Sentenza n. 181/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1993
dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Valsecchi
Enrico ed altri, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 28 giugno 1993, il Tribunale di Lecco
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 403 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la utilizzabilità,
nei confronti di imputati i cui difensori non hanno partecipato
all'assunzione dell'incidente probatorio, della perizia disposta ai
sensi dell'art. 392, primo comma, lettera f) del medesimo codice, nel
caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la
richiesta di estensione dell'incidente per sopravvenuta modificazione
dello stato dei luoghi.
Premesso che l'incidente probatorio richiesto dal pubblico
ministero per assumere perizia diretta ad individuare le cause di
un'alluvione che aveva interessato i centri di Valmadrera e Civate si
era svolto nel contraddittorio dei soli soggetti allora raggiunti da
indizi di responsabilità penale (dapprima, le persone poste al
vertice dell'amministrazione comunale di Valmadrera, e,
successivamente, a seguito di estensione dell'incidente probatorio
disposto ex art. 402 del codice di procedura penale, il sindaco e gli
assessori di Civate nonché il progettista incaricato della
sistemazione della Valle Toscio), e che, dopo il deposito della
perizia, da cui erano emersi estremi di responsabilità penale a
carico dei responsabili del Genio Civile, il giudice per le indagini
preliminari aveva respinto la richiesta del pubblico ministero di
estensione dell'incidente a tali ultimi soggetti essendo lo stato dei
luoghi nel frattempo completamente mutato, il Tribunale, investito
del giudizio dibattimentale riguardante i fatti sopra indicati,
osserva che, stante il divieto posto dall'art. 403 del codice di
procedura penale, la perizia svoltasi nell'incidente non può essere
utilizzata nei confronti degli imputati i cui difensori non erano
stati posti in grado di partecipare alla sua assunzione.
Secondo il Tribunale, tale disciplina, determinando una sorta di
impunità per coloro la cui responsabilità penale è emersa solo
dopo l'espletamento della perizia e il mutamento dello stato dei
luoghi (tale da rendere la prova non più ripetibile), è innanzi
tutto irragionevole, in quanto preclude l'accertamento della verità
senza che ciò sia imposto dal rispetto del diritto di difesa. Questo
può essere infatti esercitato da tutti gli imputati attraverso la
citazione e l'esame del perito in dibattimento, eventualmente con
l'ausilio di un consulente tecnico, così da rendere possibile la
confutazione o il chiarimento delle conclusioni cui è pervenuto il
perito.
Inoltre, a parere del giudice a quo, è profilabile una chiara
disparità di trattamento tra imputati, a seconda che sia stato o non
sia stato oggettivamente possibile procedere in corso di incidente
probatorio alla sua estensione.
Infine, si deduce nell'ordinanza, la disposizione impugnata
determina un ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte del
pubblico ministero; ostacolo che non deriva da inerzia dell'organo
inquirente ma da oggettiva impossibilità.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che
nella specie l'unica prova raccolta a carico degli imputati nei cui
confronti non è stato possibile estendere l'incidente è
rappresentata, per l'appunto, dalla perizia assunta in tale sede;
talché, stante il divieto di utilizzazione contenuto nella norma
impugnata, sarebbe inevitabile nei loro confronti la immediata
declaratoria di assoluzione "per mancanza di prove che gli imputati
hanno commesso il fatto".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto basata
su un erroneo presupposto interpretativo.
Secondo l'Avvocatura, allorché, come nella fattispecie, gli
elementi di colpevolezza in ordine a uno stesso fatto si concretino
in momenti diversi per i vari imputati (con le conseguenti nuove
iscrizioni nel registro delle notizie di reato), si è in presenza
non di un unico, ma di distinti procedimenti penali, i quali
mantengono la loro natura anche dopo un eventuale provvedimento di
riunione.
Ne deriva, secondo la difesa del Governo, che nei confronti di
coloro che hanno assunto la qualità di indagati successivamente
all'assunzione della prova in incidente probatorio non opera la
preclusione dettata dall'art. 403 e si applichi invece la disciplina
degli artt. 238 (acquisibilità di verbali di prove di altro
procedimento) e 511- bis del codice (lettura di verbali di prove di
altri procedimenti).
Diversamente, si osserva ancora nell'atto di intervento, si
dovrebbe assurdamente concludere che il regime di utilizzazione delle
prove assunte in incidente probatorio dipende da evenienze
accidentali quali la riunione o separazione dei procedimenti. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 403 cod. proc. pen. nella parte in cui non
prevede l'utilizzabilità, nei confronti di imputati i cui difensori
non hanno partecipato all'assunzione dell'incidente probatorio, della
perizia disposta a norma dell'art. 392, primo comma, lettera f) del
medesimo codice, nel caso in cui il giudice per le indagini
preliminari abbia rigettato, per sopravvenuta modifica dello stato
dei luoghi, la richiesta di estensione dell'incidente probatorio a
tali soggetti.
Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata contrasterebbe,
innanzi tutto, con il principio di ragionevolezza, in quanto
determinerebbe una sorta di impunità per coloro la cui
responsabilità penale è emersa solo dopo l'espletamento della
perizia e il mutamento dello stato dei luoghi, tale da rendere la
prova non più ripetibile. Sarebbe inoltre violato l'art. 3 Cost.
sotto il profilo della disparità di trattamento tra imputati,
dipendendo l'utilizzabilità soggettiva della prova assunta in
incidente probatorio dalla circostanza che sia stato o meno
oggettivamente possibile procedere all'estensione dell'incidente.
Infine, risulterebbe leso anche l'art. 112 Cost., per l'ostacolo che
tale disposizione determina all'esercizio dell'azione penale nei
confronti di alcuni imputati.
2. - La questione è infondata, nei termini che verranno di
seguito precisati.
Sebbene il quesito formulato dal giudice a quo sia circoscritto al
caso della non estensibilità dell'incidente probatorio ad altri
indagati in relazione alla non reiterabilità della prova (nella specie, perizia) per sopravvenuta modificazione dello stato dei luoghi,
la soluzione del problema di costituzionalità dipende, più in
generale, dalla definizione della sfera di applicabilità soggettiva
dell'art. 403 cod. proc. pen., che limita l'utilizzabilità delle
prove assunte con l'incidente probatorio "nei confronti degli
imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione".
In altri termini, occorre preliminarmente stabilire se tale
dettato normativo si estenda anche all'ipotesi in cui la mancata
partecipazione dei difensori di alcuni soggetti, poi imputati, derivi
dalla circostanza che, come è avvenuto nel procedimento a quo, al
momento dell'assunzione della prova non erano ancora emersi elementi
indizianti nei loro confronti.
3. - La disposizione sottoposta a scrutinio di costituzionalità
costituisce sviluppo attuativo della direttiva n. 40 dell'art. 2
della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, in tema di incidente
probatorio, prevede l'obbligo "di garantire la partecipazione in
contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti
direttamente interessate" (seconda subdirettiva); nonché, il divieto
di " .. utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da
quelle chiamate a partecipare" (terza subdirettiva). Interpretando la
ratio di tali previsioni, il legislatore delegato ha, nell'art. 403
cod. proc. pen., esteso opportunamente il divieto di utilizzabilità
soggettiva a tutte le prove assunte senza la partecipazione dei
difensori dei soggetti ad esse interessati, e, quindi, al di là di
quelle consistenti in dichiarazioni, le sole formalmente considerate
dalla subdirettiva da ultimo citata.
Che la norma impugnata sia stata concepita in funzione della
salvaguardia del contraddittorio, espressione del più generale
diritto di difesa, si ricava, oltre che dallo stretto collegamento
tra le predette direttive della legge-delega, dall'esame sistematico
di altre disposizioni collocate nel titolo VII del libro V del
codice: in particolare, dall'art. 393, primo comma, lettera b), per
il quale nella richiesta di incidente devono essere indicate "le
persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto
della prova"; dall'art. 395, che prevede la notificazione della
richiesta, a cura di chi l'ha proposta, alle persone come sopra indicate (nonché, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 436
del 1990, ai relativi difensori); dall'art. 396, che regola il
contraddittorio preventivo circa l'ammissibilità e la fondatezza
della richiesta di incidente, stabilendo un termine per la
presentazione di deduzioni scritte; dall'art. 398, secondo comma,
lettera b), a tenore del quale, nell'ordinanza che accoglie la
richiesta, il giudice indica "le persone interessate all'assunzione
della prova individuate sulla base della richiesta e delle
deduzioni"; dall'art. 401, primo comma, che prevede la partecipazione
necessaria all'udienza "del difensore della persona sottoposta alle
indagini"; e dal sesto comma del medesimo articolo, che pone il
divieto di "estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti
persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente
probatorio", salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 402, che
prevede la necessaria integrazione del contraddittorio in caso di
formale richiesta di estensione dell'incidente ad altri soggetti
interessati.
Dal complesso di tali previsioni può dunque desumersi che la
regola di inutilizzabilità soggettiva implicata dall'art. 403
costituisce una sanzione processuale per la violazione del principio
del contraddittorio, in funzione del quale, come si esprime la
Relazione al progetto preliminare del codice (p. 99), l'istituto
dell'incidente probatorio è stato "costruito".
4. - Poiché l'art. 403 in tanto può trovare applicazione in
quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio,
che si traduce nella regola della partecipazione del difensore della
persona sottoposta alle indagini all'assunzione della prova della cui
utilizzazione si discute, da tale disposizione non può derivare
l'inutilizzabilità della prova formatasi in sede di incidente
probatorio nei confronti di soggetti che solo successivamente
all'assunzione della prova (ed eventualmente, come nel caso in esame,
proprio sulla base di essa) sono stati raggiunti da indizi di
colpevolezza, atteso che, per definizione, nessun contraddittorio
poteva essere nei loro confronti assicurato.
Ed infatti, come questa Corte ha costantemente rilevato, nel
processo penale, prima che esista una notizia di reato e che essa si
soggettivizzi nei confronti di una determinata persona, non può
esistere un problema di tutela del diritto di difesa (sentenze nn.
236 del 1988; 29 e 104 del 1977; 300 del 1974; 179 del 1971; 2 del
1970; 149 del 1969; ordinanza n. 655 del 1988), posto che
all'indagato o al coindagato "ignoto" non è assicurato alcun tipo di
difesa tecnica. Un tale principio, affermato alla luce dell'art. 24
Cost. con riferimento al previgente ordinamento processuale, non può
che essere ribadito nel nuovo, non ponendo il codice del 1988, sotto
questo riguardo, diverse problematiche.
D'altra parte, la disposizione dell'art. 403 si limita a
trascrivere, in chiave di utilizzabilità degli atti, la regola di
invalidità della prova istruttoria, assunta in violazione delle
norme sulla assistenza difensiva, già contenuta nel codice del 1930.
Una diversa lettura della disposizione impugnata, che non ne
individuasse la ratio di sanzione collegata alla violazione delle
regole sul contraddittorio previste per l'incidente probatorio, e le
attribuisse quindi un valore "assoluto", condurrebbe a ritenere
fondati i dubbi di costituzionalità evidenziati dal giudice a quo.
In particolare risulterebbe violato l'art. 112 Cost., perché, nei
confronti di coindagati "ignoti", non sarebbe consentito compiere
atti di assicurazione della prova non rinviabile al dibattimento,
tali da rendere possibile l'esercizio dell'azione penale, e
l'affermazione delle eventuali responsabilità, una volta raggiunta
la loro individuazione. Verrebbe anche in causa il principio di
ragionevolezza, non essendo comprensibile come altri atti compiuti
nella fase delle indagini, suscettibili di varia utilizzazione
dibattimentale - e in primis gli accertamenti tecnici non ripetibili
ex art. 360 cod. proc. pen. -, per i quali la legge preveda garanzie
difensive, sia pure diverse dalla partecipazione necessaria ad
un'attività di udienza, possano essere sottratti ad un simile regime
di radicale inutilizzabilità soggettiva. Tale considerazione porta
dunque a privilegiare, anche a prescindere da quanto sopra osservato,
l'interpretazione conforme a Costituzione.
5. - È il caso di sottolineare che è rimessa all'apprezzamento
dell'autorità giudiziaria la individuazione di quali persone, in
relazione all'atto da assumere, debbano essere considerate
"indagati", in quanto raggiunte da elementi indizianti. E tale
apprezzamento ben può essere vagliato dal giudice del dibattimento,
ai fini dell'eventuale applicazione del divieto di utilizzazione
probatoria sancito dall'art. 403.
Resta fermo, per altro verso, che l'utilizzabilità nel
dibattimento della prova assunta in incidente probatorio nei
confronti di soggetti solo successivamente sottoposti a indagini non
incide in alcun modo sul loro diritto alla prova, tutelato dall'art.
190 cod. proc. pen. Ne consegue che, se vi è richiesta di parte, il
mezzo di prova, ove non sia manifestamente superfluo o irrilevante,
deve essere rinnovato in sede dibattimentale; non escluso -
trattandosi, come nel caso in esame, di perizia su luoghi che abbiano
subìto modificazione - quello che si basi sull'obbiettività della
documentazione acquisita agli atti del procedimento.
6. - Una volta interpretata la disposizione impugnata nei termini
sopra esposti, la questione, in relazione ai profili invocati, va
dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte