Sentenza n. 181/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 68/1988
citata
- art. 12legge 178/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28
febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio
1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero per i
beni culturali e ambientali ed altra contro Mario Capaccioli ed altri
iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - prima serie speciale -
dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il sindaco di Siena, con provvedimento del 24 novembre 1987,
n. 485, rigettava la domanda di concessione edilizia, presentata dai
signori Mario Capaccioli e Brunetta Cilli, a norma della legge 28
febbraio 1985, n. 47, per la sanatoria di un manufatto (rimessa
prefabbricata per auto di circa 32 mq) realizzato in zona sottoposta
al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
disposto con d.m. 29 ottobre 1965.
L'ordinanza di rigetto era emanata all'esito dell'acquisizione dei
pareri della soprintendenza di Siena in data 28 luglio 1986, n. 4131
e del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 8 luglio
1987, n. 9916, entrambi contrari all'accoglimento dell'istanza.
Il sindaco di Siena, con provvedimento del 12 dicembre 1987, n.
267, ordinava la demolizione del manufatto.
2. - I richiedenti la concessione impugnavano tutti gli atti
indicati innanzi al t.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 420
del 1989, li annullava per la ritenuta incompetenza del Ministro dei
beni culturali ed ambientali a rendere il parere, in virtù del
disposto dell'art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312,
convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 12 del d.l. 12
gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1988, nonché dell'art.
12 di detto decreto-legge, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 13 marzo 1988, n. 68.
3. - Avverso la sentenza del t.a.r. per la Toscana proponevano
gravame il Ministro per i beni culturali ed ambientali e la
Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Siena,
deducendone l'erroneità.
Gli appellanti, con un'unica censura, eccepivano che competente ad
esprimere il parere sul vincolo paesaggistico, alla data in cui era
stato reso (8 luglio 1987), doveva ritenersi l'amministrazione dello
Stato, in virtù dell'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente
a detta data, in quanto, benché il decreto-legge n. 178 del 1987 non
fosse stato convertito, l'art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 1988
aveva espressamente fatto salvi i provvedimenti emanati sulla scorta
di una pluralità di decreti-legge reiterati e, fra essi, era
ricompreso appunto il decreto-legge da ultimo citato.
4. - Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 2
febbraio-29 marzo 1996, solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n.
68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio
1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati sulla base, tra gli altri decreti, del d.-l. 8
maggio 1987, n. 178 e, quindi, dell'art. 12, comma 1, che ha
radicato il potere consultivo dell'autorità centrale dello Stato, il
cui parere negativo è stato assunto a fondamento dell'ordinanza del
sindaco di Siena, di rigetto della domanda di concessione in
sanatoria.
Il giudice rimettente osserva che l'art. 12 del d.-l. 8 maggio
1987, n. 178 è stato integralmente reiterato con l'art. 12 del d.-l.
12 gennaio 1988, n. 2. La Corte, con sentenza n. 302 del 1988, ha,
però, dichiarato costituzionalmente illegittima tale ultima norma,
per violazione, quanto ai primi due commi, degli artt. 117 e 118
della Costituzione, come attuati dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Ad avviso del Consiglio di Stato, poiché la disposizione dell'art.
12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 ha contenuto identico alla norma
dell'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, i dubbi di
costituzionalità che avevano colpito quest'ultima, per la violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, possono essere riproposti
immutati nei confronti della prima.
L'art. 12 del decreto-legge n. 178 del 1987 sottrae, infatti, alle
regioni, nonostante siano istituzionalmente preposte alla tutela del
vincolo paesaggistico ambientale in virtù del disposto dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ogni
pronunzia in ordine al rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite in aree
sottoposte al vincolo, con violazione del principio di equilibrata
cooperazione fra le competenze statali e regionali nella salvaguardia
del paesaggio. Per tale rilievo, conclude il giudice rimettente, "la
questione appare rilevante e non manifestamente infondata".
5. - Le parti del giudizio a quo non si sono costituite. Considerato in diritto
1. - Il giudice rimettente, premesso che l'art. 12 del d.-l. 8
maggio 1987, n. 178 (già decaduto per mancata conversione) è stato
integralmente reiterato dall'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n.
2, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, per
violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con sentenza 9
marzo 1988, n. 302, prospetta la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68
di conversione, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2,
nella parte in cui dispone che "restano validi gli atti ed i
provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti" sulla base, tra gli altri decreti considerati, anche
del decreto-legge n. 178 del 1987.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte è stata già investita del problema relativo alla
legittimità costituzionale della disposizione concernente
l'amministrazione competente a formulare il parere per il rilascio
della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le
costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico. La
Corte, in quella occasione, aveva sottoposto a scrutinio di
costituzionalità l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 2 del
1988, pronunciando la sentenza 9 marzo 1988, n. 302 di annullamento
di quella norma, in quanto, attribuendo la competenza all'emanazione
del parere al Ministero per i beni culturali, introduceva, in
violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, una
modificazione radicale del sistema previsto dall'art. 32 della legge
n. 47 del 1985, che stabilisce il potere consultivo delle
"amministrazioni preposte alla tutela del vincolo", da individuarsi
nelle amministrazioni regionali.
In questa occasione, la Corte è chiamata invece a decidere della
legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 1 della legge di
conversione n. 68 del 1988, nella parte in cui stabilisce che
"restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" sulla base, tra
gli altri decreti considerati, specificamente dell'art. 12, comma 1,
del precedente decreto-legge n. 178 del 1987, di contenuto identico
alla disposizione già dichiarata illegittima con la predetta
sentenza n. 302 del 1988. Il giudice rimettente, infatti, ai fini
della decisione, nel processo a quo, sulla validità del
provvedimento del Ministero per i beni culturali, emanato sulla base
dell'art. 12 del già decaduto decreto-legge n. 178 del 1987, si
trova nella condizione di dovere applicare proprio il comma 2
dell'art. 1 della legge n. 68 del 1988 - che, come già rilevato, in
particolare convalida, nonché "fa salvi" gli effetti di quel
provvedimento ministeriale - il cui contenuto, però, appare, alla
luce della citata sentenza n. 302, in contrasto con gli artt. 117 e
118 della Costituzione.
La disposizione impugnata, pertanto, statuendo, attraverso la
clausola di salvezza, l'applicabilità e l'efficacia di atti adottati
sulla base di un decreto-legge - ormai decaduto - di contenuto
identico ad altro già dichiarato incostituzionale, non può non
essere gravata delle stesse censure di legittimità già prospettate
in riferimento al predetto decreto-legge. La disposizione stessa non
può, quindi, sottrarsi alla declaratoria di illegittimità
costituzionale per gli stessi motivi e per le stesse ragioni
enunciati nella ricordata sentenza n. 302 del 1988.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base
dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte