Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 659 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 2000

dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Zerletti

Maria Grazia e Walentowicz Halina, iscritta al n. 476 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di convalida di

sfratto per finita locazione di un immobile di servizio, il tribunale

di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 659

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

espressamente che le cause di lavoro introdotte con intimazione di

sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere

trattate sin dall'inizio e decise, anche nella fase monitoria, dal

giudice del lavoro, quale giudice naturale;

che il giudice rimettente espone di aver rimesso gli atti al

Presidente del tribunale per l'assegnazione della causa alla

competente sezione lavoro, per effetto delle contestazioni della

parte intimata in ordine all'avvenuta cessazione del rapporto di

lavoro, e di essere stato nuovamente incaricato della trattazione, a

seguito del provvedimento con cui il designato giudice del lavoro

aveva declinato la propria competenza, affermando l'autonomia del

procedimento per convalida di sfratto, anche se relativo ad immobile

di servizio;

che, ad avviso del rimettente, il procedimento di convalida,

ancorché articolato in due distinte fasi, la prima delle quali a

cognizione sommaria e la seconda, eventuale, a cognizione piena, è

comunque un giudizio unitario, in considerazione dello stretto

collegamento che si verifica tra i due momenti nel caso di

opposizione;

che non potrebbe quindi ipotizzarsi la competenza di giudici

diversi (giudice ordinario e giudice del lavoro) in relazione a

ciascuna delle due fasi, essendo la seconda solo eventuale e non

potendo il giudice della convalida accertare la sussistenza dei

presupposti per l'emanazione del provvedimento, quando questi siano

inerenti ad un rapporto di lavoro;

che, in particolare, come afferma il rimettente, il giudice

della convalida non potrebbe limitarsi, in caso di opposizione, a

rimettere le parti innanzi al giudice del lavoro, in quanto egli deve

decidere se pronunciare o meno l'ordinanza di rilascio e dovrebbe

prendere cognizione del sottostante rapporto di lavoro, compiendo

valutazioni riservate ad altro giudice;

che, pertanto, ad avviso del rimettente, il disposto

dell'art. 659 cod. proc. civ., se interpretato nel senso che sia

possibile l'assegnazione di cause di convalida basate su rapporti di

lavoro al giudice di una sezione ordinaria, anziché al giudice

specializzato, si porrebbe in contrasto anzitutto con l'art. 25 della

Costituzione, in quanto una causa avente ad oggetto un rapporto di

lavoro sarebbe trattata da un giudice diverso da quello naturale

precostituito per legge, che, nella specie, è il giudice del lavoro;

e violerebbe inoltre l'art. 3 della Costituzione, determinando una

disparità di trattamento fra lavoratori convenuti in una causa di

sfratto, i quali sarebbero pregiudicati dalla mancanza di

specializzazione del giudice ordinario, e quelli convenuti innanzi al

giudice specializzato, che sarebbero invece pienamente tutelati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la inammissibilità della questione, in quanto

inerente alle modalità di ripartizione delle cause tra magistrati

appartenenti allo stesso ufficio diviso in più sezioni;

che, comunque, ad avviso dell'Avvocatura, il precetto di cui

all'art. 25 della Costituzione risulterebbe erroneamente interpretato

dal rimettente e sarebbe altresì insussistente la lamentata

disparità di trattamento, in ragione della disomogeneità delle

situazioni prese in esame.

Considerato che il giudice rimettente prospetta la lesione

dell'art. 25 della Costituzione ad opera della norma impugnata,

sostenendo che una causa avente ad oggetto un rapporto di lavoro

sarebbe trattata da un giudice diverso da quello naturale

precostituito per legge, ed assume altresì la violazione del

principio di eguaglianza, in quanto l'art. 659 cod. proc. civ.

determinerebbe una disparità di trattamento fra lavoratori convenuti

in una causa di sfratto, i quali sarebbero pregiudicati dalla

mancanza di specializzazione del giudice ordinario, e quelli

convenuti innanzi al giudice specializzato, che sarebbero invece

pienamente tutelati;

che il presupposto in forza del quale il giudice rimettente

fonda le proprie censure risulta palesemente erroneo, dal momento che

costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello

secondo cui sono estranee al concetto di competenza le questioni

inerenti alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni

fra sezioni o fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario;

che, quindi, la distinzione tra giudice ordinario e giudice

del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario può assumere

rilievo soltanto ai fini del rito applicabile alla controversia;

che nel procedimento per convalida di sfratto soltanto la

fase a cognizione sommaria è sottoposta al rito ordinario, mentre

quella a cognizione piena, che si instaura con l'opposizione alla

convalida, è regolata, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ.,

dal rito speciale del lavoro, nelle cui forme il giudizio prosegue

dopo la eventuale pronuncia delle ordinanze di rilascio o di

pagamento delle somme non contestate;

che, quindi, la distinzione tra giudice ordinario e giudice

del lavoro appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, già di per

sé ininfluente ai fini della competenza, assume nella fattispecie un

rilievo ancor più marginale;

che, non essendo configurabile una questione di competenza

fra giudici addetti alle diverse sezioni nelle quali si articola un

medesimo ufficio giudiziario, non può sussistere l'asserita lesione

del principio del giudice naturale precostituito per legge, né per

le stesse ragioni può affermarsi la pretesa disparità di

trattamento fra le parti convenute dinanzi ai diversi giudici, in

quanto tale assunto sembra addirittura postulare l'incapacità del

giudice adito di risolvere controversie aventi un oggetto in parte

diverso da quello ordinariamente trattato;

che la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 659 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza inepigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte