinenti alla
stessa retribuzione della donna a parità di prestazione del
lavoratore, alle "condizioni di lavoro" per assicurare l'adempimento
delle funzioni familiari e specialmente di madre, al limite minimo di
età "per il lavoro salariato" ed ai diritti dei minori che lavorano
- riguardano evidentemente la tutela dei dipendenti nei confronti del
datore di lavoro, e non anche del modo come i lavoratori autonomi
autogestiscono lo svolgimento della loro libera attività.
3. - Non si può tuttavia sottacere lo spirito che anima dette
disposizioni e che è di grande momento per i parziali riflessi che
esse hanno su qualsiasi attività lavorativa. Di particolare spicco
si rivela la sensibilità che il Costituente ha mostrato di avere per
l'adempimento da parte della donna della sua "essenziale funzione
familiare" e per la "speciale adeguata protezione" che deve essere
assicurata alla madre ed al bambino. Il che costituisce
un'applicazione nel campo del lavoro della più generale volontà
della Carta fondamentale di far carico alla Repubblica di tutelare e
agevolare "la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose", di
proteggere "la maternità, l'infanzia e la gioventù" (art. 31).
Questi rilievi sono pertinenti a quanto più avanti si dirà in
ordine ai compiti del legislatore sulla questione che forma oggetto
di esame. Va però subito rilevato che il nostro Paese si trova in
questa materia già ad un livello di legislazione avanzata rispetto
alla normativa comunitaria che si limita a prevedere - per quanto
riguarda le lavoratrici subordinate - un congedo di maternità di
almeno quattordici settimane (art. 8 Direttiva CEE del Consiglio 19
ottobre 1992 n. 85) e - per le lavoratrici autonome - l'impegno degli
Stati "ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che
svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono
un'attività autonoma, possano, nel corso di interruzioni di
attività per gravidanza o per maternità:
avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali
esistenti nel loro territorio, o
ricevere prestazioni in denaro nell'ambito di un regime di
previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale
pubblica (art. 8 Direttiva CEE del Consiglio 11 dicembre 1986, n.
86).
4. - Nel denunziare il contrasto della norma con l'art. 3 della
Costituzione, il giudice rimettente osserva che, di fronte all'evento
omogeneo della maternità, ed in presenza della comune finalità
sociale di supplire al mancato reddito durante il periodo di
gravidanza cui tende l'indennità in questione, la legge riserva alle
lavoratrici autonome un trattamento (prima degli ultimi due mesi di
gravidanza) deteriore rispetto a quello riconosciuto dalla legge n.
1204 del 1971 alle lavoratrici subordinate, alle quali può essere
attribuita quell'indennità per tutto il periodo di gravidanza, ove
ricorrano le condizioni previste dall'art. 5.
La riassunta deduzione non può essere condivisa. Va, in
proposito, premesso che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1986, ha
ribadito il principio che "le prestazioni previdenziali adeguate alle
esigenze dei lavoratori ben possono essere differenziate tra le diverse categorie dei medesimi", per cui il legislatore può
"discrezionalmente valutare differentemente le esigenze di vita da
tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa
contributiva riflettente la maggiore massa retributiva".
Tale differenziazione può giustificarsi anche nel trattamento
normativo ed economico delle lavoratrici subordinate e di quelle
autonome, ancorché in relazione al medesimo evento della gravidanza,
se si considerano le diversità relative alle due situazioni.
Ed invero, solo per le lavoratrici subordinate gestanti la legge
ha potuto prevedere, oltre alcuni effetti economici, anzitutto il
"divieto di adibirle al lavoro" (art. 4 legge n. 1204 del 1971) e
"l'interdizione dal lavoro" per ordine dell'Ispettorato (art. 5);
ciò che evidentemente non poteva disporsi per le lavoratrici
autonome, alle quali pur viene corrisposta (art. 4 legge n. 546 del
1987) una indennità per un eguale periodo (due mesi antecedenti alla
data presunta del parto e tre mesi successivi al parto) in una misura
sostanzialmente di pari entità.
Inoltre, l'astensione obbligatoria dal lavoro solo per le subordinate è prescritta dall'art. 5 della legge 1204 del 1971 anche per
uno o più periodi anteriori agli ultimi due mesi di gravidanza, ma
in concorrenza di tre elementi accertati dall'Ispettorato del lavoro:
a) gravi complicanze della gestazione o forme morbose che possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) le condizioni di
lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino; c) che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni.
Anche questi accertamenti, e soprattutto il terzo, non possono
essere compiuti nei riguardi delle lavoratrici autonome, nonostante
un (teoricamente ipotizzabile) intervento anomalo dell'Ispettorato.
Sussistono, quindi, ragionevoli margini per una certa
differenziazione del trattamento a motivo delle diverse situazioni in
cui si trovano ad operare le lavoratrici autonome e subordinate,
nonché per i differenti rispettivi sistemi contributivi.
Del resto, intervenendo più recentemente (legge 11 dicembre 1990,
n. 379, Indennità di maternità per le libere professioniste), il
legislatore mentre ha esteso a questa categoria di lavoratrici
autonome sia l'indennità per i due mesi prima del parto ed i tre
mesi successivi, sia quelle per i casi di adozione, di affidamento e
di aborto, non ha esteso il trattamento previsto dal citato art. 5
per le lavoratrici subordinate.
5. - Senonché, la prospettiva che le lavoratrici autonome, per la
mancanza di un'astensione obbligatoria dal lavoro e per fronteggiare
il bisogno di continue esigenze economiche, si inducano a proseguire
l'impegno lavorativo anche nel periodo anteriore agli ultimi due mesi
di gravidanza, pur in presenza di complicanze ed altre forme morbose,
deve far riflettere seriamente circa il terzo profilo della
denunziata illegittimità costituzionale, quello del contrasto della
norma con l'art. 32 della Costituzione.
In effetti le forme previdenziali previste dalle leggi n. 1204 del
1971 e n. 546 del 1987 sono dirette, non a fornire solo un aiuto
economico alle gestanti, ma essenzialmente a dare una efficace tutela
a quel valore - la maternità - che, come si è sopra accennato, è
molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica, con il
conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse
necessarie ad evitare tutto ciò che possa compromettere la salute
della gestante e lo sviluppo della vita del bambino.
Pure sotto questa terza prospettiva non mancano certo delle
differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non
trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche
psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività
obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo
e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle
difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare
la normale attività lavorativa.
Ma l'esigenza primaria di tutelare il valore della vita nascente
dovrebbe indurre quanto meno a disincentivare, anche mediante
provvidenze economiche, l'interesse della lavoratrice autonoma a
tenere lo stesso ritmo di lavoro in presenza di complicanze o altre
forme morbose nel periodo di gravidanza.
Questa migliore disciplina non può, tuttavia, essere data da
questa Corte costituzionale, mediante una estensione in via additiva
di norme previste per ipotesi diverse, dovendosi invece
necessariamente modulare le normative alla differente situazione
delle lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti. Il tipo di
tutela adeguato alle caratteristiche del diverso lavoro, le
condizioni cui subordinare la tutela stessa, le modalità di
controllo, le conseguenze economiche, la gradualità del processo di
parificazione delle forme di tutela ed altri aspetti esigono un
intervento articolato che, per sua natura, impegna la
discrezionalità del legislatore, con l'eventuale coinvolgimento
degli organismi previdenziali e sindacali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art.
4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per
le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli articoli 3,
32 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte